§ 1.6.R77 – Regolamento 16 luglio 2004, n. 1317. [1]
Regolamento (CE) n. 1317/2004 della Commissione che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri.
(G.U.U.E. 17 luglio 2004, n. L 245).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte, in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.
(2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1269/2004 della Commissione. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Germania, dall'Irlanda, dal Portogallo e dal Regno Unito in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1269/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, in Svezia e Regno Unito.
Art. 2.
Il regolamento (CE) n. 1269/2004 è abrogato.
Art. 3.
Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 2004.