§ 1.6.L60 - Regolamento 19 febbraio 2003, n. 315.
Regolamento (CE) n. 315/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/02/2003
Numero:315


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.L60 - Regolamento 19 febbraio 2003, n. 315.

Regolamento (CE) n. 315/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

(G.U.U.E. 20 febbraio 2003, n. L 46).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001, in particolare gli articoli 10 e 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Per consentire agli Stati membri di proseguire il pagamento degli aiuti fino alla fine di un esercizio finanziario occorre modificare le norme in materia di spesa per il periodo dal 1° luglio al 15 ottobre stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2191/2002.

     (2) In particolare è necessario considerare la nozione di liquidazione delle spese quale definita all'articolo 79 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     (3) È pertanto necessario adeguare le disposizioni relative all'attuazione del meccanismo di riassegnazione di stanziamenti nel corso dell'esercizio.

     (4) Occorre inoltre adeguare la presentazione standard dei dati e delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.

     (5) Occorre tenere conto dei vincoli specifici connessi al ritmo di attuazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione nonché adeguare di conseguenza l'applicazione delle norme relative alle superfici.

     (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1227/2000.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è modificato come segue:

     1) All'articolo 15, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori prima dell'esecuzione di una misura specifica, a condizione che l'esecuzione della misura sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione di importo pari al 120 % del sostegno. L'esecuzione della relativa misura entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

     2) All'articolo 15 bis, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il pagamento anticipato dell'aiuto ai produttori per tutte le misure indicate nella domanda di aiuto prima della loro esecuzione, a condizione che la realizzazione delle misure sia iniziata e che il produttore abbia costituito una cauzione pari al 120 % dell'aiuto. L'esecuzione di tutte le misure entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

     3) All'articolo 16, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione:

     a) la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute durante l'esercizio finanziario in corso e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi;

     b) la dichiarazione delle spese liquidate durante l'esercizio finanziario in corso e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi;

     c) eventuali richieste di ulteriori finanziamenti per le spese dell'esercizio in corso che risultano superiori alla dotazione assegnata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'indicazione della superficie totale di cui trattasi in ogni caso;

     d) le previsioni di spesa modificate e le superfici totali in questione per gli esercizi successivi sino alla fine del periodo previsto per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione, conformemente alla dotazione di ciascuno Stato membro.»

     4) Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

     «Art. 17.

     1. Per ciascuno Stato membro, le spese effettivamente sostenute e dichiarate per un dato esercizio sono finanziate sino al limite degli importi notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), purché detti importi non superino complessivamente l'importo assegnato allo Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. Gli Stati membri effettuano la dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), soltanto se l'importo da essi dichiarato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è pari almeno al 75 % dell'importo assegnato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     3. Le richieste presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), sono accettate su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, del totale degli importi notificati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), e degli importi dichiarati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dalla dotazione complessiva assegnata agli Stati membri in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1493/1999. La Commissione notifica agli Stati membri quanto prima possibile, dopo il 30 giugno, in quale misura le richieste possono essere accolte.

     4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se la superficie totale notificata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), è inferiore al numero di ettari indicato nell'assegnazione fatta allo Stato membro per tale esercizio a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la spesa dichiarata per l'esercizio di cui trattasi è finanziata soltanto entro un limite calcolato moltiplicando la superficie totale notificata per l'importo medio dell'aiuto per ettaro, ottenuto dividendo l'importo assegnato allo Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/ 1999 per il numero di ettari previsti.

     In nessun caso tale importo può essere superiore alla spesa dichiarata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

     Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo si considera una tolleranza del 5 % sulla superficie totale notificata rispetto a quella che figura nella dotazione dell'esercizio finanziario di cui trattasi.

     5. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi di cui al paragrafo 1, le spese riconosciute per l'esercizio successivo e la corrispondente superficie sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l'esercizio di cui trattasi.

     6. Non si tiene conto di tale riduzione per le spese da ammettere per l'esercizio successivo a quello in cui è stata applicata la riduzione.

     7. Gli importi rimborsati dai produttori ai sensi dell'articolo 15 o dell'articolo 15 bis sono detratti dalle spese da finanziare.

     8. I riferimenti a un determinato esercizio si intendono fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre successivo.»

     5) L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento [1].

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

     ALLEGATO [2]

     (Omissis)

 


[1] Punto aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1182/2003.

[2] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1182/2003.