§ 1.6.E96 - Regolamento 22 dicembre 1987, n. 4154.
Regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione che definisce i metodi di analisi ed altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/12/1987
Numero:4154


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento definisce i metodi di analisi comunitari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 (per quanto riguarda le importazioni) e (CEE) n. 3034/80, o in [...]
Art. 2.      Conformemente alle definizioni contenute nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3034/80, concernente il tenore in amido/glucosio e il tenore in saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio, e [...]
Art. 3.      Per l'applicazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80 sono impiegati i metodi e/o le procedure seguenti:
Art. 4.      1. Viene redatto un bollettino di analisi.
Art. 5.      Il regolamento (CEE) n. 1061/69 è abrogato.
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1988.


§ 1.6.E96 - Regolamento 22 dicembre 1987, n. 4154. [1]

Regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione che definisce i metodi di analisi ed altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80 che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1987, n. L 392).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento definisce i metodi di analisi comunitari necessari per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 (per quanto riguarda le importazioni) e (CEE) n. 3034/80, o in difetto di tali metodi, le operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare.

 

     Art. 2.

     Conformemente alle definizioni contenute nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3034/80, concernente il tenore in amido/glucosio e il tenore in saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio, e per l'applicazione degli allegati II e III del regolamento medesimo, sono impiegati le formule, le procedure ed i metodi seguenti:

     1. Tenore di amido/glucosio (espresso in amido puro allo stato secco, sul prodotto tal quale):

a) (Z F) P 0,9 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio, oppure

b) (Z G) P 0,9 quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio,

 

dove:

Z= tenore di glucosio determinato col metodo enzimatico indicato nell'allegato I,

F= tenore di fruttosio determinato mediante la cromatografia in fase liquida alta precisione (in appresso denominata HPLC),

G= tenore di glucosio determinato mediante HPLC.

Nel caso 1 a), qualora la presenza di un idrolizzato di lattosio è dichiarata e/o sono messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio, equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC), è detratto dal tenore di glucosio Z prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

     2. Tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio (espresso in saccarosio, sul prodotto tal quale):

     a) S + [2F] x 0,95 quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio, oppure

     b) S + (G + F) x 0,95 quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio,

dove:

S = tenore di saccarosio determinato mediante HPLC,

F = tenore di fruttosio determinato mediante HPLC,

G = tenore di glucosio determinato mediante HPLC.

     Qualora la presenza di un idrolizzato di lattosio è dichiarata e/o sono messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio, equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC), è detratto dal tenore di glucosio (G) prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

     3. Tenore in materie grasse del latte:

     a) Fatte salve le disposizioni della lettera b) seguente, il tenore in peso di materia grassa del latte della merce tal quale è determinato mediante estrazione con etere di petrolio previa idrolisi con acido cloridrico;

     b) Quando, nella composizione della merce, sono dichiarate anche delle materie grasse diverse da quelle del latte, è applicata la procedura seguente:

     - il tenore percentuale in peso, di materia grassa (totale) della merce tal quale è determinato come indicato nella precedente lettera a);

     - per la determinazione delle materie grasse provenienti dal latte si utilizza un metodo che impiega l'estrazione con etere di petrolio, preceduta da idrolisi con acido cloridrico e seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materia grassa proveniente dal latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 25 e il valore così ottenuto è moltiplicato per il tenore totale in peso in percentuale di materia grassa della merce tal quale divisa per cento [2].

     4. Tenore in proteine del latte:

     a) Fatte salve le disposizioni della lettera b) seguente, il tenore di proteine del latte della merce tal quale è calcolato moltiplicando il tenore percentuale d'azoto (determinato con il metodo Kjeldahl) per il fattore 6,38.

     b) Quando, nella composizione della merce, sono dichiarati dei componenti contenenti anche proteine diverse dalle proteine del latte:

     - il tenore di azoto totale (percentuale in peso) è determinato con il metodo Kjeldahl;

     - il tenore di proteine del latte è calcolato come indicato alla precedente lettera a) sottraendo dal tenore di azoto totale (percentuale in peso) il tenore di azoto corrispondente alle proteine diverse da quelle del latte.

 

     Art. 3.

     Per l'applicazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3034/80 sono impiegati i metodi e/o le procedure seguenti:

     1. Per la classificazione dei prodotti di cui alle sottovoci da 0403 10 51 a 0403 10 59, da 0403 10 91 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 79 e da 0403 90 91 a 0403 90 99 della nomenclatura combinata, la determinazione del tenore in peso delle materie grasse provenienti dal latte è effettuata secondo il metodo descritto all'articolo 2, punto 3.

     2. Per la classificazione dei prodotti di cui alle sottovoci da 1704 10 11 a 1704 10 19 e da 1905 20 10 a 1905 20 90 della nomenclatura combinata, la determinazione del saccarosio, ivi compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, è effettuata secondo un metodo HPLC; per zucchero invertito calcolato in saccarosio si intende la somma aritmetica di fruttosio e glucosio in parti uguali per 0,95;

     3. Per la classificazione dei prodotti di cui alle sottovoci da 1806 10 10 a 1806 10 90 della nomenclatura combinata, la determinazione del saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è effettuata secondo le formule, i metodi e le procedure di cui all'articolo 2, punto 2.

