Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 17/05/2001 |
Numero: | 400 |
Sommario |
Art. 1. Il testo dell'allegato alla presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/4/CE |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
Art. 3. La presente decisione si applica con effetti a decorrere dal 24 maggio 2001 |
§ 1.6.I54 – Decisione 17 maggio 2001, n. 400.
Decisione n. 2001/400/CE della Commissione che modifica l'allegato della decisione 97/4/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame, in ordine alla Repubblica popolare cinese.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 24 maggio 2001, n. L 140).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La decisione 97/4/CE della Commissione, stabilisce gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame.
(2) Nell'allegato I della
(3) In virtù della
(4) L'autorità della Repubblica popolare cinese competente per il rilascio dei certificati che scortano le carni di pollame fresche è l'amministrazione statale "Ispezioni all'entrata e all'uscita e quarantena" (CIQ-SA).
(5) La Repubblica popolare cinese ha trasmesso un elenco di stabilimenti, che producono carni di pollame fresche nelle regioni succitate, che le autorità competenti certificano essere conformi alle norme comunitarie.
(6) L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha compiuto una serie di ispezioni, come previsto dalla normativa comunitaria, dalle quali è emerso che gli stabilimenti figuranti nell'elenco trasmesso dalla Repubblica popolare cinese rispettano i requisiti previsti dalla pertinente legislazione comunitaria.
(7) È pertanto possibile redigere un elenco provvisorio di stabilimenti che producono carni fresche di pollame nella Repubblica popolare cinese, secondo la procedura stabilita dalla
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Il testo dell'allegato alla presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/4/CE.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
La presente decisione si applica con effetti a decorrere dal 24 maggio 2001.
(Omissis).