Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 31/05/2002 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Il testo seguente è aggiunto nell'allegato XX dell'accordo, al punto 13e (direttiva 1999/30/CEE del Consiglio) |
Art. 2. I testi della decisione 2001/744/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede |
Art. 3. La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE |
Art. 4. La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 20.4.292 - Decisione 31 maggio 2002, n. 60.
Decisione n. 60/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE.
(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L 238).
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla
(2) Occorre integrare nell'accordo la
DECIDE:
Il testo seguente è aggiunto nell'allegato XX dell'accordo, al punto 13e (
“, modificata da
- 32001 D 0744:
I testi della
La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.