§ 1.6.U53 – Regolamento 6 dicembre 2004, n. 2081.
Regolamento (CE) n. 2081/2004 della Commissione che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/12/2004
Numero:2081


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.U53 – Regolamento 6 dicembre 2004, n. 2081.

Regolamento (CE) n. 2081/2004 della Commissione che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi.

(G.U.U.E. 7 dicembre 2004, n. L 360).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Alla luce della riforma del settore delle sementi introdotta dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2358/71 debbono essere riesaminati e semplificati. Inoltre, il regolamento (CEE) n. 3083/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi è stato modificato più volte. A fini di chiarezza è necessario sostituire tale regolamento con un nuovo testo. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 3083/73.

     (2) Data la mutata situazione del mercato del granturco e del sorgo ibridi per la semina, non è più necessario mantenere sotto controllo costante le correnti degli scambi con i paesi terzi. Il granturco e il sorgo ibridi per la semina non debbono essere più assoggettati al sistema di certificati di importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1117/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione e non richiedere più la comunicazione dei dati corrispondenti.

     (3) Il comitato di gestione per le sementi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione con i mezzi informatici, per ciascuna specie e gruppo di varietà di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, i dati elencati nell’allegato del regolamento entro le date ivi specificate.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 3083/73 e il regolamento (CEE) n. 1117/79 sono abrogati.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

N.

Tipo di dati (per specie e gruppo di varietà)

Data entro cui devono essere forniti i dati

 

 

Anno del raccolto

Anno civile successivo al raccolto

1

Superficie totale registrata per la certificazione (in ha)

luglio (1)

 

2

Superficie totale accettata per la certificazione (in ha)

15 novembre

 

3

Raccolto stimato (in 100 kg) (2) (3)

15 novembre

 

4

Quantità totali raccolte (in 100 kg) (3) (4)

 

ottobre

5

Prezzi netti di vendita alla produzione ottenuti dal coltivatore (in EUR/100 kg) (3) (4) (5) (7)

 

ottobre

6

Scorte detenute dai grossisti al termine della campagna di commercializzazione (in 100 kg) (4) (6)

 

ottobre

 

(1) Nel caso di specie di sementi raccolte al secondo taglio, la data pertinente è il 1° settembre dell’anno del raccolto.

(2) Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate.

(3) Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi alle norme di certificazione; per le voci 4 e 6 si possono applicare le norme relative all’accettazione per la certificazione.

(4) Per le specie che possono essere commercializzate nella Comunità europea, come sementi «commerciali», si indicano separatamente i dati relativi a:

— sementi di base e sementi certificate,

— sementi commerciali.

(5) Il prezzo indicato non comprende i costi di condizionamento, di certificazione e di trasporto, l’IVA e gli importi ricevuti a titolo di aiuto.

(6) La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 (GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1).

(7) Per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, si prende in considerazione il tasso di conversione applicabile il 1° agosto della campagna di commercializzazione.