§ 20.4.239 - Decisione 3 dicembre 2001, n. 919.
Decisione (CE) n. 2001/919 del Consiglio recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:03/12/2001
Numero:919


Sommario
Art. 1.      E’ approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, [...]
Art. 2.      1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.
Art. 3.      Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato I del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di [...]
Art. 4.      1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Art. 5.      1. Ai fini delle decisioni del comitato interinale, aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 7 e all'articolo 14, paragrafo 2, [...]
Art. 6.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Art. 7.      1. Ai fini delle decisioni del comitato interinale aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette di cui all'articolo 4, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 2, [...]
Art. 8.      1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e nonché dal comitato di applicazione per i vini [...]
Art. 9.      La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.4.239 - Decisione 3 dicembre 2001, n. 919.

Decisione (CE) n. 2001/919 del Consiglio recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate.

(G.U.C.E. 27 dicembre 2001, n. L 342).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, denominato in seguito "accordo di stabilizzazione e di associazione" è stato siglato il 14 maggio 2001 e firmato il 29 ottobre 2001, a Lussemburgo. In base all'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, gli accordi commerciali applicabili al vino e alle bevande spiritose devono essere ancora definiti.

     (2) Un accordo interinale garantirà lo sviluppo dei legami commerciali mediante l'istituzione di una relazione contrattuale e attuerà il più rapidamente possibile le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle misure di accompagnamento. Esso è stato siglato in data 10 luglio 2001 e firmato il 29 ottobre 2001, a Lussemburgo. L'accordo interinale ribadisce all'articolo 14, paragrafo 4, l'impegno a concludere un accordo distinto sul vino e sulle bevande spiritose.

     (3) Conformemente alle direttive adottate il 13 novembre 2000 dal Consiglio, il 20 aprile 2001 la Commissione e la Repubblica di Croazia hanno raggiunto un accordo relativo a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini, nonché al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini e bevande spiritose. Al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, è opportuno integrare i risultati di tali negoziati nell'accordo interinale in forma di protocollo aggiuntivo.

     (4) La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, dovrebbe prendere disposizioni per l'adozione dei regolamenti di applicazione relativi alle concessioni commerciali preferenziali previste per alcuni vini, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo. La Commissione apporterà ai regolamenti di applicazione le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari che potrebbero derivare da nuovi accordi preferenziali, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, o dai cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici Taric.

     (5) Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni del protocollo, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome della Comunità, le decisioni che modificano gli elenchi e i protocolli dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del protocollo) e dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e aromatizzate (allegato III del protocollo). In tale contesto la Commissione dovrebbe essere assistita, rispettivamente, dal comitato di gestione dei vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999, da una parte, e dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, nonché dal comitato di applicazione per le bevande aromatizzate istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, dall'altra.

     (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     decide:

 

Art. 1.

     E’ approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (denominato in appresso "protocollo").

     Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.

     2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato I del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di applicazione resi necessari da cambiamenti dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Croazia, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 5.

     1. Ai fini delle decisioni del comitato interinale, aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 7 e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione della Comunità è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2 della presente decisione. Per tutti gli altri casi che sono disciplinati dagli articoli summenzionati, la posizione della Comunità è definita e presentata dalla Commissione.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7.

     1. Ai fini delle decisioni del comitato interinale aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette di cui all'articolo 4, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la posizione della Comunità è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2 della presente decisione. Per tutti gli altri casi che sono disciplinati dagli articoli summenzionati, la posizione della Comunità è definita e presentata dalla Commissione.

 

     Art. 8.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e nonché dal comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Protocollo aggiuntivo

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate.

     La Comunità europea, in appresso denominata la "Comunità",

     da una parte, e

     la Repubblica di Croazia, in appresso denominata "Croazia",

     dall'altra,

     in appresso denominate "parti contraenti",

     considerando che il 14 maggio 2001 è stato siglato a Bruxelles ed il 29 ottobre 2001 è stato firmato a Lussemburgo l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra;

     considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, dev'essere ancora negoziato un accordo sul vino e sulle bevande spiritose;

     considerando che un accordo interinale garantirà lo sviluppo dei legami commerciali mediante l'istituzione di una relazione contrattuale e attuerà il più rapidamente possibile le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle misure di accompagnamento. Tale accordo interinale è stato siglato il 10 luglio 2001 e firmato il 29 ottobre 2001 e dovrebbe essere attuato a decorrere dal 1° gennaio 2002. L'accordo interinale ribadisce all'articolo 14, paragrafo 4, l'impegno a concludere un accordo distinto sul vino e sulle bevande spiritose;

     considerando che su tale base sono stati svolti e conclusi negoziati tra le parti;

     considerando che al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, l'accordo sul vino e sulle bevande spiritose dev'essere integrato nell'accordo interinale in forma di protocollo;

     considerando che il presente protocollo sui vini e le bevande spiritose dovrebbe entrare in vigore alla stessa data dell'accordo interinale;

     considerando che a tal fine occorre attuare il più rapidamente possibile le disposizioni di tale protocollo;

