§ 1.6.B79 - Regolamento 26 marzo 1973, n. 879.
Regolamento (CEE) n. 879/73 del Consiglio relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/03/1973
Numero:879


Sommario
Art. 1.      Per il calcolo degli aiuti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1969/71, accordati alle associazioni riconosciute di produttori, in seguito denominate "associazioni", sono presi in [...]
Art. 2.      Il valore dei prodotti commercializzati da un'associazione viene calcolato per ciascuna varietà moltiplicando
Art. 3.      Per il cacolo della produzione media di cui all'articolo 2, primo trattino, la produzione commercializzata dai produttori aderenti, distinta per varietà, viene determinata per ciascuno dei tre [...]
Art. 4.      Per il calcolo del prezzo medio di cui all'articolo 2, secondo trattino, il prezzo medio ottenuto dai produttori aderenti viene determinato per ciascuno dei tre anni civili precedenti quello [...]
Art. 5.      1. L'importo delle spese di gestione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1696/71, considerate per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto concesso alle associazioni, deve essere [...]
Art. 6. 
Art. 13.      Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, unitamente alla prima domanda di rimborso, un attestato della data di costituzione e della data di riconoscimento dell'associazione
Art. 14.      La Commissione decide in una o più volte in merito alle domande di rimborso, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 [...]
Art. 15.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.B79 - Regolamento 26 marzo 1973, n. 879. [1]

Regolamento (CEE) n. 879/73 del Consiglio relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo.

(G.U.C.E. 31 marzo 1973, n. L 86).

 

TITOLO I

Aiuto per la costituzione e il funzionamento

 

Art. 1.

     Per il calcolo degli aiuti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1969/71, accordati alle associazioni riconosciute di produttori, in seguito denominate "associazioni", sono presi in considerazione:

     - i produttori che siano membri dell'associazione alla data del suo riconoscimento e che ne siano stati membri durante tutto l'anno per il quale è chiesto l'aiuto;

     - i produttori che abbiano aderito all'associazione dopo la data del suo riconoscimento e che ne siano stati membri durante gli ultimi nove mesi dell'anno per il quale è chiesto l'aiuto.

 

     Art. 2.

     Il valore dei prodotti commercializzati da un'associazione viene calcolato per ciascuna varietà moltiplicando:

     - la produzione media di cui all'articolo 8, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1696/71, determinata in conformità all'articolo 3 ed espressa per 100 kg netti, per

     - il prezzo medio di cui all'articolo 8, secondo comma, secondo trattino, dello stesso regolamento determinato in conformità all'articolo 4 e calcolato per 100 kg netti.

 

     Art. 3.

     Per il cacolo della produzione media di cui all'articolo 2, primo trattino, la produzione commercializzata dai produttori aderenti, distinta per varietà, viene determinata per ciascuno dei tre anni civili precedenti quello della loro adesione:

     - sulla base dei documenti commerciali e contabili disponibili aventi valore probante, o

     - in mancanza di tali titoli giustificativi, moltiplicando la superficie adibita alla produzione delle anzidette varietà, in ciascuno dei tre anni, per la resa media per ciascuno degli anni corrispondenti constatata dai servizi competenti degli Stati membri nella regione di produzione riconosciuta.

 

     Art. 4.

     Per il calcolo del prezzo medio di cui all'articolo 2, secondo trattino, il prezzo medio ottenuto dai produttori aderenti viene determinato per ciascuno dei tre anni civili precedenti quello della loro adesione:

     - sulla base dei documenti commerciali e contabili disponibili aventi valore probante o

     - in mancanza di tali titoli giustificativi, sulla base dei prezzi praticati per le varietà in questione, rilevati dai servizi competenti degli Stati membri nella regione di produzione riconosciuta.

 

     Art. 5.

     1. L'importo delle spese di gestione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1696/71, considerate per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto concesso alle associazioni, deve essere stabilito sulla base di documenti commerciali e contabili aventi valore provante ed essere approvato dalle autorità competenti dello Stato membro.

     2. le spese di gestione da considerare sono determinate conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1696/71.

 

     Art. 6. [2]

     Le organizzazioni di produttori nonché le associazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1 luglio 1977 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1696/71 beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento soltanto se abbiano a sostenere delle spese per adeguarsi alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

 

TITOLO II [3]

Aiuti destinati alla riconversione varietale

e alla ristrutturazione delle piantagioni

 

     Artt. 7. - 12. [4]

 

TITOLO III

Disposizioni generali

 

     Art. 13.

     Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, unitamente alla prima domanda di rimborso, un attestato della data di costituzione e della data di riconoscimento dell'associazione.

 

     Art. 14.

     La Commissione decide in una o più volte in merito alle domande di rimborso, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

 

     Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 18 del regolamento (CE) n. 1952/2005, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2254/77.

[3] Titolo abrogato dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2254/77.

[4] Titolo abrogato dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2254/77.