Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 01/10/2001 |
Numero: | 1933 |
Sommario |
Art. 1. Per la campagna 2001/2002, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i piccoli agrumi consegnati alla trasformazione sono modificati come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.81 - Regolamento 1 ottobre 2001, n. 1933.
Regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione che riduce, per la campagna 2001/2002, gli importi dell'aiuto per i piccoli agrumi consegnati alla trasformazione in seguito al superamento del limite di trasformazione in taluni Stati membri.
(G.U.C.E. 2 ottobre 2001, n. L 262).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha fissato, per i piccoli agrumi, un limite comunitario di trasformazione, suddiviso per Stato membro, conformemente all'allegato II di tale regolamento. A norma del paragrafo 2 dello stesso articolo 5, in caso di superamento del limite comunitario, l'aiuto fissato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto nel corso delle tre campagne o periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto. Il paragrafo 3 dello stesso articolo autorizza gli Stati membri che lo desiderano a suddividere il limite nazionale rispettivo in due sottogruppi, segnatamente uno per i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in segmenti e l'altro per i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in succo. Se il limite nazionale è stato suddiviso in due sottogruppi, la riduzione dell'aiuto in caso di superamento del limite nazionale è applicata all'aiuto per ciascuno dei due sottogruppi, proporzionalmente al superamento constatato rispetto al limite parziale in questione. La Spagna si è avvalsa di tale disposizione. Il sottogruppo "segmenti" è stato fissato a 125.805 tonnellate e il sottogruppo "succo" a 144.381 tonnellate.
(2) In virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la campagna 2001/2002, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i piccoli agrumi consegnati alla trasformazione sono modificati come segue:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.