Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 16/01/1969 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. I prezzi di vendita dei prodotti di cui all'articolo 1 |
Art. 3. 1. Sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e alla stipulazione dei contratti di vendita solo gli interessati che abbiano garantito l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione [...] |
Art. 4. Se i prezzi di vendita sono fissati forfettariamente in anticipo, detta fissazione si effettua tenendo conto in particolare della situazione del mercato e dei prezzi dei prodotti concorrenziali |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 1.6.704 - Regolamento 16 gennaio 1969, n. 98. [1]
Regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento.
(G.U.C.E. 21 gennaio 1969, n. L 14).
1. Lo smercio dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento può essere deciso soltanto:
a) se i prodotti sono destinati ad un impiego particolare, ovvero
b) se i prodotti sono destinati all'esportazione, ovvero
c) in caso di smercio senza destinazione specifica che non comporti il rischio di una perturbazione del mercato, tenuto conto in particolare del livello dei prezzi medi del mercato dei bovini adulti nella Comunità e negli Stati membri, constatati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1892/87, ovvero
d) se l'uscita dall'ammasso risponde ad una necessità tecnica.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono essere previste condizioni particolari per garantire che i prodotti non siano deviati dalla loro destinazione e per tener conto delle esigenze proprie di queste vendite.
In particolare, tali condizioni possono prevedere la costituzione di una cauzione intesa ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, che rimane acquisita, in tutto o in parte, se gli impegni non sono rispettati o lo sono soltanto parzialmente.
1. I prezzi di vendita dei prodotti di cui all'articolo 1:
- sono stabiliti nel quadro di una procedura di aggiudicazione annunciata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, oppure
- sono fissati forfettariamente in anticipo.
2. La parità di trattamento degli interessati quanto alla ricevibilità della loro offerta è assicurata, a prescindere dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.
1. Sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e alla stipulazione dei contratti di vendita solo gli interessati che abbiano garantito l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un deposito cauzionale che resta acquisito in tutto o in parte se questi impegni non sono rispettati o lo sono solo parzialmente.
Eccezionalmente, si puo derogare a questa norma quando le condizioni particolari di vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo lo giustificano.
2. Gli aggiudicatari sono scelti, nell'ordine, in base alle offerte più vantaggiose per la Comunità.
3. In ogni caso, si puo non dare seguito ad una procedura di aggiudicazione.
Se i prezzi di vendita sono fissati forfettariamente in anticipo, detta fissazione si effettua tenendo conto in particolare della situazione del mercato e dei prezzi dei prodotti concorrenziali.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 49 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3290/94.