Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 04/10/2006 |
Numero: | 1468 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.1436 - Regolamento 4 ottobre 2006, n. 1468.
Regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(G.U.U.E. 5 ottobre 2006, n. L 274)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il
(1) Per garantire un’applicazione armonizzata delle norme concernenti il periodo di messa in mora e le condizioni per il ritiro del quantitativo di riferimento individuale o per la revoca del riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 11, paragrafo 4, del
(2) L’articolo 10 del
(3) In conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del
(4) L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
595/2004 prevede una versione aggiornata del questionario di cui all'allegato I del medesimo regolamento, debitamente compilato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del
(5) A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del
L’esperienza ha mostrato che gli Stati membri hanno bisogno di maggiore chiarezza e flessibilità per la definizione delle categorie prioritarie.
(6) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del
Qualora il rimanente 1 % non sia integralmente necessario per far fronte a casi di bancarotta o di assoluta impossibilità dei produttori a pagare il prelievo, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad utilizzare l’importo restante in conformità con i criteri per la distribuzione del prelievo in eccesso previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
(7) A norma dell’articolo 24, paragrafo 6, del
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 15 giugno, nei quindici giorni successivi gli Stati membri intimano all’acquirente di presentare detta dichiarazione entro quindici giorni. Qualora alla fine di tale periodo non sia stata presentata alcuna dichiarazione, gli Stati membri revocano il riconoscimento o impongono il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.
Il paragrafo 3 del presente articolo resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.»;
2) all'articolo 10, paragrafo 1, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:
«Se in applicazione del terzo comma il quantitativo di latte consegnato dal produttore risulta inferiore, dopo l’adeguamento, al 75 % del quantitativo effettivo di latte consegnato e se il tenore di riferimento di grassi di cui dispone il produttore è superiore al 4,5 %, il conteggio individuale è effettuato sulla base del 75 % del quantitativo effettivo consegnato.»;
3) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 15 giugno, nei quindici giorni successivi gli Stati membri intimano al produttore di presentare detta dichiarazione entro quindici giorni. Se al termine di tale periodo non viene presentata alcuna dichiarazione, il quantitativo di riferimento per le vendite dirette del produttore di cui trattasi viene conferito alla riserva nazionale. Il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo rimane d'applicazione durante il periodo di messa in mora.»;
4) l'articolo 15 è modificato come segue:
a) nei paragrafi 1 e 2 la parola «settembre» è sostituita da «ottobre»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri dichiarano al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 3 del
Se gli Stati membri trasmettono, a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento, una versione aggiornata del questionario di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, gli importi modificati che ne risultano sono dichiarati al FEAGA al più tardi insieme alle spese dichiarate a titolo del mese precedente quello in cui è trasmesso il questionario.»;
5) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. Criteri di ridistribuzione del prelievo in eccesso
1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del
a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata;
b) l’ubicazione geografica dell'azienda e in primo luogo le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica;
d) il superamento del quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 5 % o a 15 000 kg, se questo valore è quello più basso;
e) il quantitativo di riferimento individuale è inferiore al 50 % della media nazionale del quantitativo di riferimento individuale;
f) altri criteri oggettivi adottati dallo Stato membro previa consultazione della Commissione.
2. La ridistribuzione del prelievo in eccesso è ultimata entro quindici mesi dalla scadenza del periodo di dodici
mesi in questione.»
6) è inserito il seguente articolo 16 bis:
«Art. 16 bis. Utilizzazione dell’1 % del prelievo che non deve essere versato al FEAGA
Se in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del
7) all'articolo 24, paragrafo 6, il primo comma è sostituito da quanto segue:
«Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, sono indicati, mese per mese e prodotto per prodotto, le vendite o i trasferimenti di latte o di prodotti lattiero-caseari.
I produttori il cui quantitativo individuale di riferimento per le vendite dirette è di 5 000 kg o più registrano anche il latte e i prodotti lattiero-caseari che non sono stati venduti o trasferiti.
Gli Stati membri possono stabilire norme più dettagliate.»
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° aprile 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.