Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 18/05/1972 |
Numero: | 1037 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto soltanto per le superfici situate nel proprio territorio |
Art. 3. 1. Gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni e di registrazione delle superfici piantate |
Art. 4. Le superfici piantate per le quali l'aiuto è stato richiesto debbono avere una densità normale di piante atre alla produzione |
Art. 5. |
Art. 6. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.B75 - Regolamento 18 maggio 1972, n. 1037. [1]
Regolamento (CEE) n. 1037/72 del Consiglio che fissa le norme generali relative alla concessione e al finanziamento dell'aiuto ai produttori di luppolo.
(G.U.C.E. 20 maggio 1972, n. L 118).
Le norme generali definite negli articolo seguenti sono applicabili all'aiuto che può essere consesso ai produttori di luppolo secondo gli articoli 12 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 1696/71.
1. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto soltanto per le superfici situate nel proprio territorio.
2. L'aiuto viene concesso, su domanda presentata dal produttore, in modo da assicurare la parità di trattamento dei beneficiari, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella Comunità.
1. Gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni e di registrazione delle superfici piantate.
2. Gli Stati membri fanno controllare:
a) l'esattezza delle dichiarazioni delle superfici piantate, presentate dai produttori,
b) le superfici sulle quali è stato effettuato il raccolto. Le associazioni di produttori non possono essere incaricate a effettuare tale controllo.
Le superfici piantate per le quali l'aiuto è stato richiesto debbono avere una densità normale di piante atre alla produzione.
1. L'aiuto di cui gli articoli 12 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 1696/71 risponde alla nozione d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
2. Le spese risultanti dall'aiuto di cui al paragrafo 1 corrispondono agli importi versati conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e alle relative disposizioni di applicazione.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 18 del regolamento (CE) n. 1952/2005, con la decorrenza ivi indicata.
[2] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1604/91.
[3] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1604/91.