§ 20.3.446 - Decisione 29 aprile 2004, n. 579.
Decisione n. 2004/579/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:29/04/2004
Numero:579


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.3.446 - Decisione 29 aprile 2004, n. 579.

Decisione n. 2004/579/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

(G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, 55, 95 e 179 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) Gli elementi della convenzione che ricadono sotto la competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, a nome della Comunità, previa approvazione del Consiglio.

      (2) Il Consiglio ha incaricato la Commissione di negoziare l'adesione della Comunità europea alla convenzione di cui trattasi.

      (3) I negoziati sono stati condotti a buon fine e lo strumento che ne è risultato è stato firmato dalla Comunità il 12 dicembre 2000, conformemente alla decisione 2001/87/CE.

      (4) Alcuni Stati membri sono parti della convenzione, mentre in altri Stati membri il processo di ratifica è in corso.

      (5) Sono soddisfatte le condizioni richieste per il deposito da parte della Comunità europea dello strumento di approvazione di cui all'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione.

      (6) Occorre che la convenzione sia approvata per permettere alla Comunità europea di diventarne parte nei limiti delle sue competenze.

      (7) In occasione del deposito dello strumento di approvazione, la Comunità è anche tenuta, a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione, a dichiarare il suo ambito di competenza con riferimento alle materie regolamentate dalla convenzione,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     La convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, è approvata a nome della Comunità.

     Il testo dell'accordo è contenuto nell'allegato I.

 

          Art. 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a depositare lo strumento di conferma formale che impegna la Comunità europea. Lo strumento di conferma formale include una dichiarazione relativa alla competenza ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione, quale riportata nell'allegato II. Include inoltre una dichiarazione riportata nell'allegato III.

 

          Art. 3.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANISED CRIME

     (Omissis)

 

     CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE

     (Omissis)

 

     Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE

 

     relativa alla competenza della Comunità europea con riferimento alle materie regolamentate dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

 

     L'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale prevede che lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica includa una dichiarazione sull'ambito della sua competenza.

     1. La Comunità dichiara che è di sua competenza l'instaurazione progressiva del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea. A tal fine la Comunità ha adottato misure per combattere il riciclaggio di proventi illeciti, che tuttavia, per il momento, non comprendono misure riguardanti la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria, il rilevamento e il controllo dei movimenti di denaro attraverso le frontiere tra gli Stati membri né la cooperazione tra le autorità giudiziarie e di polizia. La Comunità ha altresì adottato misure atte ad assicurare la trasparenza e la parità di accesso di tutti i candidati agli appalti pubblici di lavori e alle forniture di servizi contribuendo in tal modo a prevenire la corruzione. Laddove la Comunità ha adottato delle misure, spetta alla Comunità soltanto assumere impegni esterni con Stati terzi o competenti organizzazioni internazionali che incidano su tali misure o ne alterino la portata. Questa competenza si riferisce agli articoli 7, 9 e all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), della convenzione. Inoltre la politica comunitaria in materia di cooperazione allo sviluppo è complementare alle politiche perseguite dagli Stati membri e include disposizioni intese a lottare contro la corruzione. Questa competenza si riferisce all'articolo 30 della convenzione. La Comunità si ritiene inoltre vincolata da altre disposizioni della convenzione nella misura in cui esse si riferiscono all'applicazione degli articoli 7, 9, 30 e 31, paragrafo 2, lettera c), in particolare gli articoli riguardanti lo scopo e le definizioni nonché le disposizioni finali della medesima.

     Il campo di applicazione e l'esercizio delle competenze comunitarie sono, per loro natura, oggetto di un'evoluzione costante e la Comunità completerà o modificherà la presente dichiarazione, se del caso, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3, della convenzione.

     2. La convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale si applica, per quanto riguarda la competenza della Comunità, ai territori nei quali è applicato il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni enunciate nel trattato stesso, in particolare all'articolo 299.

     A norma dell'articolo 299, la presente dichiarazione non è applicabile ai territori degli Stati membri ai quali il trattato non si applica e non pregiudica atti o posizioni che potrebbero essere adottati, in virtù della convenzione, dagli Stati membri interessati per conto e nell'interesse di detti territori.

 

 

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE

 

     In relazione all'articolo 35, paragrafo 2, la Comunità sottolinea che, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, dello statuto della Corte internazionale di giustizia, solo gli Stati hanno il diritto di adire tale Corte. Pertanto, in virtù dell'articolo 35, paragrafo 2, della convenzione, le controversie in cui è coinvolta la Comunità possono essere composte solo tramite arbitrato.