§ 1.6.549 - Regolamento 24 novembre 1995, n. 2721.
Regolamento (CE) n. 2721/95 della Commissione recante disposizioni di applicazione sui metodi di riferimento e di routine per le analisi e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/11/1995
Numero:2721


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce disposizioni d'applicazione dei metodi per le analisi chimiche, fisiche e microbiologiche del latte e dei prodotti lattiero-caseari previste dai regolamenti [...]
Art. 2.      1. Anteriormente al 1 aprile di ogni anno la Commissione redige, secondo la procedura di cui al'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, un elenco dei metodi di riferimento da applicare per [...]
Art. 3.      Ai fini delle analisi previste dai regolamenti, possono essere applicati metodi di routine, purché questi vengano adeguatamente tarati e periodicamente verificati in rapporto al metodo di [...]
Art. 4.      Nel rapporto di laboratorio sui risultati dell'analisi, vengono indicati tutti gli elementi sufficienti per poter valutare tali analisi.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.549 - Regolamento 24 novembre 1995, n. 2721.

Regolamento (CE) n. 2721/95 della Commissione recante disposizioni di applicazione sui metodi di riferimento e di routine per le analisi e la valutazione quantitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari soggetti all'organizzazione comune dei mercati.

(G.U.C.E. 25 novembre 1995, n. L 283).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce disposizioni d'applicazione dei metodi per le analisi chimiche, fisiche e microbiologiche del latte e dei prodotti lattiero-caseari previste dai regolamenti comunitari nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (in appresso denominati «i regolamenti»).

 

     Art. 2.

     1. Anteriormente al 1 aprile di ogni anno la Commissione redige, secondo la procedura di cui al'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, un elenco dei metodi di riferimento da applicare per le analisi di cui all'articolo 1. Il primo elenco è redatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Se nei regolamenti non è specificato alcun metodo di riferimento oppure se il metodo di riferimento ivi specificato è diverso da quello indicato nell'elenco cui al paragrafo 1, si applica il metodo di riferimento indicato nell'elenco.

 

     Art. 3.

     Ai fini delle analisi previste dai regolamenti, possono essere applicati metodi di routine, purché questi vengano adeguatamente tarati e periodicamente verificati in rapporto al metodo di riferimento. In caso di controversia, prevalgono i risultati ottenuti con il metodo di riferimento.

 

     Art. 4.

     Nel rapporto di laboratorio sui risultati dell'analisi, vengono indicati tutti gli elementi sufficienti per poter valutare tali analisi.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.