Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.3 relazioni multilaterali |
Data: | 10/04/1984 |
Numero: | 1262 |
Sommario |
Art. 1. E' approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere. |
Art. 2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di ratifica ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a ), della convenzione |
§ 20.3.77 - Regolamento 10 aprile 1984, n. 1262.
Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.
(G.U.C.E. 12 maggio 1984, n. L 126).
E' approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.
La Comunità applica la convenzione ai controlli effettuati alle sue frontiere esterne in conformità dell'articolo 15 della convenzione. Il testo della convenzione è accluso al presente regolamento.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di ratifica ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a ), della convenzione [1].
[1] La data d'entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
(Omissis)