     4. Per la classificazione dei prodotti di cui alle sottovoci da 3505 20 10 a 3505 20 90 della nomenclatura combinata, la determinazione di amido o fecola, di destrine o di altri amidi o fecole modificate è effettuata secondo il metodo figurante nell'allegato II.

     5. Per la classificazione dei prodotti di cui alle sottovoci da 3809 10 10 a 3809 10 90 della nomenclatura combinata, la determinazione di materie amilacee è effettuata secondo il metodo indicato nell'allegato II.

     6. Per la classificazione dei prodotti di cui alle sottovoci 1901 90 11 e 1901 90 19 della nomenclatura combinata, la distinzione tra le due sottovoci è fatta in base alla determinazione dell'estratto secco che è effettuata per essiccamento a temperatura di 103 ± 2 °C fino a peso costante.

     7. Per la classificazione di prodotti nelle sottovoci 1902 19 10 e 1902 19 90 della nomenclatura combinata, la presenza di farine e di semole di grano tenero nelle paste alimentari va ricercata secondo il metodo indicato nell'allegato III.

     8. La proporzione di mannitolo e di D-glucitolo (sorbitolo), contenuta nelle merci rientranti nelle sottovoci da 2905 44 11 a 2905 44 99 e da 3823 60 11 a 3823 60 99 della nomenclatura combinata, è determinata secondo un metodo basato sulla cromatografia di alta precisione in fase liquida (HPLC).

 

     Art. 4.

     1. Viene redatto un bollettino di analisi.

     2. Il bollettino di analisi deve indicare tra l'altro:

     - tutti gli elementi relativi all'identificazione del campione;

     - il metodo comunitario impiegato e gli estremi esatti dell'atto normativo che lo riporta; oppure, se del caso, il riferimento ad un metodo particolareggiato che indichi la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare, indicato nel presente regolamento;

     - gli elementi che possono avere influito sui risultati;

     - i risultati dell'analisi tenuto conto dell'espressione di questi nel metodo impiegato e dell'espressione dettata dalle necessità dei servizi doganali o di gestione che hanno richiesto l'analisi.

 

     Art. 5.

     Il regolamento (CEE) n. 1061/69 è abrogato.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1988.

 

ALLEGATO I

DETERMINAZIONE DEL TENORE IN PESO DI AMIDO E DEI SUOI

PRODOTTI DI DEGRADAZIONE COMPRESO IL GLUCOSIO

     1. Oggetto e campo di applicazione

     a) Il metodo permette di determinare il tenore in peso di amido e i suoi prodotti di degradazione compreso il glucosio («Amido»).

     b) Il tenore in peso di «amido» citato al punto 1a) è uguale al valore E, come calcolato nel punto 6 del presente metodo.

 

     2. Principio

     Il campione viene disgregato con idrossido di sodio e l'amido viene scisso in unità di glucosio, con amiloglucosidasi. Il dosaggio del glucosio viene effettuato per via enzimatica.

 

     3. Reattivi (utilizzare acqua bidistillata).

     3.1. Soluzione di idrossido di sodio 0,5 N [0,5 moli/l].

     3.2. Acido acetico (glaciale) al 96% come minimo.

     3.3. Soluzione di amiloglucosidasi: immediatamente prima dell'impiego, sciogliere circa 10 mg arniloglucosidesi EC 3.2.1.3) [6 U/mg] in un ml d'acqua [1].

     3.4. Tampone trietanolamina: sciogliere 14,0 g di cloridrato di trietanolamina [cloruro di tris [2-idrossietil] ammonio] e 0,25 g di solfato di magnesio (MgSO47H2O) in 80 ml d'acqua, aggiungervi circa 5 ml di soluzione di idrossido di sodio 5 N [5 moli/l] e aggiustare il pH a 7,6 con una soluzione di idrossido di sodio 1 N [1 mole/l]. Portare a 100 ml con acqua.

Questo tampone si conserva per almeno 4 settimane a 4 °C.

     3.5. Soluzione di NADP (Nicotinammine-adenina-dinucleotide fosfato, sale disodico): sciogliere 60 mg di NADP in 6 ml di acqua. Questa soluzione si conserva per almeno 4 settimane a 4 °C.

     3.6. Soluzione di ATP (Adenosina-5 -trifosfato, sale disodico): sciogliere 300 mg di ATP 3H2O e 300 mg di idrogenocarbonato di sodio (NaHCO3) in 6 ml di acqua. Questa soluzione si conserva per almeno 4 settimane a 4 °C.

