Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 14/12/2001 |
Numero: | 2464 |
Sommario |
Art. 1. Il testo degli articoli 52 e 57 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.F42 - Regolamento 14 dicembre 2001, n. 2464.
Regolamento (CE) n. 2464/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.
(G.U.C.E. 15 dicembre 2001, n. L 331).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Gli articoli da 52 a 57 del
(2) A norma del
(3) Per quanto riguarda i vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, come uve da vino e uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino a denominazione di origine, la parte di tali vini considerata come "normalmente vinificata" è stata modificata in talune regioni per tener conto del calo sensibile della produzione di acquavite di vino nelle stesse regioni. L'applicazione di tale modifica si limita tuttavia a due campagne in previsione di un esame approfondito sul funzionamento di questo sistema nelle regioni interessate.
(4) Nelle regioni che producono ingenti quantità di tali vini e dove, di conseguenza, è prevedibile la distillazione di grandi quantitativi di vino, per facilitare il funzionamento del sistema e il controllo comunitario dello stesso è opportuno stabilire la quantità di vino da distillare a livello della regione, lasciando agli Stati membri il compito di adottare le idonee modalità pratiche di attuazione dell'obbligo della distillazione presso i singoli produttori. In tal caso è quindi opportuno, da un lato, avviare la distillazione solo se la produzione totale destinata alla vinificazione nella regione supera la qualità normalmente vinificata della stessa regione e, dall'altro, per permettere allo Stato membro di applicare questo sistema alternativo, ammettere una differenza tra la somma degli obblighi individuali e il totale della quantità da distillare prevista per la regione.
(5) È infine necessario un ritocco redazionale di alcuni articoli.
(6) Poiché le misure previste lasciano impregiudicati i diritti degli operatori interessati e devono coprire l'intera campagna, è opportuno applicarle con efficacia a decorrere dall'inizio dell'anno della campagna in corso.
(7) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,
ha adottato il presente regolamento:
Il testo degli articoli 52 e 57 del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2001.