§ 1.6.294 - Regolamento 7 maggio 1998, n. 963.
Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione recante norme di commercializzazione per i cavolfiori e i carciofi.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/05/1998
Numero:963


Sommario
Art. 1.      1. Le norme di commercializzazione per i cavolfiori, di cui al codice NC 0704 10, e i carciofi, di cui al codice NC 0709 10 00, sono stabilite rispettivamente negli allegati I e II
Art. 2.      Il regolamento n. 23 e l'allegato I/6 del regolamento n. 58 sono abrogati
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri


§ 1.6.294 - Regolamento 7 maggio 1998, n. 963.

Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione recante norme di commercializzazione per i cavolfiori e i carciofi.

(G.U.C.E. 8 maggio 1998, n. L 135).

 

Art. 1.

     1. Le norme di commercializzazione per i cavolfiori, di cui al codice NC 0704 10, e i carciofi, di cui al codice NC 0709 10 00, sono stabilite rispettivamente negli allegati I e II.

     2. Le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

     - una lieve diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

     - per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

 

     Art. 2.

     Il regolamento n. 23 e l'allegato I/6 del regolamento n. 58 sono abrogati.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

NORMA PER I CAVOLFIORI

 

     I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

     La presente norma si applica ai cavolfiori delle varietà (cultivar) derivanti dalla specie Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis destinati ad essere consegnati al consumatore allo stato fresco, ad esclusione dei cavolfiori destinati alla trasformazione industriale.

 

     II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i cavolfiori devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

 

     A. Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le infiorescenze (teste) devono essere:

     - intere;

     - sane; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o da alterazioni tali da renderli impropri al consumo;

     - pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;

     - di aspetto fresco;

     - praticamente esenti da parassiti;

     - praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

     - prive di umidità esterna anormale;

     - prive di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei cavolfiori devono essere tali da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse;

     - l'arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

 

     B. Classificazione

     I cavolfiori sono classificati nelle tre categorie seguenti:

 

     i) Categoria «Extra»

     I cavolfiori classificati in questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà.

Le infiorescenze (teste) devono essere:

     - ben formate, resistenti, compatte;

     - di grana molto serrata;

     - di colore uniformemente bianco o leggermente paglierino (1);

     - esenti da qualsiasi difetto, ad eccezione di lievissime alterazioni dell'epidermide, purché queste non pregiudichino l'aspetto generale e le caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione del prodotto.

Inoltre, se i cavolfiori sono presentati «con foglie» o «coronati», le foglie devono avere un aspetto fresco.

 

     ii) Categoria I

     I cavolfiori di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Le infiorescenze (teste) devono essere:

     - resistenti;

     - di grana serrata;

     - di colore da bianco a bianco avorio o paglierino (1);

     - prive di difetti quali macchie, escrescenza di foglie fra i corimbi, tracce di gelo, ammaccature.

Le infiorescenze (teste) possono presentare i seguenti lievi difetti, purché essi non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

     - un lieve difetto di forma o di sviluppo;

     - un lieve difetto di colorazione;

     - una leggerissima peluria.

Inoltre, se i cavolfiori sono presentati «con foglie» o «coronati», le

foglie devono avere un aspetto fresco.

 

     iii) Categoria II

     Questa categoria comprende i cavolfiori che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Le infiorescenze (teste) possono essere:

     - leggermente deformate;

     - di grana non del tutto serrata;

     - di colorazione giallastra (1).

Esse possono presentare:

     - piccole macchie di sole;

     - al massimo cinque foglioline di color verde pallido in escrescenza;

     - una lieve peluria (ad esclusione di ogni peluria umida e grassa al tatto).

Esse possono altresì presentare due dei difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione del prodotto:

     - lievi tracce di attacco di parassiti o di malattia;

     - lievi danni superficiali da gelo;

     - leggere ammaccature.

 

(1) La commercializzazione di cavolfiori di colore diverso è tuttavia ammessa, a condizione che essi presentino le caratteristiche previste per la categoria considerata e la colorazione caratteristica della varietà in questione [1]

 

     III. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE [2]

     Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale. Il diametro minimo è fissato a 11 cm e la differenza fra il calibro massimo e minimo delle infiorescenze (teste) contenute in uno stesso imballaggio non può superare i 4 cm.

     Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura.

 

     IV. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE TOLLERANZE

     Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nello stesso imballaggio per i prodotti non rispondenti ai requisiti della categoria indicata.

