§ 1.6.P55 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 583.
Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/03/2004
Numero:583


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.6.P55 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 583.

Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 30 marzo 2004, n. L 91).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in seguito denominato «atto di adesione»), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ha istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

     (2) È opportuno modificare le suddette norme comuni e i regimi di sostegno perché possano essere applicati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, Lituania, Ungheria, a Malta, in Polonia, Slovenia e Slovacchia (in seguito denominati «i nuovi Stati membri»).

     (3) Allo scopo di introdurre la modulazione nei nuovi Stati membri, è opportuno che la Commissione fissi massimali nazionali per gli aiuti complementari per i nuovi Stati membri.

     (4) Gli agricoltori dei nuovi Stati membri percepiranno pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva. Per conseguire un equilibrio armonioso tra gli strumenti volti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli destinati a promuovere lo sviluppo rurale, è opportuno non applicare il meccanismo della modulazione nei nuovi Stati membri prima che il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

     (5) Tenendo conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori dei nuovi Stati membri a seguito dell'introduzione progressiva, si dovrebbe prevedere che, nell'ambito dell'applicazione dello schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri, è opportuno non applicare lo strumento della disciplina finanziaria nei nuovi Stati membri fintantoché il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

     (6) I pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico sono basati su importi di riferimento dei pagamenti diretti percepiti in passato, oppure su pagamenti per ettaro regionalizzati. Gli agricoltori dei nuovi Stati membri non hanno beneficiato di pagamenti diretti comunitari, né dispongono di dati storici di riferimento per gli anni civili 2000, 2001 e 2002. È quindi opportuno basare il regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri su pagamenti per ettaro regionalizzati, suddivisi tra le regioni in base a criteri oggettivi e ripartiti tra gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata e che rispondono ai criteri di ammissibilità.

     (7) È opportuno che l'importo dei pagamenti diretti, ripartito in massimali nazionali, nell'ambito del regime di pagamento unico per i nuovi Stati membri sia basato sulle quote, sui massimali e sui quantitativi convenuti nell'ambito dei negoziati di adesione, moltiplicati per i rispettivi importi di aiuto per ettaro, capo o tonnellata.

     (8) A partire dal 1° aprile 2005, la misura di sostegno del mercato attuata a favore della produzione dei foraggi essiccati, a norma del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, è modificata. A partire da tale data il sostegno del mercato è parzialmente convertito in un pagamento diretto a favore degli agricoltori. Per evitare una diminuzione del sostegno complessivo per i nuovi Stati membri nel 2005, è opportuno derogare al principio generale dell'introduzione progressiva dei pagamenti diretti. Pertanto, nell'ambito del massimale nazionale per il regime di pagamento unico, occorrerebbe calcolare la componente relativa ai foraggi essiccati al tasso pieno 100 % dell'aiuto anziché al livello dell'aiuto raggiunto nell'ambito dell'introduzione progressiva.

     (9) Nell'ambito dell'opzione della regionalizzazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adattare il premio per ettaro in base a criteri oggettivi, onde garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato.

     (10) È opportuno che i nuovi Stati membri abbiano la possibilità di attuare il regime di pagamento unico solo parzialmente e/o di escluderne certi settori.

     (11) È opportuno che i massimali settoriali per l'attuazione parziale e/o l'esclusione di certi settori del regime di pagamento unico siano basati sulle quote, sui massimali e sui quantitativi concordati nell'ambito dei negoziati di adesione.

     (12) La transizione dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico e ad altri regimi di aiuto può creare difficoltà di adattamento che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a quest'eventualità è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 1782/ 2003 una disposizione generale che consenta alla Commissione di adottare, per un periodo determinato, le misure transitorie necessarie.

     (13) Data la brevità del periodo di programmazione, l'atto di adesione ha previsto la possibilità di integrare nei programmi principali una misura del tipo LEADER + (iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale), invece di prevedere una programmazione LEADER + distinta. Pertanto, la misura «gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte di partenariati locali», introdotta nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), non è necessaria per i nuovi Stati membri in quanto è coperta dalla misura del tipo LEADER +.

