Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 06/02/2004 |
Numero: | 212 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.6.O22 – Regolamento 6 febbraio 2004, n. 212. [1]
Regolamento (CE) n. 212/2004 della Commissione che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri.
(G.U.U.E. 7 febbraio 2004, n. L 36).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2 del
(2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 176/ 2004 della Commissione. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dall'Italia in applicazione dell'articolo 8 del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del
Il
Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 2004.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 2 del