Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 18/10/2006 |
Numero: | 1559 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 1.6.1448 - Regolamento 18 ottobre 2006, n. 1559.
Regolamento (CE) n. 1559/2006 della Commissione che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione (Versione codificata)
(G.U.U.E. 19 ottobre 2006, n. L 288)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n.
2201/96 ha istituito un regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti elencati nell'allegato I.
(3) I requisiti minimi di qualità che devono essere stabiliti hanno lo scopo di prevenire la produzione di prodotti per i quali non esiste una domanda o di prodotti che provocherebbero distorsioni sul mercato; tali requisiti devono essere basati su procedimenti tradizionali di corretta trasformazione.
(4) I requisiti qualitativi previsti dal presente regolamento costituiscono misure complementari per l'applicazione delle disposizioni del
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pere Williams e Rocha sciroppate o al succo di frutta, di seguito «pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta», quali sono definite all'articolo 2, punto 2), del
Per la fabbricazione delle pere allo sciroppo, sono impiegate soltanto pere della specie Pyrus communis L., varietà Williams e Rocha. Il materiale di base deve essere fresco, sano, pulito e adatto alla trasformarzione.
Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la fabbricazione di pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta, può essere stato refrigerato.
1. Le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2.
2. Ai fini del presente regolamento, le varie presentazioni sono definite come segue:
a) per «frutto intero» si intende il frutto con il torsolo e con o senza picciolo;
b) per «metà» si intende il frutto privo di torsolo, tagliato in due parti approssimativamente uguali;
c) per «quarti» si intende il frutto privo del torsolo, tagliato in quattro parti approssimativamente uguali;
d) per «fette» si intende il frutto privo di torsolo, tagliato in più di quattro parti cuneiformi;
e) per «dadi» si intende il frutto, privo di torsolo, tagliato in pezzi cubici.
3. Ogni recipiente con pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta può contenere soltanto un tipo di presentazione e i frutti o parte di essi devono essere di dimensioni praticamente uniformi. Nel recipiente non devono trovarsi altri tipi di frutta.
4. Il colore delle pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta deve essere quello caratteristico delle varietà Williams o Rocha. Una coloritura lievemente rosata non è considerata un difetto. Si considera che le pere contenenti ingredienti speciali siano di colore caratteristico quando non presentano anormali alterazioni di colore tenuto conto degli ingredienti usati.
5. Le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta devono essere esenti da elementi estranei di origine non vegetale e da sapori e odori estranei. I frutti devono essere carnosi e possono essere di consistenza variabile, ma non eccessivamente molli né eccessivamente duri.
6. Le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta devono essere praticamente esenti da:
a) elementi estranei di origine vegetale;
b) buccia;
c) unità difettose.
I frutti interi, le metà e i quarti devono essere inoltre praticamente esenti da unità danneggiate meccanicamente.
1. I frutti o parti di essi sono considerati di dimensioni praticamente uniformi quando, in un recipiente, il peso dell'unità più grande non supera il doppio del peso dell'unità più piccola.
Se in un recipiente sono contenute meno di 20 unità, un'unità può non essere presa in considerazione. Ai fini della determinazione dell'unità più grande e di quella più piccola, le unità rotte non sono prese in considerazione.
2. Le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta sono considerate conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, se sono rispettate le seguenti tolleranze:
|
Presentazione |
|
|
Frutti interi, metà e quarti |
Altre presentazioni |
Unità difettose |
15 % in numero |
1,5 kg |
Unità danneggiate meccanicamente |
10 % |
in numero non applicabile |
Buccia |
100 cm2 di superficie totale |
100 cm2 di superficie totale |
Elementi estranei di origine vegetale: |
|
|
— sostanza del torsolo, |
10 unità |
10 unità |
— semi di pera sciolti, |
80 pezzi |
80 pezzi |
— altri, incluse sostanze sciolte del torsolo. |
60 pezzi |
60 pezzi |
Le tolleranze, ove non siano fissate con riferimento ad una percentuale in numero, si riferiscono a 10 kg di peso netto sgocciolato.
Nei frutti interi il torsolo non è considerato un difetto.
3. Ai fini del paragrafo 2 si intende per:
a) «unità difettose», frutti che presentano sulla superficie alterazioni del colore o macchie che contrastano nettamente con il colore generale del frutto e che possono penetrare nella polpa, in particolare ammaccature, ticchiolature e macchie scure;
b) «unità danneggiate meccanicamente», unità che sono state tagliate in più parti, considerandosi un'unità l'insieme delle parti che, riunite, raggiungono le dimensioni di un'unità intera, oppure unità che sono state mondate eccessivamente e presentano, sulla superficie, profonde scanalature che ne deteriorano gravemente l'aspetto;
c) «buccia», sia la buccia aderente alla polpa della pera sia quella trovata sciolta nel recipiente;
d) «elementi estranei di origine vegetale», sostanze vegetali che non fanno parte del frutto o che, pur facendone parte, avrebbero dovuto essere rimosse durante la lavorazione: in particolare, sostanze del torsolo, semi di pera, nonché piccioli e foglie e parti di essi. Dalla definizione è tuttavia esclusa la buccia;
e) «sostanze del torsolo», le logge dei semi o parti di esse, attaccate o non attaccate al frutto, con o senza semi. I pezzi di torsolo sono considerati equivalenti ad un'unità quando, riuniti assieme, raggiungono la dimensione approssimativa di mezzo torsolo;
f) «semi di pera sciolti», i semi non contenuti nel torsolo, bensì trovati sciolti nel recipiente.
1. Le pere e lo sciroppo o il succo naturale di frutta contenuti in un recipiente devono occupare non meno del 90 % della capacità in acqua del recipiente stesso.
2. Il peso netto sgocciolato della frutta contenuta in un recipiente deve essere in media almeno uguale alle seguenti percentuali della capacità in acqua del recipiente, espressa in grammi:
Presentazione |
Capacità nominale in acqua del recipiente |
|
|
425 ml e più |
meno di 425 ml |
Frutti interi |
50 |
46 |
Metà |
54 |
46 |
Quarti |
56 |
46 |
Fette |
56 |
46 |
Dadi |
56 |
50 |
3. Se le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta sono condizionate in recipienti di vetro, la capacità in acqua deve essere ridotta di 20 ml prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Su ogni recipiente deve essere apposta una dicitura con l'indicazione della data e dell'anno di produzione, nonché del trasformatore. Questa dicitura può essere apposta sotto forma di codice e deve essere approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione.
Tali autorità possono adottare disposizioni supplementari per quanto concerne tale dicitura.
Il trasformatore, quotidianamente e ad intervalli regolari durante la trasformazione, deve verificare che le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta soddisfino ai requisiti necessari per poter beneficiare dell'aiuto. Il risultato della verifica deve essere registrato.
Il regolamento (CEE) n. 2319/89 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e relativa modifica
Regolamento (CEE) n. 2319/89 della Commissione
(GU L 220 del 29.7.1989, pag. 51)
(GU L 139 del 23.5.2001, pag. 9)
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 2319/89 |
Presente regolamento |
Articoli da 1 a 4 |
Articoli da 1 a 4 |
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 5, paragrafo 4, prima frase |
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma, prima frase |
Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, prima parte |
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma, seconda frase |
Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, seconda parte |
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
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— |
Articolo 7 |
Articolo 8, primo comma |
Articolo 8 |
Articolo 8, secondo comma |
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Allegato I |
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Allegato II |