Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.1 questioni generali |
Data: | 28/02/2011 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale [...] |
Art. 2. 1. L’articolo 1 non si applica |
Art. 3. È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o le loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi [...] |
Art. 4. 1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per [...] |
Art. 5. 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio |
Art. 6. 1. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente |
Art. 7. Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o [...] |
Art. 8. 1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato |
Art. 9. 1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità negli allegati I e III |
Art. 10. 1. Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III |
Art. 11. Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe |
Art. 12. 1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza |
Art. 13. La presente decisione entra in vigore alla data di adozione |
§ 20.1.424 - Decisione 28 febbraio 2011, n. 137.
Decisione n. 2011/137/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
(G.U.U.E. 3 marzo 2011, n. L 58)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) Il 23 febbraio 2011 l'Unione europea ha espresso grave preoccupazione per la situazione in corso in Libia. L'UE ha condannato con fermezza la violenza e l'uso della forza contro i civili e deplorato la repressione nei confronti di dimostranti pacifici.
(2) L'UE ha rinnovato la sua richiesta di porre immediatamente fine all'uso della forza e di adottare provvedimenti intesi a rispondere alle legittime richieste della popolazione.
(3) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("il Consiglio di sicurezza") ha adottato la risoluzione 1970 ("UNSCR 1970(2011)"), che ha introdotto misure restrittive nei confronti della Libia e nei confronti di persone ed entità coinvolte in violazioni gravi dei diritti umani in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in attacchi nei confronti della popolazioni e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale.
(4) Data la gravità della situazione in Libia, l'UE ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari.
(5) Inoltre, è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).
1. L’articolo 1 non si applica:
a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo;
b) ad altra forma di fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso;
c) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;
d) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale;
autorizzati preventivamente, se del caso, dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) ("il comitato").
2. L’articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.
È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o le loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.
1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione.
2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione.
3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.
4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all’obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
a) alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), elencate nell'allegato I;
b) alle persone non contemplate dall'allegato I che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione, elencate nell'allegato II.
2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato stabilisce che:
a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o
b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione.
4. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se:
a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o
b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro quarantott'ore dalla decisione in questione.
5. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
6. Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
7. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 5 o 6.
8. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Libia.
9. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 8 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
10. Nei casi in cui, ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 8, uno Stato membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
1. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente:
a) dalle persone ed entità elencate nell'allegato II dell'UNSCR 1970 (2011), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell'allegato III;
b) dalle persone ed entità non contemplate dall'allegato III che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate, elencate nell'allegato IV,
sono congelati.
2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui al paragrafo 1, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.
3. Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; o
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati,
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:
a) necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato, ove opportuno, e approvazione di quest'ultimo; o
b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di adozione dell'UNSCR1970 (2011) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato, ove opportuno.
5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970(2011) - comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse - o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità indicate elencate negli allegati I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.
1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone gli elenchi di cui agli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità negli allegati I e III.
2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza gli allegati II e IV.
3. Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.
1. Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III.
2. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e il luogo di attività. Gli allegati I e III riportano inoltre la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.
Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe.
1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.
2. Le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
1. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed
Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1/7/1950.
Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
2. DIBRI, Abdulqader Yusef
Data di nascita: 1946. Luogo di nascita: Houn, Libia.
Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Responsabile della sicurezza del regime. Ha diretto in passato atti di violenza contro i dissidenti.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
3. DORDA, Abu Zayd Umar
Direttore, Organizzazione esterna di sicurezza. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
4. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis
Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia.
Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
5. MATUQ, Matuq Mohammed
Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms.
Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
Data di nascita:1948. Luogo di nascita: Sirte, Libia.
Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
7. GHEDDAFI, Aisha Muammar
Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlia di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
8. GHEDDAFI, Hannibal Muammar
Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20/9/1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
9. GHEDDAFI, Khamis Muammar
Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar
Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
11. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.
Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle Forze Armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni, violazioni dei diritti umani.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
12. GHEDDAFI, Mutassim
Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
13. GHEDDAFI, Saadi
Numero di passaporto: 014797. Data di nascita: 25/5/1973. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
14. GHEDDAFI, Saif al-Arab
Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
15. GHEDDAFI, Saif al-Islam
Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25/6/1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
16. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah
Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Sudan.
Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.
Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.
ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
| Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
1. | ABDULHAFIZ, Colonnello Mas’ud | Posizione: Comandante delle forze armate | No 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare. | 28.2.2011 |
2. | ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed | Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia | Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI. | 28.2.2011 |
3. | ABU SHAARIYA | Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna | Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI. | 28.2.2011 |
4. | ASHKAL, Al-Barrani | Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare | Membro di alto livello del regime. | 28.2.2011 |
5. | ASHKAL, Omar | Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia | Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. | 28.2.2011 |
6. | QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed | Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto | Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche. | 28.2.2011 |
7. | AL-BARASSI, Safia Farkash | Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia | Moglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. | 28.2.2011 |
8. | SALEH, Bachir | Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen | Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime. | 28.2.2011 |
9. | Generale TOHAMI, Khaled | Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur | Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime. | 28.2.2011 |
10. | FARKASH, Mohammed Boucharaya | Data di nascita: 1/7/1949 Luogo di nascita: Al-Bayda | Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime. | 28.2.2011 |
ALLEGATO III
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
1. GHEDDAFI, Aisha Muammar
Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlia di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar
Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20/9/1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
3. GHEDDAFI, Khamis Muammar
Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia.
Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle Forze Armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni, violazioni dei diritti umani.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
5. GHEDDAFI, Mutassim
Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Consigliere della sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
6. GHEDDAFI, Saif al-Islam
Direttore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25/6/1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.
Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i dimostranti.
Data di designazione da parte dell'ONU: 26.2.2011.
ALLEGATO IV
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
| Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
1. | ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud | Posizione: Comandante delle forze armate | No 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'Intelligence militare. | 28.2.2011 |
2. | ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed | Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia | Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI. | 28.2.2011 |
3. | ABU SHAARIYA | Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna | Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI. | 28.2.2011 |
4. | ASHKAL, Al-Barrani | Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare | Membro di alto livello del regime. | 28.2.2011 |
5. | ASHKAL, Omar | Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia | Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. | 28.2.2011 |
6. | AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed | Posizione: Capo dell'Ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari Numero di passaporto B010574 Data di nascita: 1/7/1950 | Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. | 28.2.2011 |
7. | DIBRI, Abdulqader Yusef | Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia | Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti. | 28.2.2011 |
8. | DORDA, Abu Zayd Umar | Posizione: direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna | Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. | 28.2.2011 |
9. | JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis | Posizione: Ministro della difesa Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia | Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. | 28.2.2011 |
10. | MATUQ, Matuq Mohammed | Posizione: Segretario per i servizi. Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms | Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e delle violenze. | 28.2.2011 |
11. | QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed | Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Egitto | Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'Organizzazione per la sicurezza esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche. | 28.2.2011 |
12. | QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed | Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia | Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. | 28.2.2011 |
13. | GHEDDAFI, Mohammed Muammar | Posizione: Presidente della Società generale libica delle Poste e Telecomunicazioni. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia | Figlio of Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. | 28.2.2011 |
14. | GHEDDAFI, Saadi | Posizione: Comandante delle forze speciali. Numero di passaporto: 014797 Data di nascita: 25/5/1973 Luogo di nascita: Tripoli, Libia | Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. | 28.2.2011 |
15. | GHEDDAFI, Saif al-Arab | Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia | Figlio di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. | 28.2.2011 |
16. | AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah (Al-Megrahi) | Posizione: Direttore dell'intelligence militare. Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan | Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI. | 28.2.2011 |
17. | AL-BARASSI, Safia Farkash | Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia | Moglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. | 28.2.2011 |
18. | SALEH, Bachir | Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen | Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime. | 28.2.2011 |
19. | Generale TOHAMI, Khaled | Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur | Direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime. | 28.2.2011 |
20. | FARKASH, Mohammed Boucharaya | Data di nascita: 1/7/1949 Luogo di nascita: Al-Bayda | Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime. | 28.2.2011 |