Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 12/11/2002 |
Numero: | 2010 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.I29 - Regolamento 12 novembre 2002, n. 2010.
Regolamento (CE) n. 2010/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1799/2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi.
(G.U.C.E. 13 novembre 2002, n. L 310).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La norma raccomandata per gli agrumi dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite è stata recentemente modificata e prevede la possibilità di calibrare gli agrumi in base al numero di frutti, di nuove regole di omogeneità di calibrazione e la possibilità di imballare agrumi di specie differenti nella stessa confezione destinata al consumatore.
(3) È inoltre opportuno chiarire le disposizioni in vigore per quanto riguarda vari aspetti. Da un lato, il calibro 1-X è tradizionalmente commercializzato (sic) con la denominazione «1» e pertanto occorre prevedere una denominazione alternativa per questo calibro. Dall'altro, i contenuti minimi di succo applicabili alle differenti varietà di arance devono essere aggiornati. Infine, è opportuno precisare che l'obbligo di indicazione dei trattamenti di conservazione riguarda soltanto i trattamenti post-raccolto.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1799/2001.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
L'allegato del
1) Alla sezione II (Caratteristiche qualitative), lettera B (Requisiti di maturazione), sub iii) (Arance), il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) La sezione III (Disposizioni relative alla calibrazione) è modificata come segue.
a) La lettera B (Scale di calibro) è modificata come segue:
i) alla quinta colonna della tabella, l'espressione «1-X» è sostituita da:
(Omissis);
ii) è aggiunto il seguente comma:
(Omissis);
b) Il testo della lettera C è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) Alla sezione VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), lettera D (Caratteristiche commerciali), il terzo e quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis).