§ 1.6.566 - Regolamento 14 giugno 1996, n. 1080.
Regolamento (CE) n. 1080/96 della Commissione che definisce un metodo di riferimento per la rivelazione della presenza di coliformi nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/06/1996
Numero:1080


Sommario
Art. 1.      Per la rivelazione della presenza di coliformi nel burro, nel latte scremato in polvere, nella caseina e nei caseinati deve essere applicato il metodo d'analisi di riferimento specificato [...]
Art. 2.      Per la rivelazione della presenza di coliformi possono essere applicati metodi correnti purché garantiscono, riguardo ai risultati, una precisione equivalente a quella del metodo di riferimento [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.566 - Regolamento 14 giugno 1996, n. 1080.

Regolamento (CE) n. 1080/96 della Commissione che definisce un metodo di riferimento per la rivelazione della presenza di coliformi nel burro, nel latte scremato in polvere, nella caseina e nei caseinati.

(G.U.C.E. 15 giugno 1996, n. L 142).

 

Art. 1.

     Per la rivelazione della presenza di coliformi nel burro, nel latte scremato in polvere, nella caseina e nei caseinati deve essere applicato il metodo d'analisi di riferimento specificato nell'allegato.

 

     Art. 2.

     Per la rivelazione della presenza di coliformi possono essere applicati metodi correnti purché garantiscono, riguardo ai risultati, una precisione equivalente a quella del metodo di riferimento specificato nell'allegato. In particolare, i metodi correnti devono garantire un sufficiente limite di rivelazione. Inoltre, essi non devono produrre risultati falso-positivi. Se ciò avviene, i risultati positivi dovranno essere confermati applicando il metodo di riferimento.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1 ottobre 1996.

 

ALLEGATO

METODO DI RIFERIMENTO PER LA RIVELAZIONE DELLA

PRESENZA DI COLIFORMI NEL BURRO, NEL LATTE SCREMATO

IN POLVERE, NELLA CASEINA E NEI CASEINATI

Nel caso del burro, inoculare dei campioni corrispondenti a 1 g di burro

nel terreno di coltura.

Nel caso di latte scremato in polvere o di caseina/caseinato, inoculare dei

campioni di 0,1 g, nel terreno di coltura.

Applicare la norma IDF 73A/1985, metodo B, con le seguenti modifiche:

     1. Preparare i campioni secondo la norma IDF-122B/1992; per la caseina acida, per la preparazione dei campioni può essere applicato, in via alternativa, il metodo descritto nella norma IDF 73A/1985;

     2. Incubare e valutare soltanto tubi inoculati con campioni di 1 g (burro) o di 0,1 g (latte scremato in polvere, caseina/caseinato); non effettuare diluizioni decimali.

     Valutazione dei risultati

 

     Tre risultati negativi: requisito soddisfatto

     Due o tre risultati positivi: requisito non soddisfatto

     Due risultati negativi: analizzare altri due campioni da 1g (burro) o da 0,1 (latte scremato in polvere/caseina/caseinato) rispettivamente; il risultato è soddisfatto se gli ultimi due risultati sono negativi; diversamente, il requisito non è soddisfatto.

 

     Osservazione

     Numero di coliformi: 1/10 g di burro; 1/g di latte scremato in polvere o di caseina/caseinato, in media: i risultati che indicano che il requisito è soddisfatto sono ottenuti con una probabilità del 93%.

     Numero di coliformi: 1/g di burro; 1/0,1 g di latte scremato in polvere di caseina/caseinato, in media: i risultati che indicano che il requisito non è soddisfatto sono ottenuti con una probabilità del 91%.

     (Ipotesi: distribuzione di Poisson)