     (14) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1786/2003 e (CE) n. 1257/1999,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio è modificato come segue:

     1) all'articolo 5, paragrafo 2, alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:

     «I nuovi Stati membri provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente.»

     2) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «5. Per i nuovi Stati membri i massimali di cui al paragrafo 2 sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.»

     3) dopo l'articolo 12 è aggiunto l'articolo seguente:

     «Articolo 12 bis Applicazione ai nuovi Stati membri

     1. Gli articoli 10 e 12 non si applicano ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello dei pagamenti diretti applicabile a tale data nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

     2. Nell'ambito dell'applicazione della tabella degli incrementi stabilita nell'articolo 143 bis a tutti i pagamenti direttivi concessi nei nuovi Stati membri, non si applica l'articolo 11 ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello dei pagamenti diretti applicabile a tale data nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.;»

     4) all'articolo 54, paragrafo 2, alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:

     «Per i nuovi Stati membri, il riferimento al termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2003 si intende fatto alla data del 30 giugno 2003.»

     5) nel titolo III è aggiunto il capitolo seguente:

     «CAPITOLO 6

     ATTUAZIONE NEI NUOVI STATI MEMBRI

     Articolo 71 bis

     1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, le disposizioni del presente titolo si applicano ai nuovi Stati membri.

     Non si applicano gli articoli 33, 34, 37, 38, 39, 40, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli articoli 41, 42, 43, da 47 a 50, 53 e da 58 a 63.

     2. Ogni nuovo Stato membro che applichi il regime di pagamento unico per superficie, adotta le decisioni di cui agli articoli 64, paragrafo 1, e 71, paragrafo 1, entro il 1° agosto dell'anno precedente l'anno in cui applicherà per la prima volta il regime di pagamento unico.

     Articolo 71 ter Domande di pagamento

     1. Gli agricoltori presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico entro una data che deve essere fissata dai nuovi Stati membri, non posteriore al 15 maggio.

     2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, agli agricoltori che non presentino domanda nell'ambito del regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno dell'applicazione di tale regime non è attribuito alcun diritto.

     3. Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti vengono riversati nella riserva nazionale di cui all'articolo 70 quinquies e sono disponibili per una ridistribuzione.

     Articolo 71 quater Massimali

     I massimali nazionali dei nuovi Stati membri sono quelli elencati nell'allegato VIII bis.

     Articolo 71 quinquies Riserva nazionale

     1. I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non supera il 3 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 71 ter, paragrafo 3.

     2. I nuovi Stati membri utilizzano la riserva nazionale per attribuire, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti di pagamento agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, da definirsi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     3. Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti di pagamento, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico. Tali diritti di pagamento sono distribuiti in base a norme da definirsi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     4. A norma dei paragrafi 2 e 3, i nuovi Stati membri possono accrescere il valore unitario dei diritti entro il limite di 5 000 EUR, e/o il numero dei diritti assegnati agli agricoltori.

     5. I nuovi Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non basta a soddisfare i casi di cui ai paragrafi 2 e 3.

     6. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.

     In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, i diritti non utilizzati in ciascun anno del suddetto quinquennio sono riversati immediatamente nella riserva nazionale.

     Articolo 71 sexies

     Ripartizione regionale del massimale di cui all'articolo 70 quater

     1. I nuovi Stati membri applicano il regime di pagamento unico a livello regionale.

     2. I nuovi Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi.

     I nuovi Stati membri con meno di tre milioni di ettari ammissibili possono essere considerati una regione unica.

     3. Previa applicazione eventuale delle riduzioni di cui all'articolo 71 quinquies, i nuovi Stati membri suddividono tra le loro regioni il rispettivo massimale nazionale di cui all'articolo 71 quater secondo criteri oggettivi.

     Articolo 71 septies Regionalizzazione del regime di pagamento unico

     1. Tutti gli agricoltori le cui aziende sono ubicate in una data regione ricevono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale regionale fissato a norma dell'articolo 71 sexies, per il numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

     2. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari che ha dichiarato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.

