§ 1.6.N48 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2324.
Regolamento (CE) n. 2324/2003 del consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/12/2003
Numero:2324


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.N48 – Regolamento 17 dicembre 2003, n. 2324.

Regolamento (CE) n. 2324/2003 del consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 1037/2001 autorizza l'importazione nella Comunità di vini statunitensi che sono stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dalle norme comunitarie. Per le pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2003.

     (2) Tenuto conto del fatto che i negoziati bilaterali in corso con gli Stati Uniti d'America non si concluderanno prima della fine dell'anno e per evitare di perturbare gli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le pratiche enologiche statunitensi di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001 fino all'entrata in vigore dell'accordo risultante da tali negoziati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1037/2001,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1037/2001, la data «31 dicembre 2003» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.