§ 1.6.R41 – Regolamento 2 luglio 2004, n. 1230.
Regolamento (CE) n. 1230/2004 della Commissione che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:02/07/2004
Numero:1230


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.R41 – Regolamento 2 luglio 2004, n. 1230. [1]

Regolamento (CE) n. 1230/2004 della Commissione che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri.

(G.U.U.E. 3 luglio 2004, n. L 234).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

     visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte, in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

     (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 578/2004 della Commissione. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Francia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 578/2004,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Finlandia.

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 578/2004 è abrogato.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 2004.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1269/2004.