     3. I diritti all'aiuto per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto.

     Articolo 71 octies Uso del suolo

     1. In deroga all'articolo 51 e ai sensi del presente articolo, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, anche per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e di patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, ad esclusione delle colture permanenti.

     2. I nuovi Stati membri stabiliscono il numero di ettari che possono essere utilizzati conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1 suddividendo, in base criteri oggettivi, la media del numero di ettari usati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 a livello nazionale, nel triennio 2000–2002, tra le regioni definite a norma dell'articolo 71 sexies, paragrafo 2. Il numero medio di ettari a livello nazionale e il numero di ettari a livello regionale sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, in base ai dati comunicati dal nuovo Stato membro.

     3. Nei limiti stabiliti a norma del paragrafo 2 per la rispettiva regione, un agricoltore è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1:

     a) limitatamente al numero di ettari che ha usato per produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2003;

     b) in deroga all'articolo 71 bis, paragrafo 1, secondo comma, in caso di applicazione, mutatis mutandis, degli articoli 40 e 42, paragrafo 4, limitatamente a un numero di ettari da stabilirsi in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

     4. Limitatamente al numero di ettari che rimangano a disposizione dopo l'applicazione del paragrafo 3, gli agricoltori sono autorizzati a produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 su un numero di ettari diverso dal numero di ettari di cui al paragrafo 3, nei limiti di un numero di ettari utilizzato per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2004 e/o nel 2005; hanno la priorità gli agricoltori che già nel 2004 producevano tali prodotti nei limiti del numero di ettari utilizzati nel 2004.

     In caso di applicazione dell'articolo 71 o dell'articolo 143 ter, il 2004 e il 2005 sono sostituiti rispettivamente dall'anno precedente l'anno di applicazione del regime di pagamento unico e dall'anno di applicazione stesso.

     5. Per stabilire i limiti individuali di cui ai paragrafi 3 e 4, i nuovi Stati membri utilizzano i dati individuali dell'agricoltore, ove disponibili, o qualsiasi altra prova fornita dall'agricoltore con soddisfazione dello Stato membro.

     6. Il numero di ettari per i quali è concessa l'autorizzazione a norma dei paragrafi 3 e 4 non supera in nessun caso il numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, dichiarato il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

     7. L'autorizzazione è utilizzata, nella regione interessata, insieme al corrispondente diritto al pagamento.

     8. La relazione di cui all'articolo 60 verte anche sull'attuazione da parte dei nuovi Stati membri.

     Articolo 71 nonies Formazioni erbose

     I nuovi Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell'ambito del massimale regionale o di parte di esso, valori unitari differenti per i diritti da attribuire agli agricoltori di cui all'articolo 71 septies, paragrafo 1, per gli ettari di formazioni erbose accertati alla data del 30 giugno 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per gli ettari di pascoli permanenti accertati alla data del 30 giugno 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.

     Articolo 71 decies Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

     A decorrere dal 2007, gli importi corrispondenti ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96, da erogare nel 2007, sono inclusi nel regime di pagamento unico.

     Tuttavia, i nuovi Stati membri possono decidere che gli importi corrispondenti ai premi per i prodotti lattierocaseari e ai pagamenti supplementari, di cui agli articoli 95 e 96, siano inclusi, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2005. I diritti stabiliti ai sensi del presente comma sono modificati di conseguenza.

     L'importo utilizzato per stabilire i diritti per tali pagamenti è pari agli importi da attribuire ai sensi degli articoli 95 e 96, calcolati sulla base del quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno dell'inclusione parziale o totale di tali pagamenti nel regime di pagamento unico.

     In deroga all'articolo 71 bis, paragrafo 1, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 48, 49 e 50.

     Articolo 71 undecies Diritti di ritiro dalla produzione

     1. Gli agricoltori ricevono parte dei diritti di pagamento sotto forma di diritti di ritiro dalla produzione.

     2. Il numero di diritti di ritiro dalla produzione è fissato moltiplicando la superficie ammissibile dell'agricoltore, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, dichiarata nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, per il tasso applicabile di ritiro.

