§ 1.6.950 - Regolamento 16 novembre 1994, n. 2790.
Regolamento 2790/94/CE della Commissione del 16 novembre 1994 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/11/1994
Numero:2790


Sommario
Art. 1.      1. L'esonero dei dazi d'importazione previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92 è concesso su presentazione del certificato d'importazione recante le diciture speciali indicate al [...]
Art. 2.      1. Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92 è concesso su presentazione [...]
Art. 3.      1. L'aiuto viene pagato dietro presentazione di un «certificato di aiuto» utilizzato integralmente.
Art. 4.      1. I bilanci previsionali di approvvigionamento sono predisposti separatamente per i prodotti destinati alle industrie di trasformazione o confezionamento e per i prodotti destinati al consumo [...]
Art. 5.      1. I certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti.
Art. 6.      1. Fermo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 3, paragrafo 6 e dell'articolo 8, le autorità competenti accettano la domanda di certificato [...]
Art. 7.      1. Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono presentati alle autorità doganali, per [...]
Art. 8.      1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale metta in luce un aumento significativo, per un dato prodotto, delle domande di certificati d'importazione, di certificati di esonero [...]
Art. 8 bis. 
Art. 9.      1. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti intesi a verificare l'effettiva ripercussione dei benefici risultanti dall'esonero dai dazi d'importazione o dalla concessione [...]
Art. 10.      1. Salvo casi di forza maggiore, qualora l'operatore non rispetti le obbligazioni assunte a norma dell'articolo 5, e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, [...]
Art. 11.      1. Qualora un trasformatore dichiari, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'intenzione di esportare o spedire prodotti trasformati, le autorità competenti gli attribuiscono, entro i limiti [...]
Art. 12.      1. I controlli fisici effettuati nelle isole Canarie all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione, della spedizione, della riesportazione e della rispedizione dei prodotti [...]
Art. 13.      In casi particolari e per quanto necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, fermo il disposto degli articoli 10 e 15, la costituzione di [...]
Art. 14.      La Spagna adotta le modalità complementari necessarie alla gestione e al controllo in tempo reale del regime specifico di approvvigionamento e all'accertamento dei quantitativi di prodotti [...]
Art. 15.      1. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti possono rilasciare ad un operatore che ne faccia richiesta e che abbia [...]
Art. 16.      1. Il regolamento (CEE) n. 1695/92 è abrogato.
Art. 17.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 dicembre 1994.


§ 1.6.950 - Regolamento 16 novembre 1994, n. 2790.

Regolamento 2790/94/CE della Commissione del 16 novembre 1994 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli.

(G.U.C.E. 17 novembre 1994, n. L 296).

TITOLO I

Importazione dai paesi terzi

CAPO I

Importazione di prodotti soggetti alla

presentazione di un titolo d'importazione

 

Art. 1.

     1. L'esonero dei dazi d'importazione previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92 è concesso su presentazione del certificato d'importazione recante le diciture speciali indicate al paragrafo 3.

     2. Il certificato d'importazione viene rilasciato, su domanda degli interessati e nei limiti del bilancio, dalle autorità competenti designate dalla Spagna.

Detto certificato è compilato secondo il formulario di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

     3. La domanda di certificato e il certificato stesso recano:

     a) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti:

     - «prodotto destinato alle industrie di trasformazione o confezionamento», secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

     - «prodotto destinato al consumo diretto», secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

     - «bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1601/92»;

     b) nella casella 24, le diciture «esonero dai dazi d'importazione» e «certificato da utilizzare nelle isole Canarie»;

     c) nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

     4. Ai fini dell'applicazione del regime, i dazi d'importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel certificato d'importazione. La tolleranza del 5 % prevista dal regolamento (CEE) n. 3719/88 è ammessa condizionatamente al pagamento dei pertinenti dazi d'importazione.

CAPO II

Importazione di prodotti non soggetti alla

presentazione di un certificato d'importazione

 

     Art. 2.

