§ 20.2.80 - Decisione 30 maggio 2006, n. 2.
Decisione MONUC SPT/2/2006 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.2 cooperazione politica europea
Data:30/05/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Costituzione e mandato
Art. 2.  Composizione
Art. 3.  Presidenza
Art. 4.  Riunioni
Art. 5.  Procedura
Art. 6.  Riservatezza
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 20.2.80 - Decisione 30 maggio 2006, n. 2.

Decisione MONUC SPT/2/2006 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (2006/492/PESC)

(G.U.U.E. 14 luglio 2006, n. L 194).

 

     IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

     visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

     vista l'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa all'operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (Operazione EUFOR RD Congo), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 5 dell'azione comune 2006/319/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo a sostegno della MONUC durante il processo elettorale.

     (2) Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un comitato dei contributori.

     (3) Il comitato dei contributori svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dell'operazione. Esso costituirà la principale sede in cui gli Stati contributori discuteranno collettivamente le questioni relative all'impiego delle loro forze nell'operazione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica dell'operazione, terrà conto delle opinioni espresse dal comitato dei contributori.

     (4) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

     DECIDE:

 

     Art. 1. Costituzione e mandato

     È costituito un comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nell'RDC a sostegno della MONUC durante il processo elettorale (in seguito denominato «il CoC»).

     Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza e Bruxelles.

 

          Art. 2. Composizione

     1. I membri del CoC sono:

     — rappresentanti di tutti gli Stati membri,

     — i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all'operazione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell'allegato.

     2. Il Direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea e il comandante dell'operazione dell'UE sono anch'essi autorizzati a partecipare o a essere rappresentati alle riunioni del CoC.

 

          Art. 3. Presidenza

     Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza e fatte salve le prerogative della presidenza, per l'operazione in questione la presidenza del CoC è esercitata dal Segretario generale/ Alto Rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza, assistito dal presidente del Comitato militare dell'Unione europea (CEUMC) o da un suo rappresentante.

 

          Art. 4. Riunioni

     1. Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, può convocare riunioni di emergenza.

     2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto delle riunioni è distribuito dopo ogni riunione.

     3. Se del caso, si possono invitare rappresentanti della Commissione e altre persone a parti specifiche delle discussioni.

 

          Art. 5. Procedura

     1. Fatto salvo il paragrafo 3 e ferme restando le competenze e le responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE:

     — quando il CoC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell'operazione si applica l'unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all'operazione,

     — quando il CoC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, si applica l'unanimità dei membri del CoC stesso.

     L'astensione di un membro non impedisce l'unanimità.

     2. Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.

     3. Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

     4. La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del comitato.

 

          Art. 6. Riservatezza

     1. Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.

     2. Le deliberazioni del CoC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CoC all'unanimità decida altrimenti.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

 

 

ALLEGATO

 

     Elenco (del) dei paese(i) terzo(i) di cui all'articolo 2, paragrafo 1

     — Turchia