Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 14/10/2002 |
Numero: | 1873 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.6.H89 - Regolamento 14 ottobre 2002, n. 1873. [1]
Regolamento (CE) n. 1873/2002 del Consiglio che stabilisce i massimali del finanziamento comunitario dei programmi di attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del comparto oleicolo, previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 e recante deroga al regolamento n. 136/66/CEE.
(G.U.C.E. 22 ottobre 2002, n. L 284).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del
(2) Per l'efficace svolgimento di tali programmi di attività è necessario garantire la possibilità di una loro pianificazione finanziaria che prescinda dal volume della produzione annuale di olio di oliva, ed eventualmente di olive da tavola, in ciascuno Stato membro. È quindi opportuno fissare il massimale del finanziamento comunitario in funzione di parametri fissi, come l'importo unitario dell'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del
(3) Per evitare distorsioni sul mercato è opportuno istituire un sistema che permetta di evitare che la somma degli importi trattenuti dagli Stati membri sull'aiuto alla produzione di olio d'oliva o di olive da tavola, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 9, e dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del
(4) Per favorire i programmi di attività delle organizzazioni riconosciute nel corso delle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di concentrare su tali programmi le risorse ricavate dalle altre trattenute sull'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 5, paragrafo 9, e/o all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
A partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003, in ciascuno Stato membro il massimale della quota dell'aiuto riservata, di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98, è pari al 3 % del risultato della moltiplicazione del suo quantitativo nazionale garantito, fissato all'articolo 5, paragrafo 3, del
In deroga all'articolo 1, a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003, la percentuale del 3 % ivi indicata è ridotta, eventualmente previa applicazione dell'articolo 3 dei punti percentuali indicati nell'articolo 5, paragrafo 9 e nell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del
In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 9 e dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del
La Commissione stabilisce il termine di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.
[1] Regolamento abrogato dall'art. 24 del
[2] Articolo così modificato dall’art. 23 del
[3] Articolo così modificato dall’art. 23 del