Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 07/06/2001 |
Numero: | 1120 |
Sommario |
Art. 1. Gli Stati membri possono prorogare fino alla data limite del 15 ottobre 2001 i pagamenti dell'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, [...] |
Art. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 ottobre 2001 le informazioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 609/2001 concernenti l'anno 2000. |
Art. 3. Gli Stati membri effettuano i controlli relativi alle organizzazioni di produttori in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 609/2001, per l'anno 2001 su una [...] |
Art. 4. L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 412/97 è abrogato. |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M81 - Regolamento 7 giugno 2001, n. 1120.
Regolamento (CE) n. 1120/2001 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 609/2001 per quanto concerne l'attuazione di talune disposizioni per il 2001 e che modifica il regolamento (CE) n. 412/97
(G.U.C.E. 8 giugno 2001, n. L 153)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'articolo 11, paragrafo 4, del
(3) L'articolo 14, paragrafo 2, del
(4) In rapporto al disposto del regolamento (CE) n. 411/97, tali norme costituiscono per gli Stati membri ulteriori vincoli amministrativi: nel 2001 il tempo disponibile dal 2 aprile 2001, data di entrata in vigore del
(5) Al fine di consentire agli Stati membri di esaminare le domande di aiuto finanziario presentate dalle organizzazioni di produttori, nei casi in cui le suindicate nuove regole amministrative potrebbero rendere difficile tale compito, è opportuno stabilire un nuovo termine 15 ottobre 2001 per il pagamento dell'aiuto finanziario in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del
(6) È opportuno stabilire un nuovo termine 31 ottobre 2001 per le informazioni concernenti l'anno 2000 che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in applicazione dell'allegato II del
(7) Occorre inoltre fissare al 10% il livello del campione minimo per i controlli sulle organizzazioni di produttori che gli Stati membri devono effettuare durante il 2001, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, qualora per ragioni amministrative detti Stati non possano garantire una corretta e piena attuazione di tale disposizione.
(8) Il
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli Stati membri possono prorogare fino alla data limite del 15 ottobre 2001 i pagamenti dell'aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 31 ottobre 2001 le informazioni di cui all'allegato II del
Gli Stati membri effettuano i controlli relativi alle organizzazioni di produttori in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 412/97 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.