     Il tasso di ritiro applicabile è calcolato moltiplicando il tasso di base di ritiro obbligatorio del 10 %, per la proporzione, nella regione interessata, tra la superficie o le superfici di base regionali di cui all'articolo 101, terzo comma, e la superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2.

     3. Il valore dei diritti di ritiro è il valore regionale dei diritti di pagamento, stabilito a norma dell'articolo 71 septies, paragrafo 1.

     4. Il disposto dei paragrafi da 1 a 3 non si applica agli agricoltori che dichiarano meno del numero di ettari, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, che sarebbe necessario per produrre un numero di tonnellate equivalente a 92 tonnellate di cereali, quali definiti nell'allegato IX, in base alla resa di riferimento di cui all'allegato XI ter applicabile al nuovo Stato membro in cui è situata l'azienda, diviso per la proporzione di cui al paragrafo 2, secondo comma.

     Articolo 71 duodecies Condizioni applicabili ai diritti

     1. In deroga all'articolo 46, paragrafo 1, i diritti stabiliti a norma del presente capitolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

     2. Entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono anche decidere, conformemente al principio generale del diritto comunitario, che i diritti stabiliti a norma del presente capitolo siano soggetti a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita e criteri oggettivi.

     Articolo 71 terdecies Attuazione facoltativa

     1. Le sezioni 2, 3 e 4 del capitolo 5 si applicano ai nuovi Stati membri alle condizioni stabilite dal presente articolo. Tuttavia, la sezione 4 non si applica ai nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter.

     2. Ogni riferimento all'articolo 41 nelle sezioni 2 e 3 del capitolo 5, in particolare in ordine ai massimali nazionali, si intende fatto all'articolo 71 quater.

     3. La relazione di cui all'articolo 64, paragrafo 3, include le opzioni definite nel presente capitolo.»

     6) all'articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.

     Le superfici di base sono le seguenti:

 

Grecia

617 000 ha

Spagna

594 000 ha

Francia

208 000 ha

Italia

1 646 000 ha

Cipro

6 183 ha

Ungheria

2 500 ha

Austria

7 000 ha

Portogallo

118 000 ha»

 

     7) all'articolo 78, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 600 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.»;

     8) l'articolo 80, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «2. L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

 

Campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71 (EUR/ha)

Campagna di commercializzazione 2005/2006 e successive (EUR/ha)

Grecia

1 323,96

561,00

Spagna

1 123,95

476,25

Francia:

 

 

— territorio metropolitano

971,73

411,75

— Guyana francese

1 329,27

563,25

Italia

1 069,08

453,00

Ungheria

548,70

232,50

Portogallo

1 070,85

453,75»

 

     9) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 81 Superfici

     È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

 

Grecia

20 333 ha

Spagna

104 973 ha

Francia:

 

— territorio metropolitano

19 050 ha

— Guyana francese

4 190 ha

Italia

219 588 ha

Ungheria

3 222 ha

Portogallo

24 667 ha

 

     Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.»;

     10) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 84 Superfici

     1. Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.

     2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 812 400 ettari.

     3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

 

Superfici nazionali garantite (SNG)

 

Belgio

100 ha

Germania

1 500 ha

Grecia

41 100 ha

Spagna

568 200 ha

Francia

17 300 ha

Italia

130 100 ha

Cipro

5 100 ha

Lussemburgo

100 ha

Ungheria

2 900 ha

Paesi Bassi

100 ha

Austria

100 ha

Polonia

1 000 ha

Portogallo

41 300 ha

Slovenia

300 ha

Slovacchia

3 100 ha

Regno Unito

100 ha

 

     4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.»;

     11) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 90 Condizioni di ammissibilità

     L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.

