Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 03/12/2001 |
Numero: | 920 |
Sommario |
Art. 1. E’ approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati [...] |
Art. 2. 1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata. |
Art. 3. Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato 1 del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di [...] |
Art. 4. 1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. |
Art. 5. 1. Ai fini delle decisioni del Comitato di associazione che stabiliscono gli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 7 e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), [...] |
Art. 6. 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999. |
Art. 7. 1. Ai fini delle decisioni del Comitato di associazione che stabiliscono gli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), [...] |
Art. 8. 1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e dal comitato di applicazione per i vini [...] |
Art. 9. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.4.240 - Decisione 3 dicembre 2001, n. 920.
Decisione (CE) n. 2001/920 del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate.
(G.U.C.E. 27 dicembre 2001, n. L 342).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 1° febbraio 1999 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, denominato in appresso "accordo europeo".
(2) Conformemente alle direttive adottate dal Consiglio il 17 aprile 1996, la Commissione e la Repubblica di Slovenia hanno portato a termine negoziati relativi a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini, nonché al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini e bevande spiritose. Al fine di assicurare la coerenza con altri paesi candidati, i risultati di tali negoziati dovrebbero essere integrati nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.
(3) La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, dovrebbe prendere disposizioni per l'adozione dei regolamenti di applicazione relativi alle concessioni commerciali preferenziali previste per alcuni vini, fatto salvo l'articolo 62 del
(4) Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni del protocollo, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome della Comunità, decisioni che modificano gli allegati e i protocolli dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del protocollo) e dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e aromatizzate (allegato III del protocollo). In tale contesto la Commissione dovrebbe essere assistita, rispettivamente, dal comitato di gestione dei vini istituito dall'articolo 74 del
(5) Le misure decise dalla Commissione necessarie all'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la
decide:
E’ approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (denominato in appresso "protocollo").
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.
Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato 1 del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di applicazione resi necessari da cambiamenti dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione, fatto salvo l'articolo 62 del
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
1. Ai fini delle decisioni del Comitato di associazione che stabiliscono gli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 7 e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione della Comunità è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2 della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano in detti articoli, la posizione della Comunità è decisa e presentata dalla Commissione.
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
1. Ai fini delle decisioni del Comitato di associazione che stabiliscono gli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la posizione della Comunità è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2 della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano in detti articoli, la posizione della Comunità è decisa e presentata dalla Commissione.
1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e dal comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. I Comitati adottano il loro regolamento interno.
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Protocollo aggiuntivo
di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate.
La Comunità europea, in appresso denominata la "Comunità",
da una parte, e
la Repubblica di Slovenia, in appresso denominata "Slovenia",
dall'altra,
in appresso denominate "parti contraenti",
considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, denominato in appresso "accordo europeo", è stato firmato a Lussemburgo il 10 giugno 1996 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1999;
considerando che in una dichiarazione congiunta tra le due parti, allegata all'accordo europeo firmato il 10 giugno 1996, le due parti contraenti hanno convenuto "il negoziato di un distinto e reciproco accordo sul vino, da concludere in tempo perché possa entrare in vigore contemporaneamente all'accordo europeo (accordo interinale)";
considerando che su tale base sono stati svolti e conclusi negoziati tra le parti;
considerando che, al fine di assicurare la coerenza con altri paesi candidati, i risultati di tali negoziati devono essere integrati nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo;
considerando che tale protocollo sul vino e sulle bevande spiritose deve entrare in vigore il 1° gennaio 2002;
considerando che a tal fine occorre attuare il più rapidamente possibile le disposizioni di tale protocollo;
desiderando migliorare le condizioni di commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate sui rispettivi mercati secondo principi di qualità, mutuo vantaggio e reciprocità,
tenendo conto dell'interesse di entrambe le parti contraenti alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e bevande aromatizzate,
avendo deciso di determinare, di comune accordo, gli adeguamenti da apportare agli aspetti commerciali dell'accordo europeo nel settore agricolo,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Il presente protocollo comprende i seguenti elementi:
1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del presente protocollo);
3) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (allegato III del presente protocollo).
Gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 2 e all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 3 saranno in seguito redatti e approvati secondo la procedura prevista ai rispettivi articoli 13 e 14 di tali accordi.
Articolo 2.
Il presente protocollo e i suoi allegati sono parte integrante dell'accordo europeo.
Articolo 3.
Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Slovenia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.
Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure corrispondenti di cui al primo comma.
Articolo 4.
Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2002.
