Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 18/03/2005 |
Numero: | 449 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.6.Z45 – Regolamento 18 marzo 2005, n. 449.
Regolamento (CE) n. 449/2005 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(G.U.U.E. 19 marzo 2005, n. L 74).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 6 del
(2) La Federazione russa ha fissato nuovi requisiti per l’autorizzazione degli stabilimenti di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito i «nuovi Stati membri») che esportano in Russia i loro prodotti.
(3) Nonostante i controlli effettuati nei mesi scorsi dalle autorità veterinarie russe negli stabilimenti lattiero-caseari, le autorità russe non hanno ancora trasmesso alle autorità dei nuovi Stati membri l’elenco degli stabilimenti autorizzati.
(4) Molti operatori, che si aspettavano un’approvazione degli stabilimenti in quanto conformi alle disposizioni della
(5) Le nuove condizioni di certificazione imposte dalla Russia prevedono che gli esportatori comunitari siano in possesso, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005, di titoli di preesportazione che attestino la conformità sanitaria e veterinaria degli animali e dei prodotti di origine animale provenienti da uno Stato membro diverso da quello di esportazione e contenuti nel prodotto finale.
(6) Poiché la creazione del nuovo sistema amministrativo e la definizione di adeguate procedure tra gli Stati membri in relazione a tale problema e allo scambio di certificati di preesportazione richiedono tempo e il sistema non è completamente operativo in tutti gli Stati membri, alcuni esportatori, in mancanza dei titoli di preesportazione menzionati, non riusciranno a utilizzare i titoli di esportazione con scadenza 31 gennaio 2005.
(7) In tali circostanze è opportuno prorogare la validità dei titoli di esportazione rilasciati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2004.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 6 del
Su richiesta del detentore, il termine di validità dei titoli di cui all’articolo 1 è modificato dalle autorità competenti degli Stati membri.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.