§ 1.6.F27 - Regolamento 14 dicembre 1999, n. 2702.
Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/12/1999
Numero:2702


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari nei paesi terzi.
Art. 2.      Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:
Art. 3.      I prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1 sono in particolare i seguenti:
Art. 4.      Nella scelta dei paesi terzi in cui realizzare le azioni indicate all'articolo 1, si tiene conto dei mercati dei paesi che hanno una domanda reale o potenziale.
Art. 5. 
Art. 6.      Quando vengono decise azioni in particolare nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, la Commissione può realizzarle per il tramite del Consiglio oleicolo internazionale.
Art. 7. 
Art. 7  bis.
Art. 8.      1. La Commissione sceglie, con la procedura di bando di gara pubblico o ristretto:
Art. 9.      1. Salvo restando il paragrafo 4, la Comunità finanzia interamente le azioni di cui all’articolo 7 bis. Inoltre essa finanzia interamente il costo degli assistenti tecnici scelti in conformità [...]
Art. 10.      Le spese originate dal finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. [...]
Art. 11.      Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Art. 12.      1. La Commissione è assistita dal "comitato di gestione per i grassi", istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE, e dai comitati di gestione istituiti dai corrispondenti articoli [...]
Art. 12  bis.
Art. 13.      Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.
Art. 14.      1. All'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'espressione "o in paesi terzi" è soppressa.
Art. 15.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.


§ 1.6.F27 - Regolamento 14 dicembre 1999, n. 2702.

Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi.

(G.U.C.E. 21 dicembre 1999, n. L 327).

 

Art. 1.

     1. La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari nei paesi terzi.

     2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né favorire i prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.

 

     Art. 2.

     Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

     a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di igiene, di sicurezza alimentare, di dietetica, di etichettatura, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente,

     b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, in particolare con l'allestimento di padiglioni della Comunità,

     c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica, nonché su altri regimi comunitari concernenti le norme di qualità e l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari nonché i simboli grafici previsti nella pertinente normativa comunitaria [1];

     d) azioni di informazione sul sistema comunitario dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (VQPRD), dei vini da tavola e delle bevande spiritose con indicazione geografica,

     e) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi,

     f) missioni commerciali ad alto livello,

     g) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

 

     Art. 3.

     I prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1 sono in particolare i seguenti:

     a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione, per i quali esistono opportunità di esportazione o possibilità di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni,

     b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.

 

     Art. 4.

     Nella scelta dei paesi terzi in cui realizzare le azioni indicate all'articolo 1, si tiene conto dei mercati dei paesi che hanno una domanda reale o potenziale.

 

     Art. 5. [2]

     1. Ogni due anni la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'elenco dei prodotti e dei mercati di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4.

     Tuttavia, nel frattempo tale elenco può essere modificato all'occorrenza.

     2. Secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può adottare linee direttrici intese a definire le modalità della strategia da seguire nelle proposte di campagne d’informazione e di promozione a favore di alcuni o di tutti i prodotti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 6.

     Quando vengono decise azioni in particolare nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, la Commissione può realizzarle per il tramite del Consiglio oleicolo internazionale.

Per altri settori, la Commissione può ricorrere all'assistenza di organizzazioni internazionali che diano analoghe garanzie.

 

     Art. 7. [3]

     1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e), e fatto salvo l'articolo 6, la o le organizzazioni professionali e/o interprofessionali rappresentative del settore o dei settori interessati in uno o più Stati membri o a livello comunitario elaborano proposte di programmi di promozione e d’informazione aventi una durata massima di tre anni.

     Gli Stati membri redigono un disciplinare in cui sono stabiliti i requisiti e i criteri di valutazione dei programmi.

     2. Gli Stati membri interessati controllano l’opportunità dei programmi proposti e la conformità degli stessi con le disposizioni del presente regolamento, con le linee direttrici adottate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e con i relativi disciplinari. Essi verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione.

     Una volta esaminato il programma o i programmi, gli Stati membri stabiliscono un elenco di programmi nei limiti dei fondi disponibili e si impegnano a partecipare al loro finanziamento.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei programmi e una copia degli stessi.

     Qualora constati che un programma presentato, o alcune azioni dello stesso, non siano conformi alla normativa comunitaria o non rispondano ai criteri del rapporto qualità/ prezzo, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri in questione, entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, che il programma è del tutto o in parte inammissibile. Trascorso tale termine, il programma è considerato ammissibile.

     Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione e le inviano i programmi, riveduti d’accordo con l’organizzazione proponente, entro un termine da determinare secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

     4. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, decide quali programmi sono accettati nonché le dotazioni finanziarie corrispondenti. Viene data la priorità ai programmi presentati da più di uno Stato membro o che prevedono azioni in più di un paese terzo.