     1. Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92 è concesso su presentazione del «certificato di esonero».

     2. Il certificato di esonero è compilato sul formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Fermo il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, l'articolo 10, gli articoli da 13 a 16, gli articoli 19, 20 e 21, gli articoli da 24 a 31, l'articolo 33, paragrafi 1 e 3 gli articoli da 34 a 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

     3. La dicitura «certificato di esonero» deve apparire, stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

     4. Il certificato di esonero viene rilasciato, su domanda degli interessati e nei limiti del bilancio, dalle autorità competenti designate dalla Spagna.

     5. La domanda di certificato di esonero e il certificato stesso recano quanto segue:

     a) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti:

     - «prodotto destinato alle industrie di trasformazione o condizionamento», in osservanza dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

     - «prodotto destinato al consumo diretto», in osservanza dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d);

     b) nella casella 24, le diciture «esonero dai dazi d'importazione» e «certificato da utilizzare nelle isole Canarie»;

     c) nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

TITOLO II

Approvvigionamento comunitario

 

     Art. 3.

     1. L'aiuto viene pagato dietro presentazione di un «certificato di aiuto» utilizzato integralmente.

La presentazione del certificato di aiuto funge da domanda di aiuto e deve avvenire, tranne in caso di forza maggiore, entro i venti giorni successivi alla data d'imputazione del certificato stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è diminuito del 5 % per ogni giorno supplementare [1].

Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro cinquanta giorni dalla data di presentazione del certificato utilizzato, tranne nei seguenti casi:

     a) forza maggiore, oppure

     b) avvio di un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto. In questa ipotesi, il pagamento ha luogo soltanto previo riconoscimento del diritto all'aiuto.

     2. Il certificato di aiuto è compilato sul formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88. Fermo il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, l'articolo 10, gli articoli da 13 a 16, gli articoli 19, 20 e 21, gli articoli da 24 a 31, l'articolo 33, paragrafi 1 e 3 e gli articoli da 34 a 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

     3. La dicitura «certificato di aiuto» deve apparire, stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

Le caselle 7 ed 8 del certificato vanno barrate totalmente.

     4. La domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano:

     a) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti:

     - «prodotto destinato alle industrie di trasformazione o confezionamento», secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

     - «prodotto destinato al consumo diretto», secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

     - «animali vivi destinati all'ingrasso, introdotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1601/92»;

     b) nella casella 24, la dicitura «certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie»;

     c) nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

     5. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda di certificato di aiuto.

     6. Il certificato di aiuto viene rilasciato, su richiesta degli interessati e nei limiti del bilancio, dalle autorità competenti designate dalla Spagna.

     7. Il fatto costitutivo del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione integrale del certificato di aiuto da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo secondo il disposto degli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione.

TITOLO III

Disposizioni comuni e ripercussione

del beneficio fino all'utente finale

 

     Art. 4.

     1. I bilanci previsionali di approvvigionamento sono predisposti separatamente per i prodotti destinati alle industrie di trasformazione o confezionamento e per i prodotti destinati al consumo diretto; detti bilanci possono venir riveduti in corso d'anno.

     2. Le autorità competenti procedono, su richiesta della Commissione, all'esecuzione di studi settoriali finalizzati alla predisposizione dei bilanci.

 

     Art. 5.

     1. I certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti.

     2. Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l'iscrizione nel registro.

Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:

     a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi, ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale;

     b) essere in grado di svolgere le sue attività nelle isole Canarie;

     c) offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nelle isole Canarie, valide garanzie circa la ripercussione del beneficio concesso fino all'utilizzazione finale e al consumatore;

     d) obbligarsi a quanto segue, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso:

     - a comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;

     - ad operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;

     - a presentare domande di certificati in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;

     - a non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né a smerciare i prodotti disponibili, a prezzi anormalmente bassi.

     3. Il trasformatore che intenda esportare o spedire prodotti trasformati ottenuti da materie prime cui si applica il regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere una tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano indiscriminatamente a tutti gli operatori stabiliti nella Comunità.