     Le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di ammissione al regime a favore delle colture energetiche non possono essere considerate ritirate dalla produzione ai fini del pertinente requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e agli articoli 54, paragrafo 2, 63, paragrafo 2, 71 undecies e 107, paragrafo 1, del presente regolamento.»;

     12) l'articolo 94 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 94 Condizioni

     L'aiuto è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nei limiti del contingente assegnato a tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1868/94.»;

     13) l'articolo 99, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     «3. L'ammontare dell'aiuto richiesto non deve superare un massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente aiuti alle sementi per le specie pertinenti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41. Tuttavia, per i nuovi Stati membri tale massimale corrisponde agli importi indicati nell'allegato XI bis.

     Se l'ammontare totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.»;

     14) all'articolo 101, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

     «Tuttavia, la superficie o le superfici di base regionali nei nuovi Stati membri sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e nei limiti delle superfici di base nazionali elencate nell'allegato XI ter.»;

     15) all'articolo 103, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     «In alternativa, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter nel 2004 e che optano per l'applicazione dell'articolo 66, stabiliscono il piano di regionalizzazione, secondo criteri oggettivi, entro il 1° agosto dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie. In tal caso, il totale delle superfici di base regionali e la media ponderata delle rese di riferimento delle regioni rispettano i limiti della superficie di base nazionale e delle rese di riferimento elencati nell'allegato XI ter.»;

     16) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 105 Supplemento per il frumento duro

     1. Un supplemento del pagamento per superficie di:

     — 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,

     — 285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007,

     viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:

 

Grecia

617 000 ha

Spagna

594 000 ha

Francia

208 000 ha

Italia

1 646 000 ha

Cipro

6 183 ha

Ungheria

2 500 ha

Austria

7 000 ha

Portogallo

118 000 ha.

 

     2. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie superi, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite di cui sopra, la superficie per agricoltore relativamente alla quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente.

     Tuttavia, fermo restando il limite per Stato membro fissato nel paragrafo 1, gli Stati membri possono ripartire le superfici indicate nel medesimo paragrafo tra le zone di produzione definite nell'allegato X o, negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, se del caso, tra le regioni di produzione del piano di regionalizzazione, secondo l'entità della produzione di frumento duro nel corso del periodo 1993–1997. In tale ipotesi, se la somma delle superfici di una regione per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie supera, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite regionale corrispondente, la superficie per agricoltore della regione di produzione per la quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente. Tale riduzione è effettuata dopo che, all'interno di uno Stato membro, le superfici di regioni che non hanno raggiunto il loro limite regionale sono state distribuite alle regioni che hanno superato detto limite.

     3. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, è concesso un aiuto specifico di 46 EUR/ha nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato X nelle quali la produzione di frumento duro è consolidata, limitatamente al seguente numero di ettari:

 

Germania

10 000 ha

Spagna

4 000 ha

Francia

50 000 ha

Italia

4 000 ha

Ungheria

4 305 ha

Slovacchia

4 717 ha

Regno Unito

5 000 ha.»

 

     17) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 108 Terreni ammissibili

     Le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

     Per i nuovi Stati membri, le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, alla data del 30 giugno 2003, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

     Gli Stati membri possono, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, derogare al primo o al secondo comma del presente articolo, a condizione che essi adottino le opportune misure per evitare un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile.»;

     18) l'articolo 116, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 4 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 118.

     Tranne nei casi in cui si applica l'articolo 143 ter, entro un anno dalla data dell'adesione i nuovi Stati membri assegnano ai produttori massimali individuali e costituiscono riserve nazionali a partire dal numero complessivo di diritti al premio riservati a ciascuno di loro a norma del paragrafo 4.

     Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter e ove si applichi l'articolo 67, l'assegnazione ai produttori dei massimali individuali e la costituzione della riserva nazionale di cui al secondo comma sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;

     19) l'articolo 116, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

     «4. Si applicano i seguenti massimali:

 

Stato membro

Diritti (x 1 000)

Belgio

70

Repubblica ceca

66,733

Danimarca

104

Germania

2 432

Estonia

48

Grecia

11 023

Spagna

19 580

Francia

7 842

Irlanda

4 956

Italia

9 575

Cipro

472,401

Lettonia

18,437

Lituania

17,304

Lussemburgo

4

Ungheria

1 146

Malta

8,485

Paesi Bassi

930

Austria

206

Polonia

335,88

Portogallo (*)

2 690

Slovenia

84,909

Slovacchia

305,756

Finlandia

80

Svezia

180

Regno Unito

19 492

Totale

81 667,905

 

(*) Da adeguare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94.»

     20) l'articolo 119, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Si applicano i seguenti importi globali (espressi in migliaia di EUR):

 

Belgio

64

Repubblica ceca

71

Danimarca

79

Germania 1

793

Estonia

51

Grecia

8 767

Spagna

18 827

Francia

7 083

Irlanda

4 875

Italia

6 920

Cipro

441

Lettonia

19

Lituania

18

Lussemburgo

4

Ungheria

1 212

Malta

9

Paesi Bassi

743

Austria

185

Polonia

355

Portogallo

2 275

Slovenia

86

Slovacchia

323

Finlandia

61

Svezia

162

Regno Unito

20 162»

 

     21) all'articolo 119, è aggiunto il paragrafo seguente:

     «4. Nei nuovi Stati membri, gli importi globali sono applicati in base allo schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis.»;

     22) all'articolo 123, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Si applicano i seguenti massimali regionali:

 

Belgio

235 149

Repubblica ceca

244 349

Danimarca

277 110

Germania

1 782 700

Estonia

1 18 800

Grecia

143 134

Spagna

713 999 (*)

Francia

1 754 732 (**)

Irlanda

1 077 458

Italia

598 746

Cipro

12 000

Lettonia

70 200

Lituania

150 000

Lussemburgo

18 962

Ungheria

94 620

Malta

3 201

Paesi Bassi

157 932

Austria

373 400

Polonia

926 000

Portogallo

175 075 (***) (****)

Slovenia

92 276

Slovacchia

78 348

Finlandia

250 000

Svezia

250 000

Regno Unito

1 419 811 (*****)

 

     (*) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/ 2001.

     (**) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/ 2001.

     (***) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/ 2001.

     (****) Da adeguare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94.

     (*****) Questo massimale è temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi. »

     23) l'articolo 126, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     «1. Agli agricoltori che allevano vacche nutrici è concesso un aiuto nei limiti dei massimali individuali fissati a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1254/1999 oppure del paragrafo 2, secondo comma del presente articolo.»;

     24) l'articolo 126, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 5 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 128.

     Tranne nei casi in cui si applica l'articolo 143 ter, entro un anno dalla data dell'adesione i nuovi Stati membri assegnano ai produttori massimali individuali e costituiscono riserve nazionali a partire dal numero complessivo di diritti al premio riservati a ciascuno di loro a norma del paragrafo 5.

     Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter e ove si applichi l'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), l'assegnazione ai produttori dei massimali individuali e la costituzione della riserva nazionale di cui al secondo comma sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;

     25) l'articolo 126, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

     «5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

 

Belgio

394 253

Repubblica ceca (*)

90 300

Danimarca

112 932

Germania

639 535

Estonia (*)

13 416

Grecia

138 005

Spagna (**)

1 441 539

Francia (***)

3 779 866

Irlanda

1 102 620

Italia

621 611

Cipro (*)

500

Lettonia (*)

19 368

Lituania (*)

47 232

Lussemburgo

18 537

Ungheria (*)

117 000

Malta (*)

454

Paesi Bassi

63 236

Austria

375 000

Polonia (*)

325 581

Portogallo (****) (*****)

416 539

Slovenia (*)

86 384

Slovacchia (*)

28 080

Finlandia

55 000

Svezia

155 000

Regno Unito

1 699 511

 

     (*) Applicabile a partire dalla data dell'adesione.

     (**) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/ 2001.

     (***) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/ 2001.

     (****) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/ 2001.

     (*****) Da maggiorare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94 dei premi risultanti dall'applicazione di detto regolamento nel 2003 e 2004.»

