Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 06/12/2004 |
Numero: | 2081 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.6.U53 – Regolamento 6 dicembre 2004, n. 2081.
Regolamento (CE) n. 2081/2004 della Commissione che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi.
(G.U.U.E. 7 dicembre 2004, n. L 360).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Alla luce della riforma del settore delle sementi introdotta dal
(2) Data la mutata situazione del mercato del granturco e del sorgo ibridi per la semina, non è più necessario mantenere sotto controllo costante le correnti degli scambi con i paesi terzi. Il granturco e il sorgo ibridi per la semina non debbono essere più assoggettati al sistema di certificati di importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71. È quindi opportuno abrogare il
(3) Il comitato di gestione per le sementi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli Stati membri comunicano alla Commissione con i mezzi informatici, per ciascuna specie e gruppo di varietà di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, i dati elencati nell’allegato del regolamento entro le date ivi specificate.
Il regolamento (CEE) n. 3083/73 e il regolamento (CEE) n. 1117/79 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
N. |
Tipo di dati (per specie e gruppo di varietà) |
Data entro cui devono essere forniti i dati |
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Anno del raccolto |
Anno civile successivo al raccolto |
1 |
Superficie totale registrata per la certificazione (in ha) |
1° luglio (1) |
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2 |
Superficie totale accettata per la certificazione (in ha) |
15 novembre |
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3 |
Raccolto stimato (in 100 kg) (2) (3) |
15 novembre |
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4 |
Quantità totali raccolte (in 100 kg) (3) (4) |
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1° ottobre |
5 |
Prezzi netti di vendita alla produzione ottenuti dal coltivatore (in EUR/100 kg) (3) (4) (5) (7) |
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1° ottobre |
6 |
Scorte detenute dai grossisti al termine della campagna di commercializzazione (in 100 kg) (4) (6) |
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1° ottobre |
(1) Nel caso di specie di sementi raccolte al secondo taglio, la data pertinente è il 1° settembre dell’anno del raccolto.
(2) Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate.
(3) Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi alle norme di certificazione; per le voci 4 e 6 si possono applicare le norme relative all’accettazione per la certificazione.
(4) Per le specie che possono essere commercializzate nella Comunità europea, come sementi «commerciali», si indicano separatamente i dati relativi a:
— sementi di base e sementi certificate,
— sementi commerciali.
(5) Il prezzo indicato non comprende i costi di condizionamento, di certificazione e di trasporto, l’IVA e gli importi ricevuti a titolo di aiuto.
(6) La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 (GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1).
(7) Per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, si prende in considerazione il tasso di conversione applicabile il 1° agosto della campagna di commercializzazione.