Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 14/10/2004 |
Numero: | 1777 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.T51 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 1777.
Regolamento (CE) n. 1777/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
(G.U.U.E. 15 ottobre 2004, n. L 316).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso i «nuovi Stati membri»), è necessario apportare alcune modifiche al
(2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del
(3) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del
(4) A norma dell’articolo 10 del
(5) A norma dell’articolo 11, primo comma, del
(6) A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del
(7) A norma dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del
(8) A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del
(9) A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, del
(10) A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del
(11) A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del
(12) A norma dell’articolo 32, paragrafo 7, del
(13) A norma dell’articolo 32, paragrafo 9, del
(14) A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, terzo comma, del
(15) A norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del
(16) L’allegato I del
(17) L’allegato II del
(18) Occorre pertanto modificare il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.»
2) All’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione delle decisioni di cui al primo e al secondo comma entro il 30 ottobre 2004.»
3) All’articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
«Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.»
4) L’articolo 11 è modificato come segue:
a) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide anteriormente al 1° novembre 2004 quali Stati membri possano concedere il premio di destagionalizzazione per l'anno 2005.»;
b) è aggiunto il seguente comma:
«Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al terzo comma entro il 30 ottobre 2004.»
5) All’articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.»
6) L’articolo 21 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»;
b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione iniziale di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»
7) L’articolo 29 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è modificato come segue:
i) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del
ii) è aggiunto il comma seguente:
«La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione entro il 30 ottobre 2004 delle proprie intenzioni a norma del terzo comma.»;
b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Per l’anno 2004, per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la notificazione iniziale di cui al secondo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»
8) L’articolo 32 è modificato come segue:
a) al paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:
«Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione iniziale di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»;
b) al paragrafo 6, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del
c) al paragrafo 7, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:
«Nei nuovi Stati membri, le domande per l’anno 2004 sono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi, da stabilirsi dallo Stato membro, che può avere termine nel 2005.»;
d) al paragrafo 9, è aggiunto il comma seguente:
«Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.»
9) All’articolo 35, paragrafo 2, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:
«Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, se un nuovo Stato membro decide di applicare il presente paragrafo, la comunicazione iniziale di cui al terzo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»
10) All’articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione anteriormente al 1° marzo 2005 i dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), relativi al periodo da maggio a dicembre 2004.»
11) L’allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.
12) L’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL'ARTICOLO 14
— Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red
— Ayrshire
— Armoricaine
— Bretonne Pie-noire
— –Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein
— Groninger Blaarkop
— Guernsey
— Jersey
— Malkeborthorn
— Reggiana
— Valdostana Nera
— Itäsuomenkarja
— Länsisuomenkarja
— Pohjoissuomenkarja.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 18 (in kg)
Belgio |
5 450 |
Repubblica ceca |
5 682 |
Danimarca |
6 800 |
Germania |
5 800 |
Estonia |
5 608 |
Grecia |
4 250 |
Spagna |
4 650 |
Francia |
5 550 |
Irlanda |
4 100 |
Italia |
5 150 |
Cipro |
6 559 |
Lettonia |
4 796 |
Lituania |
4 970 |
Lussemburgo |
5 700 |
Ungheria |
6 666 |
Malta |
|
Paesi Bassi |
6 800 |
Austria |
4 650 |
Polonia |
3 913 |
Portogallo |
5 100 |
Slovenia |
4 787 |
Slovacchia |
5 006 |
Finlandia |
6 400 |
Svezia |
7 150 |
Regno Unito |
5 900» |