Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 19/03/2007 |
Numero: | 315 |
Sommario |
Art. 1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2597/97, il latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5 % può essere consegnato o [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.6.1457 - Regolamento 19 marzo 2007, n. 315.
Regolamento (CE) n. 315/2007 del Consiglio che prevede misure transitorie di deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia
(G.U.U.E. 24 marzo 2007, n. L 84)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) In deroga al
(2) In considerazione delle abitudini dei consumatori estoni e delle difficoltà di adattamento alla normativa comunitaria, nonché del fatto che diversi altri Stati membri beneficiano di deroghe analoghe con scadenza il 30 aprile 2009, è opportuno prorogare la deroga che autorizza la consegna e la vendita in Estonia di latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5 %,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2597/97, il latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5 % può essere consegnato o venduto in Estonia a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 30 aprile 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.