§ 20.4.292 - Decisione 31 maggio 2002, n. 60.
Decisione n. 60/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:31/05/2002
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Il testo seguente è aggiunto nell'allegato XX dell'accordo, al punto 13e (direttiva 1999/30/CEE del Consiglio)
Art. 2.      I testi della decisione 2001/744/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE
Art. 4.      La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.4.292 - Decisione 31 maggio 2002, n. 60.

Decisione n. 60/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE.

(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L 238).

 

     IL COMITATO MISTO SEE,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 41/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002.

     (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione della Commissione 2001/744/CE, del 17 ottobre 2001, che modifica l'allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     Il testo seguente è aggiunto nell'allegato XX dell'accordo, al punto 13e (direttiva 1999/30/CEE del Consiglio):

     “, modificata da

     - 32001 D 0744: decisione 2001/744/CE della Commissione del 17 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 35).”

 

     Art. 2.

     I testi della decisione 2001/744/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

 

     Art. 4.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.