     3.7. Sospensione di HK/G6P-DH [HK (EC 2.7.1.1 (esochinasi)] e [G6P-DH (glucosio-6-fosfato deidrogenasi)] (EC 1.1.49): mettere in sospensione 280 U di HK e 140 U di G6P-DH in 1 ml di soluzione di solfato di ammonio (C = 3,2 moli/l). Tale sospensione di conserva almeno un anno a 4 °C.

 

     4. Apparecchiatura

     4.1. Agitatore magnetico con bagnomaria a 60 °C.

     4.2. Barrette magnetiche.

     4.3. Spettrofotometro UV, munito di una vaschetta di 1 cm.

     4.4. Pipette per l'analisi enzimatica.

 

     5. Procedimento

 

(Omissis)

 

ALLEGATO II

DETERMINAZIONE DEL TENORE IN AMIDI, FECOLE, DESTRINE E ALTRI AMIDI

MODIFICATI, CONTENUTI NELLE MERCI DELLE SOTTOVOCI DA 3505 20 10 A 3505 20

90 DELLA NOMENCLATURA COMBINATA E IN SOSTANZE AMIDACEE CONTENUTE NELLE

MERCI DELLE SOTTOVOCI DA 3809 10 10 A 3809 10 90 DELLA NOMENCLATURA

COMBINATA

 

     I. Principio

     L'amido, per idrolisi acida, è trasformato in zuccheri riduttori che sono dosati volumetricamente mediante il liquido di Fehling.

 

     II. Apparecchiatura e reattivi

     1. Pallone di circa 250 ml,

     2. Pallone tarato di 200 ml,

     3. Buretta di 25 ml,

     4. Acido cloridrico di densità 1,19, p.a.,

     5. Soluzione di potassa caustica,

     6. Carbone decolorante,

     7. Liquido di Fehling,

     8. Soluzione di bleu di metilene all'1%.

 

     III. Procedimento

     In un pallone di circa 250 ml introdurre un campione corrispondente ad una quantità d'amido di circa 1 grammo. Aggiungere 100 ml di acqua distillata e 2 ml di acido cloridrico. Portare a ebollizione a riflusso per 3 ore. Travasare il contenuto del pallone nonché il prodotto della sciacquatura in un pallone tarato di 200 ml, aggiungendovi la soluzione di potassa caustica fino ad ottenere una reazione leggermente acida. Completare il volume fino a 200 ml mediante acqua distillata e filtrare il tutto su un po' di carbone decolorante. Successivamente versare la soluzione in una buretta e ridurre 10 ml di liquido di Fehling secondo il metodo seguente: in un pallone a fondo piatto di circa 250 ml versare 10 ml di liquido di Fehling [5 ml di soluzione A e 5 ml di soluzione B]. Agitare fino ad ottenere una soluzione limpida, poi aggiungere 40 ml di acqua distillata e una piccola quantità di quarzo o di pietra pomice. Collocare il pallone su una piastra di amianto di forma quadrata recante al centro un'apertura circolare del diametro di circa 6 cm e posta a sua volta su un reticolo metallico. Riscaldare il pallone in modo che il liquido entri in ebollizione dopo 2 minuti circa. Mediante una buretta aggiungere, a più riprese, al liquido in ebollizione, quantitativi di soluzione zuccherina finché il colore azzurro del liquido di Fehling diventi appena percettibile; aggiungere poi come indicatore 2 o 3 gocce di soluzione di bleu di metilene. Completare la titolazione aggiungendo goccia a goccia un nuovo quantitativo della soluzione zuccherina fino alla scomparsa del colore azzurro dell'indicatore. Per maggior precisione, ripetere la titolazione nelle stesse condizioni, aggiungendo però in una sola volta quasi tutta la soluzione zuccherina necessaria alla riduzione del liquido di Fehling. In questa seconda titolazione, la riduzione del liquido di Fehling deve avvenire perciò entro 3 minuti. Continuare l'ebollizione per 2 minuti esatti. Completare la titolazione aggiungendo goccia a goccia durante il terzo minuto fino alla scomparsa del colore azzurro dell'indicatore. La percentuale in peso d'amido del campione è espressa dalla seguente formula:

(Omissis)

 

 

     IV. Preparazione del liquido di Fehling

     Soluzione A: sciogliere, in un pallone tarato, mediante acqua distillata, 69,278 g di solfato di rame cristallizzato puro per analisi (Cu SO4 7 5 H2O) esente da ferro, e portare la soluzione al volume di 1 litro mediante acqua distillata. Il titolo esatto di questa soluzione dovrà essere verificato mediante determinazione quantitativa del rame.

     Soluzione B: sciogliere, in un pallone tarato, mediante acqua distillata, 100 g di idrossido di sodio e 346 g di bitartrato di sodio e di potassio (sale di Seignette) e portare la soluzione al volume di 1 litro mediante acqua distillata. Le due soluzioni A e B devono essere mescolate in volume uguale immediatamente prima di essere impiegate. Seguendo il procedimento di cui al punto III, 10 ml di liquido di Fehling [5 ml di soluzione A e 5 ml di soluzione B] risultano completamente ridotti da 0,04945 g di destrosio anidro.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 900/2008.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 203/98.