     26) all'articolo 130, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

     «Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:

 

 

Tori, manzi, vacche e giovenche

Vitelli di età compresa tra più di un mese e meno di 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore o uguale a 185 kg

Repubblica ceca

483 382

27 380

Estonia

107 813

30 000

Cipro

21 000

Lettonia

124 320

53 280

Lituania

367 484

244 200

Ungheria

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Polonia

1 815 430

839 518

Slovenia

161 137

35 852

Slovacchia

204 062

62 841»

 

     27) l'articolo 133, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Si applicano i seguenti importi globali (espressi in milioni di EUR):

Belgio

39,4

Repubblica ceca

8,776017

Danimarca

11,8

Germania

88,4

Estonia

1,13451

Grecia

3,8

Spagna

33,1

Francia

93,4

Irlanda

31,4

Italia

65,6

Cipro

0,308945

Lettonia

1,33068

Lituania

4,942267

Lussemburgo

3,4

Ungheria

2,936076

Malta

0,0637

Paesi Bassi

25,3

Austria

12,0

Polonia

27,3

Portogallo

6,2

Slovenia

2,964780

Slovacchia

4,500535

Finlandia

6,2

Svezia

9,2

Regno Unito

63,8»

 

     28) all'articolo 135, paragrafo 1, al primo comma è aggiunto il seguente trattino:

     «— per i nuovi Stati membri: uguale ai massimali stabiliti nell'articolo 123, paragrafo 8, o uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 2001, 2002 e 2003, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, riconosciuta dalla Commissione.»;

     29) all'articolo 135, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:

     «Per i nuovi Stati membri gli anni di riferimento sono il 2001, il 2002 e il 2003.»;

     30) all'articolo 136, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

     «Per i nuovi Stati membri gli anni di riferimento sono il 1999, il 2000 e il 2001.»;

     31) dopo l'articolo 136, è inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 136 bis Condizioni di applicazione nei nuovi Stati membri

     Nei nuovi Stati membri, gli importi globali di cui all'articolo 133, paragrafo 3, e il pagamento massimo per superficie pari a 350 EUR/ha, di cui all'articolo 136, paragrafo 3, si applicano secondo lo schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis.»;

     32) all'articolo 139, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

     «Tuttavia, per i nuovi Stati membri il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrisponde alla componente di ciascun pagamento diretto all'interno del massimale di cui all'articolo 71 quater.»;

     33) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 143 Massimale

     La somma dell'aiuto richiesto non supera un massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente dei pagamenti per superficie per i legumi da granella di cui all'allegato VI nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41. Tuttavia, per i nuovi Stati membri il massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrisponde alla componente dei pagamenti per superficie per i legumi da granella, di cui all'allegato VI, nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 71 quater.

     Qualora l'importo totale dell'aiuto richiesto superi il massimale fissato, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.»;

     34) all'articolo 145, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti, del pascolo permanente, delle terre agricole e dei prati, alle opzioni di cui al titolo III, capitoli 5 e 6, e alle colture ammesse sui terreni ritirati dalla produzione, nonché modalità di applicazione relative all'osservanza del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nell'ambito del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE »;

     35) all'articolo 145, il punto i) è sostituito dal seguente:

     «i) le modifiche degli allegati II, VI, VII, IX, X e XI che dovessero rendersi necessarie alla luce delle nuove normative comunitarie e, per quanto riguarda gli allegati VIII e VIII bis, qualora si applichino rispettivamente gli articoli 62 e 71 decies e, se del caso, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla parte degli importi di riferimento corrispondenti ai pagamenti per i seminativi, nonché agli importi dei massimali stessi da aumentare in funzione della differenza tra la superficie effettivamente stabilita e la superficie per la quale sono stati pagati premi per i seminativi nel 2000 e 2001 in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, nei limiti delle superfici di base (o della superficie massima garantita per il frumento duro) e tenendo conto della resa nazionale media utilizzata per il calcolo dell'allegato VIII»;

