§ 1.6.G19 - Regolamento 18 giugno 2002, n. 1056.
Regolamento (CE) n. 1056/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/06/2002
Numero:1056


Sommario
Art. 1.      All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo di "3,20 EUR" è sostituito dall'importo di (Omissis).
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G19 - Regolamento 18 giugno 2002, n. 1056.

Regolamento (CE) n. 1056/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati.

(G.U.C.E. 19 giugno 2002, n. L 161).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/2001, fissa l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o in caseinati. Data l'evoluzione del mercato di questi prodotti e di quello del latte scremato in polvere, è necessario di maggiore l'importo dell'aiuto.

     (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo di "3,20 EUR" è sostituito dall'importo di (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.