Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 27/05/2002 |
Numero: | 962 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.G13 - Regolamento 27 maggio 2002, n. 962.
Regolamento (CE) n. 962/2002 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate.
(G.U.C.E. 7 giugno 2002, n. L 149).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1868/94 fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002.
(2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, è opportuno ripartire il contingente triennale fra gli Stati membri produttori sulla base della relazione della Commissione al Consiglio. A tale proposito è opportuno prorogare per tre anni i contingenti fissati per la campagna 2001/2002.
(3) Alla luce della valutazione del settore attualmente in corso, la Commissione si riserva il diritto di formulare altre proposte legislative adeguate per il regime della fecola di patate.
(4) È opportuno che gli Stati membri produttori ripartiscano il loro contingente per un periodo triennale tra tutte le fecolerie in base ai contingenti fissati per la campagna 2001/2002.
(5) I quantitativi utilizzati in eccesso rispetto ai sottocontingenti disponibili per la campagna 2001/2002 devono essere ridotti per la campagna 2002/2003 a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.
(6) In sede di modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92, da parte del
ha adottato il presente regolamento:
Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue:
1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.