Articolo 5.
Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, ciascun testo facente ugualmente fede.
Allegato I
Accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini.
1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Slovenia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio applicabile |
Anno 2002 quantitativi (hl) |
Incremento annuo (hl) |
Disposizioni specifiche |
ex 2204 10 |
Vini spumanti di qualità |
esenzione |
16.000 |
4.800 |
[1] [2] |
ex 2204 21 |
Vini di uve fresche |
|
|
|
|
ex 2204 29 |
Vini di uve fresche |
esenzioni |
32.000 |
0 |
[2] |
[1] A condizione che almeno l'80% del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché la somma del contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 e del contingente della voce ex 2204 29 raggiunga un massimo di 72.000 hl. [2] Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21. |
2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Slovenia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
3. Le importazioni nella Repubblica di Slovenia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.
Codice della tariffa doganale slovena |
Designazione delle merci |
Dazio applicabile |
Anno 2002 quantitativi (hl) |
Incremento annuo (hl) |
Disposizioni specifiche |
ex 2204 10 |
Vini spumanti di qualità |
esenzione |
12 000 |
1.200 |
[1] |
ex 2204 21 |
Vini di uve fresche |
|
|
|
|
[1] A condizione che almeno l'80% del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 15.000 hl. |
4. La Repubblica di Slovenia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
5. Il presente accordo riguarda il vino
a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione; e
b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del
ii) originario della Repubblica di Slovenia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione slovena. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.
6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).
7. Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
8. Le parti contraenti garantiscono che i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
10. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Slovenia.
Allegato II
Accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini.
Articolo 1. Obiettivi.
1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di vini originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.
2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.
Articolo 2. Portata e campo di applicazione.
Il presente accordo si applica ai vini contemplati alla voce 2204 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.
Articolo 3. Definizioni.
Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:
a) "vino originario di", seguito dal nome di una delle parti contraenti: un vino prodotto nel territorio della parte contraente in questione con uve raccolte esclusivamente sul suo territorio;
b) "indicazione geografica": un'indicazione, inclusa la "denominazione d'origine", ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (denominato in appresso "accordo ADPIC"), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
c) "dicitura tradizionale": una denominazione di uso tradizionale come indicato nell'allegato, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino, è sufficientemente distintiva e/o fruisce di una reputazione consolidata ed è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
d) "denominazione protetta": un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), protetta in virtù del presente accordo;
e) "omonimo": una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione o evocare luoghi di origine diversi o vini diversi originari dei rispettivi territori delle parti contraenti;
f) "designazione": i termini utilizzati per designare un vino sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
g) "etichettatura": il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano il vino, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
h) "presentazione": i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
i) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
j) marchio commerciale:
- un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
- un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
- un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967).
TITOLO I
Protezione reciproca delle denominazioni di vini
Articolo 4. Principi.
1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso "accordo ADPIC"), le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per garantire una protezione efficace e per impedire che un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale sia utilizzata per identificare un vino non coperto da tale indicazione o dicitura.
2. In Slovenia, le denominazioni comunitarie protette:
a) sono riservate esclusivamente ai vini originari della Comunità a cui si applicano, e
b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità.
3. Nella Comunità, le denominazioni slovene protette:
a) sono riservate esclusivamente ai vini originari della Slovenia a cui si applicano, e
b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Slovenia.
4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali diciture sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora
- sia indicata la vera origine del vino,
- l'indicazione geografica sia tradotta,
- tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
5. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:
a) se le indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
b) se un'indicazione protetta in virtù del presente accordo è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte in questione.
6. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:
a) se le diciture protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione copre entrambe le diciture, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;
b) se una dicitura protetta in virtù del presente accordo è identica a una denominazione utilizzata per un vino non originario del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte in questione.
7. Il Comitato di associazione può fissare, mediante decisione, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 5 e 6, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
8. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.
9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale dell'altra parte contraente che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.
10. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte per i prodotti contemplati dal presente accordo.
Articolo 5. Denominazioni protette.
Sono protette le seguenti denominazioni relative ai vini:
a) originari della Comunità:
- i riferimenti al nome dello Stato membro di cui il vino è originario,
- le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano negli elenchi all'uopo stabiliti;
b) originari della Slovenia:
- il termine "Slovenia" o altri termini utilizzati per indicare questo paese,
- le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano negli elenchi all'uopo stabiliti.
Articolo 6. Marchi commerciali.
