§ 1.6.L69 - Regolamento 27 febbraio 2003, n. 359.
Regolamento (CE) n. 359/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/02/2003
Numero:359


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.L69 - Regolamento 27 febbraio 2003, n. 359.

Regolamento (CE) n. 359/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte.

(G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. L 53).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 dispone che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato del burro può essere aumentato qualora, al momento dello svincolo dell'ammasso, le condizioni del mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso.

     (2) In applicazione di tale disposizione, l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001, prevede che, in talune condizioni, l'aiuto è maggiorato o ridotto se il prezzo massimo d'acquisto fissato mediante gara, espresso in euro oppure - per i paesi che non partecipano alla moneta unica - in moneta nazionale, varia tra il primo e l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

     (3) Poiché l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1255/1999 ha già fissato riduzioni del prezzo d'intervento fino al 2007, si prevedono riduzioni del prezzo massimo d'acquisto all'intervento e del prezzo di mercato.

     (4) Fatta salva la facoltà della Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, di aumentare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato del burro quando sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento, occorre sopprimere i paragrafi 2 e 3, dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 2771/1999.

      (5) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 va modificato di conseguenza.

      (6) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 38 del regolamento (CE) n. 2771/1999, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.