§ 1.6.M80 - Regolamento 7 giugno 2001, n. 1119.
Regolamento (CE) n. 1119/2001 della Commissione recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/06/2001
Numero:1119


Sommario
Art. 1.      1. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento degli Stati membri diversi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dal Portogallo procedono [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M80 - Regolamento 7 giugno 2001, n. 1119.

Regolamento (CE) n. 1119/2001 della Commissione recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 2000/2001

(G.U.C.E. 8 giugno 2001, n. L 153)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato a ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali. Tale situazione, tenendo conto dell'incertezza degli sbocchi sul mercato, è tale da incentivare gli operatori ad offrire forti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di maggio nella parte settentrionale della Comunità, quantitativi per i quali esistono ancora possibilità di smaltimento sul mercato dopo il termine del periodo di intervento. Per porre rimedio a tale situazione, è opportuno offrire la possibilità di acquisto all'intervento di tali cereali fino al 15 agosto 2001.

     (2) Le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento degli Stati membri diversi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dal Portogallo procedono all'acquisto dei quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 agosto 2001.

     2. Il prezzo da pagare è il prezzo di intervento valido per il mese di maggio 2001.

     3. L'organismo di intervento procede agli acquisti a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 824/2000.

     Tuttavia, in deroga all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, l'ultima consegna dei cereali offerti all'intervento è effettuata entro e non oltre il 31 agosto 2001.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.