§ 1.6.Z26 – Regolamento 8 marzo 2005, n. 389.
Regolamento (CE) n. 389/2005 della Commissione recante deroghe ai regolamenti (CE) n. 2201/96 del Consiglio e (CE) n. 800/1999 per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:08/03/2005
Numero:389


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.Z26 – Regolamento 8 marzo 2005, n. 389.

Regolamento (CE) n. 389/2005 della Commissione recante deroghe ai regolamenti (CE) n. 2201/96 del Consiglio e (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli esportati in paesi terzi diversi dalla Svizzera e dal Liechtenstein.

(G.U.U.E. 9 marzo 2005, n. L 62).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96 e il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, si applicano alle esportazioni di determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

     (2) L’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede che, nel caso delle restituzioni differenziate, la restituzione è pagata allorché è esibita la prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione. Esso stabilisce inoltre che possano essere previste deroghe a tale norma, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

     (3) Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999, il diritto alla restituzione si costituisce all’atto dell’importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, con particolare riferimento ai documenti da fornire a riprova dell’arrivo a destinazione della merce.

     (4) In caso di restituzione differenziata, l’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che una parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, venga versata, su domanda dell’esportatore, non appena sia fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

     (5) L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato nell’ottobre 2004, è provvisoriamente applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2005 in virtù della decisione 2005/45/CE del Consiglio relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria del suddetto accordo.

     (6) Per effetto della decisione 2005/45/CE, lo zucchero (codice SA 1701, 1702 e 1703) utilizzato nella fabbricazione di alcuni prodotti agricoli trasformati esportati in Svizzera e nel Liechtenstein non può più fruire, dal 1° febbraio 2005, di restituzioni all’esportazione.

     (7) L’accordo approvato con decisione 2005/45/CE introduce disposizioni speciali sulla cooperazione amministrativa destinate a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e di restituzioni alle esportazioni.

     (8) Alla luce di queste disposizioni speciali e per evitare d’imporre agli operatori costi non necessari negli scambi commerciali con altri paesi terzi, è opportuno derogare al regolamento (CE) n. 2201/96 e al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la richiesta di una prova dell’importazione nel caso di restituzioni differenziate. È parimenti opportuno, qualora non siano state fissate restituzioni all’esportazione per i paesi di cui trattasi, non tenere conto di tale fatto ai fini del calcolo del tasso più basso di restituzione.

     (9) Poiché le disposizioni contenute nell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, approvato con decisione 2005/45/CE, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dalla stessa data.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2201/96 e all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, qualora la differenziazione della restituzione risulti unicamente dalla mancata fissazione di una restituzione per la Svizzera o il Liechtenstein, la prova dell’espletamento delle formalità doganali all’importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione per determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CE) n. 2201/96 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

 

          Art. 2.

     Ai fini del calcolo del tasso di restituzione più basso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si tiene conto del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione all’esportazione per le esportazioni verso la Svizzera o il Liechtenstein di determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CE) n. 2201/96 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2005.