Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 13/05/1992 |
Numero: | 1226 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per i prodotti e i paesi di origine indicati in allegato gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi messi in libera pratica e i rispettivi valori. |
Art. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.895 - Regolamento 13 maggio 1992, n. 1226.
Regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
(G.U.C.E. 14 maggio 1992, n. L 128).
1. Per i prodotti e i paesi di origine indicati in allegato gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi messi in libera pratica e i rispettivi valori.
2. Per i prodotti messi in libera pratica dal martedì di una data settimana al lunedì della settimana successiva, la comunicazione è effettuata entro il lunedì successivo [1].
3. Se nel corso di uno dei periodi di cui al paragrafo 2 non è stata effettuata alcuna immissione in libera pratica, lo Stato membro ne informa la Commissione a mezzo telescritto da inviarsi nei giorni indicati nel medesimo.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO [2]
(Omissis)
[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1595/92.
[2] Allegato sostituito dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1032/93 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2480/96.