§ 1.6.151 - Regolamento 9 giugno 1988, n. 1609.
Regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/06/1988
Numero:1609


Sommario
Art. 1.      Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1 gennaio 1993
Art. 2.      Il regolamento (CEE) n. 1726/84 è abrogato
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.151 - Regolamento 9 giugno 1988, n. 1609. [1]

Regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. (CE) n. 2571/97. [2]

(G.U.C.E. 10 giugno 1988, n. L 143).

 

Art. 1.

     Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1 gennaio 1993 [3].

     Il burro di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 2003 [4].

     In deroga alle date succitate, il burro tedesco classificato "Export- Qualitaet" dev'essere entrato all'ammasso anteriormente al 1 agosto 1991 [5].

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 1726/84 è abrogato.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 84 del regolamento (CE) n. 1898/2005, salvo quanto disposto nell'art. 85 dello stesso regolamento.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2028/93.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2028/93.

[4] Comma già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2028/93 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1449/2004, e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1931/2004.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2093/93.