§ 1.6.I75 - Regolamento 6 dicembre 2002, n. 2179.
Regolamento (CE) n. 2179/2002 della Commissione che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/12/2002
Numero:2179


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.6.I75 - Regolamento 6 dicembre 2002, n. 2179.

Regolamento (CE) n. 2179/2002 della Commissione che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

(G.U.C.E. 7 dicembre 2002, n. L 331).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi di suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello.

     (2) La situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato. Tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica.

     (3) È necessario adottare misure d'intervento. Tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine, modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93.

     (4) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine, può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso. Occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni nei casi in cui la Commissione prenda una siffatta decisione.

     (5) Onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi.

     (6) L'importo della cauzione deve esser tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. A datare dal 9 dicembre 2002, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

     2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta dalla Commissione, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 6 e 7.

 

          Art. 2.

     I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

     a) 10 t per i prodotti disossati;

     b) 15 t per tutti gli altri prodotti.

 

          Art. 3.

     La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

 

 

 

(in EUR/t)

Codice NC

Prodotti per i quali sono concessi aiuti

Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di

Supplementi o detrazioni

 

 

3 mesi

4 mesi

5 mesi

per mese

per giorno

1

2

3

4

5

6

7

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

ex 0203 11 10

Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, diaframma e midollo spinale (1)

278

315

352

37

1,24

ex 0203 12 11

Prosciutti

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Spalle

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Parti anteriori

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 55

Tagli corrispondenti a middles (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4)

255

290

325

35

1,17

ex 0203 19 59

Tagli corrispondenti a middles (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, non disossati (4)

255

290

325

35

1,17

 

(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(3) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(4) La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.