1. La registrazione di un marchio commerciale per un vino che contiene o consiste di una denominazione protetta in virtù del presente accordo viene rifiutata ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidata se il vino in questione:
- non è originario del luogo al quale si riferisce l'indicazione geografica
oppure, se del caso,
- non è un vino al quale è riservata la dicitura tradizionale.
2. Tuttavia, un marchio commerciale registrato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.
Articolo 7. Esportazioni.
Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando i vini originari delle parti contraenti sono esportati e commercializzati al di fuori dei loro territori, le denominazioni protette di una delle parti contraenti di cui all'articolo 5 non vengano utilizzate per designare e presentare un vino originario dell'altra parte contraente.
Articolo 8. Estensione della protezione.
Nella misura in cui la legislazione pertinente delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.
Articolo 9. Applicazione.
1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire l'impiego abusivo della denominazione protetta.
2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:
a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione slovena nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato;
b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, sull'origine, sulla natura, sulla varietà di vite o sulle qualità materiali del vino;
c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.
3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.
Articolo 10. Altre leggi interne e altri accordi internazionali.
Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.
TITOLO II
Controlli e reciproca assistenza tra le autorità competenti
Articolo 11. Autorità responsabili dell'applicazione.
1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.
2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.
Articolo 12. Violazioni.
1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:
a) un vino che è o è stato oggetto di scambi tra la Slovenia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti e
b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,
essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.
2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati sul vino di cui trattasi:
a) il nome del produttore e della persona che detiene il vino;
b) la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;
c) la sua designazione e presentazione;
d) la natura della violazione commessa alle regole sulla produzione e la commercializzazione.
TITOLO III
Gestione dell'accordo
Articolo 13. Gruppo di lavoro.
1. E’ istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici del sottocomitato per l'agricoltura e la pesca.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
Articolo 14. Compiti delle parti contraenti.
1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. In particolare, le parti contraenti:
a) redigono e modificano mediante decisione del Comitato di associazione gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;
b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino;
c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel settore vitivinicolo, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.
4. Le decisioni adottate a norma del paragrafo 2, lettera a) sono vincolanti per le parti che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
TITOLO IV
Disposizioni generali
Articolo 15. Transito di piccoli quantitativi.
Il presente accordo non si applica ai vini che:
a) sono in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o
b) sono originari del territorio di una delle parti contraenti e sono scambiati in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.
Articolo 16. Ambito territoriale di applicazione.
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Slovenia.
Articolo 17. Inosservanza.
1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo.
Articolo 18. Commercializzazione di scorte preesistenti.
1. I vini che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
Protocollo all'accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini.
Le parti contraenti convengono quanto segue:
In applicazione dell'articolo 15, lettera b), del presente accordo, sono considerati piccoli quantitativi di vino i seguenti:
1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
2) a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.
Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.
Allegato III
Accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate.
Articolo 1. Obiettivi.
1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.
2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.
Articolo 2. Portata e campo di applicazione.
Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:
a) bevande spiritose quali definite,
- per la Comunità, dal
- per la Slovenia, dalle norme sulla qualità delle bevande alcoliche e spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia n. 16/88 e n. 63/88),
e comprese nella voce 2208 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983;
b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati "bevande aromatizzate", quali definiti,
- per la Comunità, dal
- per la Slovenia, dalle norme sulla qualità dei vini (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia n. 17/81 e n. 14/89),
e compresi nelle voci 2205 ed ex 2206 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.
Articolo 3. Definizioni.
Ai fini del presente accordo, s'intende per:
a) "bevanda spiritosa originaria di", seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda spiritosa prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
b) "bevanda aromatizzata originaria di", seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda aromatizzata prodotta sul territorio della parte contraente in questione;
c) "designazione": i termini utilizzati sull'etichetta, sui documenti, eventualmente che scortano il trasporto delle bevande spiritose o aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;
d) "omonimo": una denominazione identica protetta o tanto simile da poter creare confusione, o evocare luoghi di origine diversi o bevande aromatizzate diverse originarie dei rispettivi territori delle parti contraenti;
e) "etichettatura": il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano le bevande spiritose e aromatizzate, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;
f) "presentazione": i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
g) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
h) "marchio commerciale":
- un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,
- un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e
- un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967).
TITOLO I
Protezione reciproca delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate
Articolo 4. Principi.
1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso "accordo ADPIC"), le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per designare bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire che una denominazione sia utilizzata per designare bevande spiritose o aromatizzate non originarie dalla zona geografica indicata dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.
2. In Slovenia, le denominazioni comunitarie protette:
- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.
