Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 24/07/2002 |
Numero: | 1342 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.G46 - Regolamento 24 luglio 2002, n. 1342.
Regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1227/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda il potenziale produttivo.
(G.U.C.E. 25 luglio 2002, n. L 196).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Al fine di risolvere un problema pratico specifico, è opportuno modificare la data limite prevista all'articolo 2, paragrafo 3, del
(2) Il
(3) L'esperienza acquisita dimostra l'utilità di semplificare il regime dei premi per l'abbandono definitivo della viticoltura su superfici non superiori a 25 are per evitare oneri amministrativi eccessivi.
(4) In seguito alla modifica dell'articolo 11, paragrafo 3, del
(5) Nel quadro dei programmi di ristrutturazione e di riconversione, occorre distinguere quando l'aiuto è versato per la realizzazione di tutte le misure previste nel piano e quando è versato per una misura ben precisa. Occorre quindi precisare le modalità di attuazione del pagamento anticipato dell'aiuto.
(6) Occorre tener conto dei vincoli climatici o sanitari per adeguare la durata dei piani di ristrutturazione e di riconversione quando l'aiuto è versato in anticipo.
(7) Occorre modificare le sanzioni previste per renderle proporzionali alla realizzazione delle misure previste nel piano e non eseguite nei termini fissati. È quindi necessario, ai fini del controllo, fissare il criterio di verifica della realizzazione di dette misure.
(8) Alla luce dell'esperienza acquisita è utile prevedere disposizioni particolari per il caso il cui il produttore rinuncia alla realizzazione del piano o al pagamento anticipato dell'aiuto.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) L'articolo 2 è modificato come segue:
a) è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
(Omissis).
b) Al paragrafo 5, la data del "31 marzo 2002" è sostituita dalla data del (Omissis).
2) L'articolo 8 è modificato come segue:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
b) il paragrafo 6 è soppresso.
3) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
4) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
5) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.