 

     A. Tolleranze di qualità

 

     i) Categoria «Extra»

     E' tollerato un 5% di cavolfiori non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente rientranti nelle tolleranze di tale categoria.

 

     ii) Categoria I

     E' tollerato un 10% di cavolfiori non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente rientranti nelle tolleranze di tale categoria.

 

     iii) Categoria II

     E' tollerato un 10% di cavolfiori non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, ad esclusione dei prodotti colpiti da marciume o affetti da qualunque altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

 

     B. Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie: è tollerato un 10% di cavolfiori non conformi alle disposizioni riguardanti la calibrazione o il calibro indicato, ma corrispondenti al calibro immediatamente superiore o inferiore a quello menzionato sull'imballaggio, con un diametro di almeno 10 cm per le infiorescenze (teste) classificate nel calibro minimo previsto.

 

     V. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE

 

     A. Omogeneità

     Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente cavolfiori della stessa origine, dello stesso tipo commerciale, della stessa qualità e dello stesso calibro. In un medesimo imballaggio, le infiorescenze (teste) della categoria «Extra» devono essere inoltre di colore uniforme.

     I cavolfiori in miniatura devono essere di dimensioni ragionevolmente uniformi. Essi possono essere mescolati con altri prodotti in miniatura, diversi per tipo e origine [3].

     La parte apparente del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [4].

 

     B. Condizionamento

     I cavolfiori devono essere condizionati in maniera da assicurare una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi, recanti indicazioni commerciali è autorizzato a condizione che la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia. [5]

 

     C. Presentazione

     I cavolfiori possono essere presentati nei tre modi seguenti

     i) «con foglie»: cavolfiori rivestiti di foglie sane e verdi in numero e lunghezza sufficienti per coprire e proteggere interamente l'infiorescenza (testa). Il torsolo deve essere tagliato leggermente al di sotto delle foglie di protezione;

     ii) «defogliati»: cavolfiori privi di tutte le foglie e della parte non commestibile del torsolo. Sono ammesse al massimo cinque foglioline tenere, di colore verde pallido, intere e aderenti all'infiorescenza (testa);

     iii) «coronati»: cavolfiori ancora rivestiti di un numero di foglie sufficiente a proteggere l'infiorescenza (testa). Le foglie devono essere verdi e sane, recise al massimo 3 cm sopra la superficie dell'infiorescenza (testa). Il torsolo deve essere tagliato leggermente al di sotto delle foglie di protezione.

 

     VI. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INDICAZIONI ESTERNE

     Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

 

     A. Identificazione [6]

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

 

     B. Natura del prodotto

     - «Cavolfiori», se il contenuto non è visibile dall'esterno.

     Denominazione del tipo o della varietà commerciale, per i cavolfiori di colore diverso, di cui al titolo II, parte B, nota (1) [7].

 

 

     C. Origine del prodotto

     - Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

 

     D. Caratteristiche commerciali

     - Categoria.

     - Calibro, espresso con i diametri minimo e massimo, o numero di pezzi.

     - se del caso, "mini-cavolfiori", "baby-cavolfiori" o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura. Quando diversi tipi di prodotti in miniatura sono mescolati nello stesso imballaggio, l'indicazione di tutti i prodotti presente è obbligatoria, come anche l'indicazione delle origini rispettive [8].

 

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

 

     Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet. [9]

 

 

ALLEGATO II

NORMA PER I CARCIOFI

 

     I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

     La presente norma si applica ai capolini dei carciofi delle varietà (cultivar) derivanti dalla specie Cynara scolymus L. destinati ad essere consegnati al consumatore allo stato fresco, ad esclusione dei carciofi destinati alla trasformazione industriale.

 

     II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i carciofi devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

 

     A. Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i carciofi devono essere:

     - interi;

     - sani; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume o da alterazioni tali da renderli impropri al consumo;

     - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

     - di aspetto fresco, in particolare senza alcun segno di avvizzimento;

     - praticamente esenti da parassiti;

     - praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti;

     - privi di umidità esterna anormale;

     - privi di odore e/o sapore estranei.

I peduncoli devono presentare un taglio netto ed essere di lunghezza non

superiore a 10 cm. (Quest'ultima disposizione non si applica ai carciofi

presentati «in bouquet», ossia costituiti da un certo numero di capolini

attaccati al livello del peduncolo, nonché ai carciofi della varietà

«Spinoso»).

