§ 1.6.P31 – Regolamento 19 marzo 2004, n. 519.
Regolamento (CE) n. 519/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l'esportazione di prodotti del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/03/2004
Numero:519


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.P31 – Regolamento 19 marzo 2004, n. 519.

Regolamento (CE) n. 519/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l'esportazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.U.E. 20 marzo 2004, n. L 83).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, e l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, qualora sia prevista la concessione di una restituzione differenziata, il suo versamento è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale sia stata fissata una restituzione. Possono essere previste deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

     (2) Nel caso di una restituzione differenziata, il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli prevede all'articolo 18, paragrafo 1, che una parte della restituzione sia versata non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità e all'articolo 18, paragrafo 2, che tale parte sia calcolata utilizzando il tasso più basso della restituzione.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 776/78 della Commissione, del 18 aprile 1978, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari e recante abrogazione e modifica di vari regolamenti, prevede eccezioni per la determinazione del tasso più basso della restituzione. L'articolo 1 di detto regolamento è basato su misure adottate nell'ambito di regimi particolari per quanto riguarda l'esportazione di taluni formaggi verso la Svizzera, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1953/ 82 della Commissione, del 6 luglio 1982, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi. L'abrogazione di tali regimi particolari ad opera del regolamento (CE) n. 823/ 96 della Commissione e l'azzeramento delle restituzioni per i formaggi esportati verso diverse altre destinazioni a partire da quel momento hanno reso privo di oggetto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 776/78.

     (4) Per quanto riguarda le esportazioni verso gli Stati Uniti, esistono dei casi di mancata fissazione della restituzione per taluni prodotti lattiero-caseari. L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 776/78 prevede un'eccezione per la determinazione del tasso più basso della restituzione, in quanto inizialmente le misure istituite negli Stati Uniti garantivano che i prodotti comunitari ammessi a beneficiare di una restituzione per altre destinazioni non potessero essere importati negli Stati Uniti. Tuttavia, se inizialmente non erano ammesse negli Stati Uniti importazioni fuori contingente provenienti dalla Comunità, l'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito degli accordi GATT nel 1995 ha reso possibili importazioni di prodotti lattiero-caseari negli Stati Uniti nel quadro di contingenti allargati e al di là di tali contingenti. Poiché non esistono più le garanzie necessarie per evitare esportazioni comunitarie con restituzione verso gli Stati Uniti e visto che i dati relativi alle esportazioni comunitarie di taluni prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0401, 0402, 0403, 0404 e 0405 verso gli Stati Uniti d'America sono inferiori a quelli riguardanti i quantitativi degli stessi prodotti importati negli Stati Uniti per il consumo e provenienti dalla Comunità, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 776/78 non ha più ragione di essere.

     (5) È quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 776/78.

     (6) La conseguenza di tale abrogazione è che occorre tener conto della mancata fissazione di una restituzione per i prodotti in questione a destinazione degli Stati Uniti ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, che non viene versata alcuna parte della restituzione all'uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità e che il pagamento della restituzione è subordinato alle condizioni supplementari definite agli articoli 15 e 16 del suddetto regolamento.

     (7) Il fatto di subordinare il pagamento delle restituzioni alle condizioni degli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 comporta importanti implicazioni sul piano amministrativo e finanziario, in quanto modifica sensibilmente la gestione amministrativa sia per le amministrazioni nazionali che per gli operatori. In taluni paesi l'ottenimento della prova prevista all'articolo 16 del suddetto regolamento può comportare notevoli difficoltà amministrative.

     (8) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 indica i documenti che possono costituire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo nel caso in cui il tasso della restituzione sia differenziato a seconda della destinazione. Secondo tale disposizione, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui all'articolo summenzionato si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

     (9) Per alleggerire gli oneri finanziari e amministrativi imposti agli operatori che hanno concluso contratti prima dell'entrata in vigore del nuovo regime e consentire alle amministrazioni e agli operatori di instaurare il nuovo sistema per i prodotti considerati e istituire le procedure necessarie a garantire il corretto svolgimento di tutte le formalità necessarie, è indispensabile prevedere un periodo di transizione nel quale occorre agevolare la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione.

     (10) Il regolamento (CE) n. 351/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, ha introdotto la differenziazione delle restituzioni in funzione della destinazione per tutti i prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 27 febbraio 2004. È indispensabile che le disposizioni del presente regolamento relative alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo siano applicabili alla stessa data.

     (11) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 776/78 è abrogato.

 

          Art. 2.

     Per le esportazioni dei prodotti dei codici NC da 0401 a 0405 realizzate in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 e per le quali l'esportatore non può fornire le prove previste all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, il prodotto si considera importato in un paese terzo su presentazione di una copia del titolo di trasporto e di uno dei documenti elencati all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 2 è applicabile alle dichiarazioni di esportazioni accettate a decorrere dal 27 febbraio 2004 e fino al 31 dicembre 2004.