 

     Art. 6.

     1. Fermo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 3, paragrafo 6 e dell'articolo 8, le autorità competenti accettano la domanda di certificato presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l'originale o la copia certificata conforme della fattura d'acquisto e l'originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti:

     - polizza di carico o lettera di trasporto aereo, e

     - certificato d'origine per i prodotti di paesi terzi, o documenti di cui all'articolo 311, lettera c) o, rispettivamente, all'articolo 315 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (documento T 2 o T 2 L) per i prodotti comunitari.

La fattura d'acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente il certificato.

     2. La validità del certificato è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari e in considerazione di gravi ed imprevedibili difficoltà che possono incidere sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare la validità, non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del certificato.

 

     Art. 7.

     1. Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono presentati alle autorità doganali, per l'espletamento delle opportune formalità, entro sei giorni lavorativi dalla data di sbarco della merce.

     2. La merce va presentata in lotti separati, corrispondenti ai singoli certificati presentati.

I certificati vengono integralmente imputati all'atto dell'espletamento delle formalità doganali [2].

     3. I certificati non sono cedibili.

 

     Art. 8.

     1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale metta in luce un aumento significativo, per un dato prodotto, delle domande di certificati d'importazione, di certificati di esonero o di certificati di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti segnalano senza indugio tale situazione alla Commissione, fornendole tutte le pertinenti informazioni circa il fabbisogno di approvvigionamento delle isole Canarie.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti, adotta i provvedimenti necessari per garantire l'approvvigionamento in prodotti essenziali delle isole Canarie, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.

     2. Fermi restando i necessari provvedimenti adottati in caso di limitazione del rilascio di titoli e certificati, le autorità competenti applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano, previa consultazione delle autorità spagnole, ferme restando le disposizioni particolari da adottare per ovviare a difficoltà di rilievo in un determinato settore.

 

     Art. 8 bis. [3]

     Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni del mercato delle isole Canarie o lo sviluppo di azioni di carattere speculativo suscettibili di nuocere al buon funzionamento del regime specifico d'approvvigionamento, le autorità competenti fissano una quantità massima per ogni domanda di certificato.

Le autorità competenti comunicano immediatamente alla Commissione i casi di applicazione del presente articolo.

 

     Art. 9.

     1. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti intesi a verificare l'effettiva ripercussione dei benefici risultanti dall'esonero dai dazi d'importazione o dalla concessione dell'aiuto comunitario; a tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

     2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 e le loro eventuali modificazioni sono comunicati alla Commissione.

 

     Art. 10.

     1. Salvo casi di forza maggiore, qualora l'operatore non rispetti le obbligazioni assunte a norma dell'articolo 5, e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti procedono a quanto segue:

     - esigono dal titolare del certificato d'importazione, del certificato di esonero o del certificato di aiuto il rimborso del beneficio concesso; e

     - sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Il beneficio di cui al primo trattino è pari all'importo corrispondente all'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto.

     2. Salvo casi di forza maggiore, qualora il titolare di un certificato non effettui la prevista importazione o introduzione, il suo diritto di richiedere titoli o certificati è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del titolo o certificato di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi titoli o certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del beneficio da concedere.

Per motivi debitamente comprovati alle autorità competenti, queste possono consentire che ai quantitativi importati o introdotti venga applicata una tolleranza per difetto del 5 %.

     3. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale utilizzazione o dall'annullamento dei titoli o certificati rilasciati, ovvero dal recupero del beneficio.

 

     Art. 11.

     1. Qualora un trasformatore dichiari, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'intenzione di esportare o spedire prodotti trasformati, le autorità competenti gli attribuiscono, entro i limiti dei quantitativi indicati all'allegato II, un quantitativo massimo di prodotti che può esportare o spedire annualmente.

     2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia loro validamente dimostrato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie.

