Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 06/12/2002 |
Numero: | 2179 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.6.I75 - Regolamento 6 dicembre 2002, n. 2179.
Regolamento (CE) n. 2179/2002 della Commissione che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.
(G.U.C.E. 7 dicembre 2002, n. L 331).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi di suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello.
(2) La situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato. Tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica.
(3) È necessario adottare misure d'intervento. Tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato secondo le disposizioni di cui al
(4) A norma dell'articolo 3 del
(5) Onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi.
(6) L'importo della cauzione deve esser tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. A datare dal 9 dicembre 2002, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.
2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta dalla Commissione, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 6 e 7.
I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:
a) 10 t per i prodotti disossati;
b) 15 t per tutti gli altri prodotti.
La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
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(in EUR/t) |
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Codice NC |
Prodotti per i quali sono concessi aiuti |
Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di |
Supplementi o detrazioni |
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3 mesi |
4 mesi |
5 mesi |
per mese |
per giorno |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
ex 0203 |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate: |
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ex 0203 11 10 |
Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, diaframma e midollo spinale (1) |
278 |
315 |
352 |
37 |
1,24 |
ex 0203 12 11 |
Prosciutti |
337 |
379 |
421 |
42 |
1,41 |
ex 0203 12 19 |
Spalle |
337 |
379 |
421 |
42 |
1,41 |
ex 0203 19 11 |
Parti anteriori |
337 |
379 |
421 |
42 |
1,41 |
ex 0203 19 13 |
Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2) (3) |
337 |
379 |
421 |
42 |
1,41 |
ex 0203 19 15 |
Pancette, tali quali o in taglio rettangolare |
164 |
197 |
230 |
33 |
1,09 |
ex 0203 19 55 |
Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole |
164 |
197 |
230 |
33 |
1,09 |
ex 0203 19 55 |
Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (2) (3) |
337 |
379 |
421 |
42 |
1,41 |
ex 0203 19 55 |
Tagli corrispondenti a middles (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4) |
255 |
290 |
325 |
35 |
1,17 |
ex 0203 19 59 |
Tagli corrispondenti a middles (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, non disossati (4) |
255 |
290 |
325 |
35 |
1,17 |
(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.
(2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.
(3) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.
(4) La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.