Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 18/06/2002 |
Numero: | 1056 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo di "3,20 EUR" è sostituito dall'importo di (Omissis). |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.G19 - Regolamento 18 giugno 2002, n. 1056.
Regolamento (CE) n. 1056/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati.
(G.U.C.E. 19 giugno 2002, n. L 161).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
ha adottato il presente regolamento:
All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo di "3,20 EUR" è sostituito dall'importo di (Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.