§ 1.6.957 – Regolamento 21 febbraio 1994, n. 399.
Regolamento 399/94/CE del Consiglio del 21 febbraio 1994 relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/02/1994
Numero:399


Sommario
Art. 1.      Le misure specifiche che si riferiscono alla qualità delle uve secche prodotte nella Comunità e di cui ai codici NC 0806 20 10 e 0806 20 30 sono adottate in conformità con la procedura di cui [...]
Art. 2.      1. Le misure di cui all'articolo 1 sono affidate ad associazioni rappresentative dei vari settori d'attività del settore, che garantiscano la buona esecuzione delle azioni proposte. La [...]
Art. 3.      Le spese derivanti dalle misure di cui all'articolo 1 si considerano come interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 4.      Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.957 – Regolamento 21 febbraio 1994, n. 399.

Regolamento 399/94/CE del Consiglio del 21 febbraio 1994 relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche.

(G.U.C.E. 25 febbraio 1994, n. L 54).

 

Art. 1.

     Le misure specifiche che si riferiscono alla qualità delle uve secche prodotte nella Comunità e di cui ai codici NC 0806 20 10 e 0806 20 30 sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 4 [1].

     Tali misure prevedono, in particolare:

     - in materia di qualità:

     a) azioni di formazione professionale,

     b) azioni di miglioramento delle condizioni di trasporto e di magazzinaggio,

     c) azioni per la messa a punto tecnica di nuovi parametri di qualità e di classificazione e la messa a punto di processi efficaci per le operazioni di essiccazione, pulitura, cernita e magazzinaggio nell'azienda o nella fabbrica;

     [- in materia di promozione:

     d) uno studio del mercato europeo,

     e) un programma di informazione concernente la specificità del prodotto comunitario, basato sui risultati delle suddette azioni.] [2]

 

     Art. 2.

     1. Le misure di cui all'articolo 1 sono affidate ad associazioni rappresentative dei vari settori d'attività del settore, che garantiscano la buona esecuzione delle azioni proposte. La rappresentatività delle associazioni è valutata in funzione dell'obiettivo perseguito.

     [Tuttavia, le azioni di cui ai punti d) ed e) possono essere realizzate dalla Commissione.] [3]

     2. La Comunità partecipa per il 70% al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1.

     Tuttavia, per quanto riguarda le misure di cui ai punti a) dell'articolo 1, la partecipazione comunitaria può essere portata, rispettivamente, al 90%, 100% e al 100%. [4]

 

     Art. 3.

     Le spese derivanti dalle misure di cui all'articolo 1 si considerano come interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Tali interventi sono finanziati dal FEAOG, sezione «garanzia».

 

     Art. 4.

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Paragrafo modificato dell’art. 15 del regolamento (CE) n. 2826/2000 e così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 386/2005.

[2] Trattino abrogato dell’art. 15 del regolamento (CE) n. 2826/2000.

[3] Comma abrogato dell’art. 15 del regolamento (CE) n. 2826/2000.

[4] Paragrafo così modificato dell’art. 15 del regolamento (CE) n. 2826/2000.