§ 1.6.1452 - Regolamento 31 gennaio 2007, n. 96.
Regolamento (CE) n. 96/2007 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda la concessione di un aiuto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:31/01/2007
Numero:96


Sommario
Art. 1.      All’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo «60 EUR» è sostituito dall’importo «40 EUR»
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.6.1452 - Regolamento 31 gennaio 2007, n. 96.

Regolamento (CE) n. 96/2007 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda la concessione di un aiuto per l’acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro

(G.U.U.E. 1 febbraio 2007, n. L 25)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il capitolo IV del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato, prevede la concessione di un aiuto per l’acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro. Tenuto conto della riduzione del prezzo di intervento per il burro e della conseguente riduzione del livello degli aiuti concessi nell’ambito di altri regimi di sostegno per il burro, appare necessario ridurre l’importo dell’aiuto suddetto.

(2) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1898/2005.

(3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non si è pronunciato nei termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo «60 EUR» è sostituito dall’importo «40 EUR».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.