§ 1.6.G13 - Regolamento 27 maggio 2002, n. 962.
Regolamento (CE) n. 962/2002 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/05/2002
Numero:962


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G13 - Regolamento 27 maggio 2002, n. 962.

Regolamento (CE) n. 962/2002 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate.

(G.U.C.E. 7 giugno 2002, n. L 149).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1868/94 fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002.

     (2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, è opportuno ripartire il contingente triennale fra gli Stati membri produttori sulla base della relazione della Commissione al Consiglio. A tale proposito è opportuno prorogare per tre anni i contingenti fissati per la campagna 2001/2002.

     (3) Alla luce della valutazione del settore attualmente in corso, la Commissione si riserva il diritto di formulare altre proposte legislative adeguate per il regime della fecola di patate.

     (4) È opportuno che gli Stati membri produttori ripartiscano il loro contingente per un periodo triennale tra tutte le fecolerie in base ai contingenti fissati per la campagna 2001/2002.

     (5) I quantitativi utilizzati in eccesso rispetto ai sottocontingenti disponibili per la campagna 2001/2002 devono essere ridotti per la campagna 2002/2003 a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.

     (6) In sede di modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92, da parte del regolamento (CE) n. 1253/1999, la terminologia dei pagamenti di cui all'articolo 8 è stata adeguata. È opportuno quindi conformare il presente regolamento alla terminologia in questione,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue:

     1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.