     5. Dopo aver bandito un invito a presentare proposte con i mezzi idonei, l’organizzazione proponente seleziona gli organismi che attuano i programmi. Tuttavia, a certe condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, l'organizzazione proponente può essere autorizzata ad attuare certe parti del programma.

     6. Secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi e/o massimi in relazione ai costi effettivi dei programmi presentati a norma del presente articolo. Questi limiti dei costi possono essere differenziati a seconda della natura dei programmi in questione. Criteri al riguardo possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

          Art. 7 bis. [4]

     Dopo che il comitato di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o, se del caso, i comitati regolamentari di cui ai regolamenti (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 2081/92 o (CEE) n. 2082/92 del Consiglio sono stati informati, la Commissione decide in merito alle seguenti azioni:

     a) azioni indicate all’articolo 2, lettere f) e g), del presente regolamento;

     b) azioni indicate all’articolo 2, lettere a), b), c), d) ed e), del presente regolamento, ove tali azioni siano di interesse comunitario o nessuna proposta idonea sia stata presentata secondo la procedura stabilita all’articolo 7 del presente regolamento;

     c) azioni realizzate da un’organizzazione internazionale secondo quanto previsto all’articolo 6 del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     1. La Commissione sceglie, con la procedura di bando di gara pubblico o ristretto:

     - l'eventuale/gli eventuali assistente/i tecnico/i per la valutazione dei programmi proposti, compresi gli organismi di esecuzione proposti,

     - l’organismo o gli organismi incaricati dell’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 7 bis. [5]

     2. L'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, devono avere un'esperienza in merito ai prodotti in causa e ai mercati di destinazione e disporre dei mezzi necessari per svolgere le azioni nel modo più efficace, tenendo conto della portata europea di tali programmi.

     3. Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri interessati e delle organizzazioni proponenti, sorveglia la buona esecuzione delle azioni.

     4. Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo dei programmi di cui all’articolo 7 e dei relativi pagamenti. Gli Stati membri si accertano che il materiale informativo o promozionale prodotto nell’ambito di un programma accettato sia conforme al diritto comunitario [6].

 

     Art. 9.

     1. Salvo restando il paragrafo 4, la Comunità finanzia interamente le azioni di cui all’articolo 7 bis. Inoltre essa finanzia interamente il costo degli assistenti tecnici scelti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino [7].

     2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di cui all’articolo 7 non può superare il 50 % del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi promozionali della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale [8].

     3. L’organizzazione o le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi di cui all’articolo 7 a concorrenza almeno del 20 % del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri interessati, tenendo conto della partecipazione comunitaria menzionata al paragrafo 2. Le quote rispettive degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti sono determinate al momento in cui il programma è presentato alla Commissione conformemente all’articolo 7, paragrafo 3. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti può altresì provenire da introiti parafiscali o da contributi obbligatori [9].

     4. In caso d'applicazione dell'articolo 6, la Comunità concede, previa approvazione del programma, un contributo adeguato all'organizzazione internazionale interessata.

     5. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri né ai contributi finanziari degli Stati membri e/o delle organizzazioni proponenti derivanti da introiti parafiscali o da contributi obbligatori nel caso dei programmi che possono beneficiare di un sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 36 del trattato e che la Commissione ha deciso di accettare a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 [10].

 

     Art. 10.

     Le spese originate dal finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

 

     Art. 11.

     Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

     Art. 12.

     1. La Commissione è assistita dal "comitato di gestione per i grassi", istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE, e dai comitati di gestione istituiti dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

          Art. 12 bis. [11]

     Prima di stabilire l’elenco e le linee direttrici di cui all’articolo 5, o di accettare i programmi di cui all’articolo 7, di decidere in merito alle azioni di cui all’articolo 7 bis o ancora di adottare misure di attuazione ai sensi dell’articolo 11, la Commissione può consultare:

     a) il gruppo permanente “Promozione dei prodotti agricoli” del comitato consultivo “Qualità e sanità della produzione agricola”;

     b) i gruppi di lavoro tecnici “ad hoc” costituiti da membri del comitato di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e/o esperti nel settore della promozione e della pubblicità.»;

     8) All’articolo 13 la data «31 dicembre 2003» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006.

 

     Art. 13.

     Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.

 

     Art. 14.

     1. All'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'espressione "o in paesi terzi" è soppressa.

     2. All'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70, l'espressione "e al di fuori di essi" è soppressa.

     3. All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2275/96, l'espressione "e all'esterno" è soppressa.

 

     Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

     [Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.] [12]


[1] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[5] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[10] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[11] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.

[12] Comma abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2060/2004.