Lo sviluppo e lo stato dei carciofi devono essere tali da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse;

     - l'arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

 

     B. Classificazione

     I carciofi sono classificati nelle tre categorie seguenti.

 

     i) Categoria «Extra»

     I carciofi classificati in questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare le caratteristiche della Varietà e/o del tipo commerciale. Le brattee centrali devono essere ben serrate in funzione delle caratteristiche della varietà.

Essi non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali dell'epidermide delle brattee, purché esse non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

I fasci vascolari della parte inferiore non devono presentare un inizio di lignificazione.

 

     ii) Categoria I

     I carciofi di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale. Le brattee centrali devono essere ben serrate in funzione delle caratteristiche della varietà.

Sono ammessi i seguenti leggeri difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

     - lieve deformità;

     - lievi alterazioni dovute al gelo (screpolature);

     - lievissime ammaccature.

I fasci vascolari della parte inferiore non devono presentare un inizio di lignificazione.

 

     iii) Categoria II

     Questa categoria comprende i carciofi che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime in appresso definite. Tali carciofi possono essere leggermente aperti.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché conservino le caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione del prodotto:

     - deformità;

     - alterazioni dovute al gelo;

     - lievi ammaccature;

     - lievi macchie sulle brattee esterne;

     - inizio di lignificazione dei vasi della parte inferiore.

 

     III. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE

     Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale dei capolini.

Il diametro minimo è fissato a 6 cm.

La seguente scala di calibrazione è obbligatoria per i capolini delle categorie «Extra» e «I», facoltativa per quelli della categoria «II»:

     - diametro di 13 cm ed oltre;

     - diametro da 11 cm inclusi a 13 cm esclusi;

     - diametro da 9 cm inclusi a 11 cm esclusi;

     - diametro da 7,5 cm inclusi a 9 cm esclusi;

     - diametro da 6 cm inclusi a 7,5 cm esclusi.

Inoltre, il diametro da 3,5 cm inclusi a 6 cm esclusi è ammesso per i

carciofi della varietà «Poivrade» o «Bouquet».

 

     IV. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE TOLLERANZE

     Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nello stesso imballaggio per i prodotti non corrispondenti ai requisiti della categoria indicata.

 

     A. Tolleranze di qualità

 

     i) Categoria «Extra»

     E' tollerato un 5% di carciofi non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente rientranti nelle tolleranze di tale categoria.

 

     ii) Categoria I

     E' tollerato un 10% di carciofi non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente rientranti nelle tolleranze di tale categoria.

 

     iii) Categoria II

     E' tollerato un 10% di carciofi non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, ad esclusione dei prodotti colpiti da marciume o affetti da qualunque altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

 

     B. Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie: è tollerato un 10% di carciofi non conformi alle disposizioni riguardanti la calibrazione o il calibro indicato, ma corrispondenti al calibro immediatamente superiore o inferiore, con un diametro di almeno 5 cm per i carciofi classificati nel calibro minimo previsto (da 6 a 7,5 cm).

Nessuna tolleranza di calibro è ammessa per i carciofi della varietà «Poivrade» o «Bouquet».

 

     V. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE

     A. Omogeneità

     Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente carciofi della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (nel caso in cui si applichi una calibrazione). La parte apparente del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

 

     B. Condizionamento

     I carciofi devono essere condizionati in maniera da assicurare una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi, recanti indicazioni commerciali è autorizzato a condizione che la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

 

     VI. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INDICAZIONI ESTERNE

     Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

 

     A. Identificazione

     Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, in caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), è necessario indicare accanto al codice (identificazione simbolica) la dicitura «imballatore e/o speditore» (o un'abbreviazione equivalente).

 

     B. Natura del prodotto

     - «Carciofi», se il contenuto non è visibile dall'esterno.

     - Denominazione della varietà per la categoria «Extra».

     - Ove del caso, la denominazione «Poivrade» o «Bouquet».

     - Ove del caso, la denominazione «Spinoso».

 

     C. Origine del prodotto

     Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

 

     D. Caratteristiche commerciali

     - Categoria.

     - Numero di capolini.

     - Calibro (ove del caso), espresso con i diametri minimo e massimo dei capolini.

 

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

 

 


[1] Nota così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2551/1999

[2] Titolo così modificato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1135/2001.

[3] Capoverso inserito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1135/2001

[4] Capoverso aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2003.

[5] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[6] Parte così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[7] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2551/1999.

[8] Trattino aggiunto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1135/2001.

[9] Comma aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 907/2004.