     Desiderando migliorare le condizioni di commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate sui rispettivi mercati secondo principi di qualità, mutuo vantaggio e reciprocità,

     Tenendo conto dell'interesse di entrambe le parti contraenti alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e bevande aromatizzate,

     hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo 1.

     Il presente protocollo comprende i seguenti elementi:

     1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

     2) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del presente protocollo);

     3) un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (allegato III del presente protocollo).

     Gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 2 e all'articolo 5 dell'accordo indicato al punto 3 saranno in seguito redatti e approvati secondo la procedura prevista ai rispettivi articoli 13 e 14 di tali accordi.

 

     Articolo 2.

     Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'accordo interinale.

 

     Articolo 3.

     Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Croazia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

     Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure corrispondenti di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Articolo 4.

     Il presente protocollo entra in vigore ed è applicabile a decorrere dalla stessa data dell'accordo interinale.

 

     Articolo 5.

     Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e croata, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

 

Allegato I

Accordo

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

     1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Croazia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

 

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Anno 2002 quantitativi (hl)

Incremento annuo (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

esenzione

30.000

10.000

[1] [2]

ex 2204 21

Vini di uve fresche

 

 

 

 

ex 2204 29

Vini di uve fresche esenzione

15.000

0

[2]

 

[1] A condizione che almeno l'80 %del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché la somma del contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 e del contingente della voce ex 2204 29 raggiunga un massimo di 70.000 hl.

[2] Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

 

     2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Croazia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

     3. Le importazioni nella Repubblica di Croazia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

 

Codice della tariffa doganale croata

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Anno 2002 quantitativi (hl)

Incremento annuo (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

esenzione

8.000

800

[1]

ex 2204 21

Vini di uve fresche

 

 

 

 

[1] A condizione che almeno l'80% del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 12.000 hl.

 

     4. La Repubblica di Croazia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

     5. Il presente accordo riguarda il vino:

     a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione; e

     b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

     ii) originario della Repubblica di Croazia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione croata. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

     6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

     7. Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

     8. Le parti contraenti garantiscono che i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

     9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

     10. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.

 

 

Allegato II

Accordo

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini

 

     Articolo 1. Obiettivi.

     1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di vini originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

     2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

 

     Articolo 2. Portata e campo di applicazione.

     Il presente accordo si applica ai vini contemplati alla voce 2204 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

 

     Articolo 3. Definizioni.

     Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

     a) "vino originario di", seguito dal nome di una delle parti contraenti: un vino prodotto nel territorio della parte contraente in questione con uve raccolte esclusivamente sul suo territorio;

     b) "indicazione geografica": ogni indicazione, inclusa la "denominazione d'origine", ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (denominato in appresso "accordo TRIPS"), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

     c) "dicitura tradizionale": una denominazione di uso tradizionale come indicato nell'allegato, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino, è sufficientemente distintiva e/o fruisce di una reputazione consolidata ed è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

     d) "denominazione protetta": un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c), protetta in virtù del presente accordo;

     e) "omonimo": una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione o evocare luoghi di origine diversi o vini diversi originari dei rispettivi territori delle parti contraenti;

     f) "designazione": i termini utilizzati per designare un vino sull'etichetta, sui documenti che accompagnano il vino nel trasporto, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

     g) "etichettatura": il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano il vino, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;

     h) "presentazione": i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

     i) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

     j) marchio commerciale:

     - un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,

     - un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e

     - un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967).

 

TITOLO I

Protezione reciproca delle denominazioni di vini

 

     Articolo 4. Principi.

     1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo TRIPS, di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per garantire una protezione efficace e per impedire che un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale sia utilizzata per identificare un vino non coperto da tale indicazione o dicitura.

     2. In Croazia, le denominazioni comunitarie protette:

     a) sono riservate esclusivamente ai vini originari della Comunità a cui si applicano e

     b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità.

