§ 1.6.1539 - Regolamento 19 marzo 2009, n. 230.
Regolamento (CE) n. 230/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/03/2009
Numero:230


Sommario
Art. 1. All'articolo 18 del regolamento (CE) n. 382/2005, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.6.1539 - Regolamento 19 marzo 2009, n. 230.

Regolamento (CE) n. 230/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

(G.U.U.E. 20 marzo 2009, n. L 74)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [1], e in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [2], e in particolare l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione [3], il termine per la presentazione di una domanda di aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi essiccati di cui all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 1234/2007 durante l'ultimo mese di ciascuna campagna di commercializzazione, che termina il 31 marzo, è solo di 15 giorni mentre per gli altri mesi della campagna è di 45 giorni. Tenuto conto dei problemi di ordine amministrativo che sono stati segnalati, dovuti alla brevità del periodo di tempo concesso, è opportuno prolungare il medesimo fino al 30 aprile.

 

(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 382/2005.

 

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

All'articolo 18 del regolamento (CE) n. 382/2005, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. In deroga al paragrafo 1, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, non possono essere presentate domande di aiuto per una determinata campagna dopo il 30 aprile successivo alla fine di detta campagna."

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

 

[2] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[3] GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4.