§ 1.6.O24 – Regolamento 6 febbraio 2004, n. 216.
Regolamento (CE) n. 216/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1722/93 recante modalità d'applicazione dei regolamenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/02/2004
Numero:216


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.O24 – Regolamento 6 febbraio 2004, n. 216.

Regolamento (CE) n. 216/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1722/93 recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente.

(G.U.U.E. 7 febbraio 2004, n. L 36).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l'articolo 8, lettera e),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione  stabilisce il metodo di calcolo della restituzione alla produzione. Le condizioni di mercato per la fecola di patate, determinate in particolare dal livello del prezzo minimo delle patate, possono differire da quelle dell'amido di cereali. È quindi opportuno prevedere la possibilità di fissare una restituzione di importo diverso per tale prodotto.

     (2) Le domande di titolo di restituzione possono essere presentate entro le 15 di ogni giorno lavorativo (ora di Bruxelles). Poiché detto termine può scadere dopo l'inizio della riunione del comitato di gestione per i cereali, competente della fissazione della restituzione stessa, non è esclusa la presentazione di domande a scopo speculativo. È quindi necessario anticiparne la scadenza.

     (3) La validità del titolo di restituzione alla produzione previsto dal regolamento (CE) n. 1722/93 scade l'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese di rilascio del titolo, il che rischia di portare al rilascio di titoli di restituzione per quantitativi troppo ingenti. Poiché la Commissione non ha la facoltà di respingere, eventualmente, in caso di speculazioni da parte degli operatori, le domande di titolo, né di stabilire un diverso importo della restituzione senza consultare il comitato di gestione per i cereali, è opportuno abbreviare il periodo di validità del titolo fissandone la scadenza all'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese del rilascio.

     (4) La Commissione può disporre di informazioni dettagliate sui quantitativi che hanno beneficiato di restituzioni alla produzione soltanto dopo tre mesi dal termine di ogni trimestre civile. Per una maggiore trasparenza è opportuno prevedere che gli Stati membri comunichino ogni mese i quantitativi di amido e fecola oggetto delle domande di titolo di restituzione presentate.

     (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1722/93.

     (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1722/93 è modificato come segue:

     1) All'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

     «Per la fecola di patate può essere fissata una restituzione di importo diverso per tener conto del livello del prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1766/92.»

     2) All'articolo 5, paragrafo 1, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

     «La domanda è presentata ogni giorno lavorativo entro le ore 13, ora di Bruxelles.»

     3) All'articolo 6, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «3. Il titolo di restituzione indica i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, oltre al tasso della restituzione e all'ultimo giorno di validità del titolo, che corrisponde all'ultimo giorno del terzo mese successivo al mese di rilascio del titolo.»

     4) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 12

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) entro la fine della prima settimana di ogni mese, i quantitativi di amido o di fecola che nel corso del mese precedente sono stati oggetto di domande di titoli presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;

     b) entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre civile, il tipo, la quantità e l'origine della fecola o dell'amido (granturco, frumento, patate, orzo, avena o riso) per i quali sono state pagate restituzioni, nonché il tipo e la quantità di prodotti per i quali la fecola o l'amido sono stati utilizzati.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.