     3. Nella Comunità, le denominazioni croate protette:

     a) sono riservate esclusivamente ai vini originari della Croazia a cui si applicano e

     b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Croazia.

     4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali diciture sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora

     - sia indicata la vera origine del vino,

     - l'indicazione geografica sia tradotta,

     - tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.

     5. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

     a) se le indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;

     b) se un'indicazione protetta in virtù del presente accordo è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte contraente in questione.

     6. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:

     a) se le diciture protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione copre entrambe le diciture, a condizione che siano state usate tradizionalmente e costantemente e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino;

     b) se una dicitura protetta in virtù del presente accordo è identica a una denominazione utilizzata per un vino non originario del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della parte in questione.

     7. Il comitato interinale può fissare mediante decisione le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 5 e 6, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

     8. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

     9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale dell'altra parte contraente che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

     10. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte per i prodotti contemplati dal presente accordo.

 

     Articolo 5. Denominazioni protette.

     Sono protette le seguenti denominazioni relative ai vini:

     a) originari della Comunità:

     - i riferimenti al nome dello Stato membro di cui il vino è originario,

     - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano negli elenchi stabiliti a tale scopo;

     b) originari della Croazia:

     - il termine "Croazia" o altri termini utilizzati per indicare questo paese,

     - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano negli elenchi stabiliti a tale scopo.

 

     Articolo 6. Marchi commerciali.

     1. La registrazione di un marchio commerciale per un vino che contiene o consiste di una denominazione protetta in virtù del presente accordo viene rifiutata ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidata se il vino in questione:

     - non è originario del luogo al quale si riferisce l'indicazione geografica oppure, se del caso,

     - non è un vino al quale è riservata la dicitura tradizionale.

     2. Tuttavia, un marchio commerciale registrato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

 

     Articolo 7. Esportazioni.

     Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando i vini originari delle parti contraenti sono esportati e commercializzati al di fuori dei loro territori, le denominazioni protette di una delle parti contraenti di cui all'articolo 5 non vengano utilizzate per designare e presentare un vino originario dell'altra parte contraente.

 

     Articolo 8. Estensione della protezione.

     Nella misura in cui la legislazione pertinente delle parti contraenti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte contraente.

 

     Articolo 9. Applicazione.

     1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire in qualsiasi altro modo l'impiego abusivo di una denominazione protetta.

     2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

     a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione croata nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato;

     b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, sull'origine, sulla natura, sulla varietà di vite o sulle qualità materiali del vino;

     c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

     3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso ad un organo giurisdizionale.

 

     Articolo 10. Altre leggi interne e altri accordi internazionali.

     Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

 

TITOLO II

Controlli e reciproca assistenza tra le autorità competenti

 

     Articolo 11. Autorità responsabili dell'applicazione.

     1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

     2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

 

     Articolo 12. Violazioni.

     1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

     a) un vino che è o è stato oggetto di scambi tra la Croazia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti e

     b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

     essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

     2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati sul vino di cui trattasi:

     a) il nome del produttore e della persona che detiene il vino;

     b) la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;

     c) la sua designazione e presentazione;

     d) la natura della violazione commessa alle regole sulla produzione e la commercializzazione.

 

TITOLO III

Gestione dell'accordo

 

     Articolo 13. Gruppo di lavoro.

     1. In attesa che entri in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione, viene istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici di un comitato speciale per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 41 dell'accordo interinale.

     2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

 

     Articolo 14. Compiti delle parti contraenti.

     1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'esecuzione e al funzionamento del presente accordo.

     2. In particolare, le parti contraenti:

     a) redigono e modificano, mediante decisione del comitato interinale, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;

     b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore vitivinicolo;

     c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

     3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel settore vitivinicolo, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

     4. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 2, lettera a) sono obbligatorie per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.

 

TITOLO IV

Disposizioni generali

 

     Articolo 15. Transito di piccoli quantitativi.

     Il presente accordo non si applica ai vini che:

     a) sono in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o

     b) sono originari del territorio di una delle parti contraenti e sono scambiati in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti, alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

 

     Articolo 16. Ambito territoriale di applicazione.

     Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.

 

     Articolo 17. Inosservanza.

     1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.

     2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

     3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di lotta contro le frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione delle misure.

     4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

 

     Articolo 18. Commercializzazione di scorte preesistenti.

     1. I vini che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

     2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

 

 

Protocollo all'accordo

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini.

     Le Parti contraenti convengono quanto segue:

     In applicazione dell'articolo 15, lettera b), dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di vino i seguenti:

     1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

     2) a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

     b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

     c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

     d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

     e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

     f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

     Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.

