§ 1.6.L25 - Regolamento 21 gennaio 2003, n. 103.
Regolamento (CE) n. 103/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 e che porta a 3 800 088 tonnellate il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/01/2003
Numero:103


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.L25 - Regolamento 21 gennaio 2003, n. 103.

Regolamento (CE) n. 103/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 e che porta a 3 800 088 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

(G.U.C.E. 22 gennaio 2003, n. L 16).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

     (2) Il regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2374/2002, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 3 499 978 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 110 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 3 800 088 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

     (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 668/2001.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 668/2001 è modificato come segue:

     1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

     «Art. 2.

     1. La gara concerne un quantitativo massimo di 3 800 088 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

     2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 3 800 088 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

     2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

 

(tonnellate)

Località di magazzinaggio

Quantitativi

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern

1 382 615

Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg/Bayern

359 473

Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen

2 058 000»