     3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi indicati all'allegato II, possono dar luogo ad un'esportazione o ad una spedizione tradizionale, devono conformarsi, per quanto di ragione, alle condizioni previste dal regime di perfezionamento attivo e dal regime della trasformazione sotto controllo doganale, precisate dagli articoli 114, 130 e 131 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dal regolamento (CEE) n. 2454/93, salve tutte le abituali manipolazioni.

     4. Le autorità competenti comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative alle esportazioni e alle spedizioni effettuate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, nonché le informazioni relative alle autorizzazioni concesse in base al paragrafo 2 del presente articolo.

 

     Art. 12.

     1. I controlli fisici effettuati nelle isole Canarie all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione, della spedizione, della riesportazione e della rispedizione dei prodotti agricoli devono concernere un campione rappresentativo pari almeno al 10 % dei titoli o certificati presentati a norma dell'articolo 7.

I controlli fisici sono effettuati attenendosi, in quanto compatibili, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio.

     2. Per i prodotti elencati nell'allegato I, i controlli devono concernere un campione rappresentativo pari almeno al 20 % dei titoli o certificati presentati a norma dell'articolo 7.

     3. Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate.

 

     Art. 13.

     In casi particolari e per quanto necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, fermo il disposto degli articoli 10 e 15, la costituzione di cauzioni di importi pari all'entità del beneficio concesso.

 

     Art. 14.

     La Spagna adotta le modalità complementari necessarie alla gestione e al controllo in tempo reale del regime specifico di approvvigionamento e all'accertamento dei quantitativi di prodotti agricoli per i quali vengono richiesti e rilasciati titoli d'importazione nelle isole Canarie o di esportazione dalle stesse.

Le autorità spagnole comunicano senza indugio alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono adottare in applicazione del primo comma.

 

     Art. 15.

     1. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti possono rilasciare ad un operatore che ne faccia richiesta e che abbia sollecitato l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, un titolo o un certificato alle condizioni previste all'articolo 6, purché la domanda di titolo o di certificato sia stata presentata conformemente al disposto del paragrafo 1 del medesimo articolo 6.

Il rilascio del titolo o del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione.

     2. I titoli e i certificati rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 1695/92 e non integralmente utilizzati prima della scadenza possono venir sostituiti, per i quantitativi residui, secondo le modalità indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero essere annullati, con svincolo della cauzione.

 

     Art. 16.

     1. Il regolamento (CEE) n. 1695/92 è abrogato.

     2. Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione procederà ad una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, dell'esecuzione delle procedure di controllo di cui all'articolo 12. Sulla base dell'esperienza acquisita, la Commissione adotterà le modificazioni eventualmente necessarie, secondo le procedure appropriate.

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 dicembre 1994.

 

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

FISICO IN MISURA NON INFERIORE AL 20%

(articolo 12, paragrafo 2)

     1. Carni bovine:

     - fresche o refrigerate del codice NC 0201,

     - congelate del codice NC 0202.

 

     2. Vini da tavola del codice NC ex 2204.

 

     3. Prodotti lattiero-caseari:

     - latte liquido del codice NC 0401,

     - latte concentrato o in polvere del codice NC 0402,

     - burro del codice NC 0405,

     - formaggi dei codici NC 0406 30, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 77, 0406 90 79, 0406 90 81, 0406 90 89,

     - preparazioni lattee:

per i bambini del codice NC 2106 90 91,

senza grassi animali del codice NC 1901 90 90.

 

ALLEGATO II [4]

QUANTITA' MASSIME ANNUALI DI PRODOTTI TRASFORMATI

CHE POSSONO ESSERE ESPORTATE O SPEDITE

(articoli 5, paragrafo 3, e 11)

(Omissis)

 

_____________________

    (1) Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1620/1999.

    (2) Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1620/1999.

    (3) Articolo aggiunto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2883/94.

    (4) Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 825/98.

 

 


(1) Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1620/1999.


(2) Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1620/1999.


(3) Articolo aggiunto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2883/94.


(4) Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 825/98.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1620/1999.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1620/1999.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2883/94.

[4] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 825/98.