 

 

Allegato III

Accordo

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate.

 

     Articolo 1. Obiettivi.

     1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente accordo.

     2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

 

     Articolo 2. Portata e campo di applicazione.

     Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:

     a) bevande spiritose quali definite:

     - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose;

     - per la Croazia, dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia n. 16/8 e 63/88) e dalla legge sul vino (Narodne novine n. 96/96), nonché dal regolamento basato sulla legge sul vino (Narodne novine nn. 96/96, 7/97, 117/97 e 57/00),

     e comprese nella voce 2208 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983;

     b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati "bevande aromatizzate", quali definiti:

     - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,

     - per la Croazia, dal regolamento sulla qualità delle bevande spiritose (Gazzetta ufficiale della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia n. 16/8 e 63/88) e dalla legge sul vino (Narodne novine n. 96/96), nonché dal regolamento basato sulla legge sul vino (Narodne novine nn. 96/96, 7/97, 117/97 e 57/00),

     e compresi nelle voci 2205 ed ex 2206 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

 

     Articolo 3. Definizioni.

     Ai fini del presente accordo, s'intende per:

     a) "bevanda spiritosa originaria di": seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda spiritosa prodotta sul territorio della parte contraente in questione;

     b) "bevanda aromatizzata originaria di": seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda aromatizzata prodotta sul territorio della parte contraente in questione;

     c) "designazione": i termini utilizzati sull'etichetta, sui documenti, se del caso, che accompagnano nel trasporto le bevande spiritose o aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

     d) "omonimo": una denominazione protetta identica o tanto simile da poter creare confusione, o evocare luoghi di origine diversi o bevande spiritose e aromatizzate diverse originarie dei rispettivi territori delle parti contraenti;

     e) "etichettatura": il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi commerciali che identificano le bevande spiritose e aromatizzate, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il cartellino ad esso appeso, e sul collarino della bottiglia;

     f) "presentazione": i termini o i contrassegni utilizzati sui recipienti, inclusi i dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

     g) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

     h) marchio commerciale:

     - un marchio commerciale depositato secondo la normativa di una parte contraente,

     - un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente, e

     - un marchio commerciale notorio, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967).

 

TITOLO I

Protezione reciproca delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate

 

     Articolo 4. Principi.

     1. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso "accordo TRIPS"), le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma di tale allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 5 utilizzate per designare bevande spiritose e bevande aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire che una denominazione sia utilizzata per designare bevande spiritose o aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

     2. In Croazia, le denominazioni comunitarie protette:

     - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e

     - sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

     3. Nella Comunità, le denominazioni croate protette:

     - possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Croazia, e

     - sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e aromatizzate originarie della Croazia a cui si applicano.

     4. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per bevande spiritose e aromatizzate non originarie della zona geografica indicata dalla denominazione in questione o del luogo in cui la denominazione in questione è tradizionalmente utilizzata, anche qualora:

     - sia indicata la vera origine delle bevande spiritose e aromatizzate,

     - l'indicazione geografica sia tradotta,

     - tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.

     5. In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose e aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Il comitato interinale può fissare mediante decisione le condizioni pratiche per differenziare tra loro le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

     6. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

     7. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

     8. Ciascuna delle parti contraenti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7, dell'accordo TRIPS per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra parte.

 

     Articolo 5. Denominazioni protette.

     Sono protette le seguenti denominazioni:

     a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 1;

     b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Croazia, le denominazioni che figurano nell'elenco 2;

     c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, le denominazioni che figurano nell'elenco 3;

     d) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Croazia, le denominazioni che figurano nell'elenco 4.

 

     Articolo 6. Marchi commerciali.

     1. Il deposito di un marchio commerciale per una bevanda spiritosa o aromatizzata che contiene o consiste di una denominazione di cui all'articolo 5 viene rifiutato ovvero, su richiesta di una parte interessata, viene invalidato se tale bevanda non è originaria del luogo indicato nella denominazione.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1, un marchio commerciale depositato in buona fede entro il 31 dicembre 1995 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dal suo deposito.

 

     Articolo 7. Esportazioni.

     Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, quando le bevande spiritose o aromatizzate originarie del territorio delle parti contraenti sono esportate e commercializzate al di fuori del loro territorio, le denominazioni di una parte contraente protette in virtù del presente accordo non vengano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o aromatizzata originaria dell'altra parte contraente.

 

     Articolo 8. Estensione della protezione.

