Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 19/03/2009 |
Numero: | 230 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 18 del regolamento (CE) n. 382/2005, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.6.1539 - Regolamento 19 marzo 2009, n. 230.
Regolamento (CE) n. 230/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
(G.U.U.E. 20 marzo 2009, n. L 74)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 18 del
(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 18 del
"3. In deroga al paragrafo 1, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, non possono essere presentate domande di aiuto per una determinata campagna dopo il 30 aprile successivo alla fine di detta campagna."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
[2] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[3] GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4.