3. Nella Comunità, le denominazioni slovene protette:
- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Slovenia, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Slovenia a cui si applicano.
4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per bevande spiritose e aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla denominazione in questione o del luogo in cui le denominazioni in questione sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora
- sia indicata la vera origine delle bevande spiritose e aromatizzate,
- l'indicazione geografica sia tradotta,
- tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo"o altre espressioni analoghe.
5. In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose e aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Il Comitato di associazione può fissare, mediante decisione, le condizioni pratiche per differenziare tra loro le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
6. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.
7. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.
8. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte.
Articolo 5. Denominazioni protette.
Sono protette le seguenti denominazioni:
a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 1;
b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Slovenia, le denominazioni che figurano nell'elenco 2;
c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 3;
d) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Slovenia, le denominazioni che figurano nell'elenco 4.
Articolo 6. Marchi commerciali.
1. Il deposito di un marchio commerciale per una bevanda spiritosa o aromatizzata che contiene o consiste di una denominazione di cui all'articolo 5 viene rifiutato ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidato se tale bevanda non è originaria del luogo indicato nella denominazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un marchio commerciale depositato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dal suo deposito.
Articolo 7. Esportazioni.
Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando le bevande spiritose o aromatizzate originarie delle parti contraenti sono esportate e commercializzate al di fuori del loro territorio, le denominazioni di una parte contraente protette in virtù del presente accordo non vengano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o aromatizzata originaria dell'altra parte contraente.
Articolo 8. Estensione della protezione.
Nella misura in cui la legislazione pertinente delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.
Articolo 9. Esecuzione.
1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire l'impiego abusivo della denominazione protetta.
2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:
a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione slovena nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità della bevanda spiritosa o aromatizzata così identificata;
b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a bevande spiritose o aromatizzate le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, sulla natura o sulle qualità materiali della bevanda;
c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine della bevanda spiritosa o aromatizzata.
3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.
Articolo 10. Altre leggi interne e altri accordi internazionali.
Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.
TITOLO II
Controlli e reciproca assistenza tra le autorità competenti
Articolo 11. Autorità responsabili dell'applicazione.
1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.
2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.
Articolo 12. Violazioni.
1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:
a) una bevanda spiritosa o aromatizzata di cui all'articolo 2 che è o è stata oggetto di scambi tra la Slovenia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti applicabili alle bevande spiritose e aromatizzate, e
b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.
2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati concernenti la bevanda spiritosa o aromatizzata di cui trattasi:
a) il nome del produttore e della persona che ha il potere di disporre della bevanda spiritosa o aromatizzata;
b) la composizione e le caratteristiche organolettiche di tale bevanda;
c) la sua designazione e presentazione;
d) informazioni dettagliate sul mancato rispetto delle norme sulla produzione e la commercializzazione.
TITOLO III
Gestione dell'accordo
Articolo 13. Gruppo di lavoro.
1. E’ istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici del sottocomitato per l'agricoltura e la pesca.
2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
Articolo 14. Compiti delle parti contraenti.
1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
2. In particolare, le parti contraenti:
a) redigono e modificano, mediante decisione del Comitato di associazione, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;
b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato delle bevande spiritose e aromatizzate;
c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.
3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato delle bevande spiritose e aromatizzate, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.
4. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 2, lettera a) sono obbligatorie per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.
TITOLO IV
Disposizioni generali
Articolo 15. Transito di piccoli quantitativi.
Il presente accordo non si applica alle bevande spiritose e aromatizzate:
a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o
b) originarie del territorio di una delle parti contraenti e spedite in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.
Articolo 16. Ambito territoriale di applicazione.
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Slovenia.
Articolo 17. Inosservanza.
1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.
2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se, in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure di salvaguardia per consentire la corretta applicazione del presente accordo.
Articolo 18. Commercializzazione di scorte preesistenti.
1. Le bevande spiritose e aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono state prodotte, designate e presentate in modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma che sono vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e aromatizzate contemplate nel presente accordo non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore dell'accordo.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose e aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino a esaurimento delle scorte.
Protocollo all'accordo
tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate.
Le parti contraenti convengono quanto segue:
In applicazione dell'articolo 15, lettera b), del presente accordo, sono considerati piccoli quantitativi di bevande spiritose e aromatizzate i seguenti:
1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 10 litri;
2) a) i quantitativi non superiori a 10 litri per viaggiatore, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i quantitativi non superiori a 10 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.
Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.