     Nella misura in cui la legislazione in materia delle parti lo consente, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra parte.

 

     Articolo 9. Esecuzione.

     1. Se l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 11 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire l'impiego abusivo della denominazione protetta.

     2. Le misure e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate in particolare nei seguenti casi:

     a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione croata nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità della bevanda spiritosa o aromatizzata così identificata;

     b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a denominazioni protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, termini, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, sulla natura o sulle qualità materiali della bevanda spiritosa o aromatizzata;

     c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine della bevanda spiritosa o aromatizzata.

     3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 8 di prendere misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso ad un organo giurisdizionale.

 

     Articolo 10. Altre leggi interne e altri accordi internazionali.

     Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che dette parti, in virtù del loro diritto interno o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette in virtù del presente accordo.

 

TITOLO II

Controlli e reciproca assistenza tra le autorità competenti

 

     Articolo 11. Autorità responsabili dell'applicazione.

     1. Ciascuna delle parti contraenti designa le autorità responsabili dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un'autorità competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali autorità. A tale scopo viene designata un'unica autorità.

     2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente le denominazioni e gli indirizzi di tali autorità entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Dette autorità cooperano strettamente e direttamente.

 

     Articolo 12. Violazioni.

     1. Se una delle autorità di cui all'articolo 11 ha motivo di sospettare che:

     a) una bevanda spiritosa o aromatizzata di cui all'articolo 2 che è o è stata oggetto di scambi tra la Croazia e la Comunità non sia conforme al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti applicabili alle bevande spiritose e aromatizzate, e

     b) tale inosservanza rivesta interesse particolare per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

     essa ne informa immediatamente la Commissione e l'autorità o le autorità competenti dell'altra parte contraente.

     2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare le eventuali misure amministrative o azioni legali. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati concernenti la bevanda spiritosa o aromatizzata di cui trattasi:

     a) il nome del produttore e della persona che ha il potere di disporre della bevanda spiritosa o aromatizzata;

     b) la composizione e le caratteristiche organolettiche di tale bevanda;

     c) la sua designazione e presentazione;

     d) informazioni dettagliate in merito al mancato rispetto delle norme sulla produzione e la commercializzazione.

 

TITOLO III

Gestione dell'accordo

 

     Articolo 13. Gruppo di lavoro.

     1. In attesa che entri in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione, viene istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici di un comitato speciale per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 41 dell'accordo interinale.

     2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni volte a favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

 

     Articolo 14. Compiti delle parti contraenti.

     1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.

     2. In particolare, le parti contraenti:

     a) redigono e modificano mediante decisione del comitato interinale, gli elenchi di cui all'articolo 5 e il protocollo del presente accordo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;

     b) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti esistenti riguardanti questioni di pubblico interesse (protezione della salute pubblica, protezione dei consumatori) che hanno implicazioni per il mercato delle bevande spiritose e aromatizzate;

     c) si comunicano reciprocamente le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

     3. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare l'ambito di cooperazione nel mercato delle bevande spiritose e aromatizzate, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

     4. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 2, lettera a) sono obbligatorie per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie ai fini della loro esecuzione.

 

TITOLO IV

Disposizioni generali

 

     Articolo 15. Transito di piccoli quantitativi.

     Il presente accordo non si applica alle bevande spiritose e aromatizzate:

     a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o

     b) originarie del territorio di una delle parti contraenti e spedite in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

 

     Articolo 16. Ambito territoriale di applicazione.

     Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.

 

     Articolo 17. Inosservanza.

     1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.

     2. La parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

     3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione delle misure.

     4. Se, in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure di salvaguardia per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

 

     Articolo 18. Commercializzazione di scorte preesistenti.

     1. Le bevande spiritose e aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono state prodotte, designate e presentate in modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma che sono vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e dai dettaglianti fino ad esaurimento delle scorte. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo le bevande spiritose e aromatizzate contemplate nello stesso non possono più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine.

     2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose e aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino a esaurimento delle scorte.

 

 

Protocollo all'accordo

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate.

     Le Parti contraenti convengono quanto segue:

     In applicazione dell'articolo 15, lettera b), dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi di bevande spiritose e aromatizzate i seguenti:

     1) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 10 litri;

     2) a) i quantitativi non superiori a 10 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

     b) i quantitativi non superiori a 10 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

     c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

     d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

     e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

     f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

     Il caso di esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulato con uno o più casi di esenzione di cui al punto 2.