§ 1.6.N69 – Regolamento 5 gennaio 2004, n. 3.
Regolamento (CE) n. 3/2004 della Commissione recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:05/01/2004
Numero:3


Sommario
Art. 1.      I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2004.


§ 1.6.N69 – Regolamento 5 gennaio 2004, n. 3.

Regolamento (CE) n. 3/2004 della Commissione recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.

(G.U.U.E. 6 gennaio 2004, n. L 2).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

     (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)