§ 1.6.895 - Regolamento 13 maggio 1992, n. 1226.
Regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:13/05/1992
Numero:1226


Sommario
Art. 1.      1. Per i prodotti e i paesi di origine indicati in allegato gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi messi in libera pratica e i rispettivi valori.
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.895 - Regolamento 13 maggio 1992, n. 1226.

Regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 14 maggio 1992, n. L 128).

 

Art. 1.

     1. Per i prodotti e i paesi di origine indicati in allegato gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi messi in libera pratica e i rispettivi valori.

     2. Per i prodotti messi in libera pratica dal martedì di una data settimana al lunedì della settimana successiva, la comunicazione è effettuata entro il lunedì successivo [1].

     3. Se nel corso di uno dei periodi di cui al paragrafo 2 non è stata effettuata alcuna immissione in libera pratica, lo Stato membro ne informa la Commissione a mezzo telescritto da inviarsi nei giorni indicati nel medesimo.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO [2]

(Omissis)

 

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1595/92.

[2] Allegato sostituito dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1032/93 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2480/96.