     36) all'articolo 145, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

     «q) misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di emergenza, particolari problemi d'ordine pratico e specifici, in particolare quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4, e del titolo III, capitoli 5 e 6. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto rigorosamente necessario.»;

     37) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 146 Trasmissione di informazioni alla Commissione

     Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure adottate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, su quelle relative agli articoli 5, 13, 42, 58, 71 quinquies e 71 sexies.»;

     38) dopo l'articolo 154 è aggiunto l'articolo seguente:

     «Articolo 154 bis Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri

     1. Qualora si rivelino necessarie misure transitorie per agevolare, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico o ad altri regimi di aiuto contemplati dai titoli III e IV, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

     2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che inizia il 1° maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro applicazione è limitata a tale data. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare detto periodo.»;

     39) dopo l'allegato VIII è aggiunto il seguente allegato:

     «ALLEGATO VIII bis

     Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

     I massimali sono stati calcolati tenendo conto dello schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti. (milioni di EUR)

Anno civile

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

2005

227,9

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,3

35,5

97,6

2006

265,7

27,3

10,4

39,6

107,3

408,7

0,78

845,0

41,4

113,6

2007

342,4

40,4

13,9

55,6

146,9

495,1

1,59

1 098,8

55,5

144,5

2008

427,8

50,5

17,4

69,5

183,6

618,5

1,99

1 373,4

69,4

180,5

2009

513,2

60,5

20,9

83,4

220,3

741,9

2,38

1 648,0

83,3

216,6

2010

598,5

70,6

24,4

97,3

257,0

865,2

2,78

1 922,5

97,2

252,6

2011

683,9

80,7

27,8

111,2

293,7

988,6

3,18

2 197,1

111,0

288,6

2012

769,3

90,8

31,3

125,1

330,4

1 111,9

3,57

2 471,7

124,9

324,6

anni successivi

854,6

100,9

34,8

139,0

367,1

1 235,3

3,97

2 746,3

138,8

360,6»

 

     40) l'allegato X è completato dal seguente testo:

     «CIPRO

     UNGHERIA

     Regioni

     Dél Dunamenti síkság

     Dél-Dunántúl

     Közép-Alföld

     Mezőföld

     Berettyo-Kőrös-Maros vidéke.

     Györi medence

     Hajdúság»;

     41) dopo l'allegato XI sono aggiunti gli allegati seguenti:

     «ALLEGATO XI bis

     Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3 (milioni di EUR)

Anno civile

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,11

0,05

2008

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,14

0,06

2009

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,17

0,07

2010

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,19

0,08

2011

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,22

0,09

2012

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,25

0,11

anni successivi

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,28

0,12

 

     ALLEGATO XI ter

     Superfici di base nazionale a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103

 

Superficie di base (ha)

Rese di riferimento (t/ha)

Repubblica ceca

2 253 598

4,20

Estonia

362 827

2,40

Cipro

79 004

2,30

Lettonia

443 580

2,50

Lituania

1 146 633

2,70

Ungheria

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Polonia

9 454 671

3,00

Slovenia

125 171

5,27

Slovacchia

1 003 453

4,06»

 

          Art. 2.

     L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003 è sostituito dal seguente:

     «2. Il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1 è suddiviso tra gli Stati membri come segue:

 

Quantitativo nazionale garantito in tonnellate

 

Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL)

8 000

Repubblica ceca

27 942

Danimarca

334 000

Germania

421 000

Grecia

37 500

Spagna

1 325 000

Francia

1 605 000

Irlanda

5 000

Italia

685 000

Lituania

650

Ungheria

49 593

Paesi Bassi

285 000

Austria

4 400

Polonia

13 538

Portogallo

30 000

Slovacchia

13 100

Finlandia

3 000

Svezia

11 000

Regno Unito

102 000»

 

          Art. 3.

     All'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è aggiunto il comma seguente:

     «La misura di cui all'ultimo trattino del paragrafo 2 non si applica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, Lituania, Ungheria, a Malta, in Polonia, Slovenia e Slovacchia.»

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.